Riordino delle detrazioni IRPEF

RIORDINO DELLE DETRAZIONI IRPEF

La legge 30.12.2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025), con decorrenza 01.01.2025 ha previsto un riordino delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, per oneri e per interventi di recupero edilizio.

Viene fissato un tetto massimo di spese detraibili annuali per i contribuenti con reddito annuale superiore ad € 75.000. La modalità di determinazione della spesa detraibile massima annuale tiene conto del reddito conseguito e del numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

Nel dettaglio, l’importo base massimo delle spese detraibili sarà:

-di € 14.000, per chi ha un reddito complessivo da € 75.000 ad € 100.000;

-di € 8.000, per chi ha un reddito complessivo superiore ad € 100.000.

Tale importo base dovrà poi essere moltiplicato per un coefficiente variabile in relazione ai figli fiscalmente a carico come segue:

-0,50 se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;

-0,70 se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;

-0,85 se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;

-1 se nel nucleo familiare ci sono più di due figli fiscalmente a carico oppure un figlio disabile.

Sono previste tuttavia delle esclusioni per determinate spese che non sono soggette ai limiti menzionati:

– le spese sanitarie detraibili dall’IRPEF nella misura del 19% per importi che eccedono la franchigia di € 129,11;

– gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l’acquisto dell’abitazione principale;

– gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;

– gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024;

– le spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni. A titolo esemplificativo sono escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni le spese sostenute fino al 31.12.2024 per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio;

– i premi di assicurazione detraibili in forza di contratti stipulati fino al 31.12.2024;

– le somme investite nelle start up e nelle pmi innovative.

Non sono interessati da tali novità i soggetti con reddito annuale inferiore o pari ad € 75.000.

Tali limitazioni co-esistono con quelle previste ai sensi c. 3-bis DPR 917/1986 che prevedono:

– per redditi superiori ad € 120.000 ma inferiori a € 240.000 le detrazioni spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 240.000, diminuito del reddito complessivo ed € 120.000;

-per redditi superiori a € 240.000 le detrazioni non spettano.

RIORDINO DETRAZIONI IRPEF PER CARICHI DI FAMIGLIA

Il riordino delle detrazioni per familiari a carico in vigore dal 01.01.2025 introduce le seguenti novità:

– spettano le detrazioni per figli fiscalmente a carico in relazione ai figli di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni. Spettano in ogni caso le detrazioni se i figli sono disabili.

(Non ci sono novità in relazione al limite di reddito per poter essere considerati familiari fiscalmente a carico, ovvero reddito complessivo annuo non superiore a € 4.000 in relazione a figli di età non superiore a 24 anni e reddito complessivo annuo non superiore a € 2.840,51 in relazione a figli di età superiore a 24 anni).

– sono state abolite le detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi. Restano, pertanto, salve le detrazioni per gli ascendenti (genitori o nonni), ma sono abolite le detrazioni per coniuge legalmente ed effettivamente separato, nipoti, fratelli, sorelle, generi, nuore e suoceri.

– sono state abolite le detrazioni dei familiari a carico all’estero per i cittadini extracomunitari.

 

Detrazioni lavori edilizi 2025

Le disposizioni contenute nell’art. 1 commi da 54 a 56 Legge 207/2024 hanno previsto un riordino delle detrazioni per interventi edilizi. Proponiamo di seguito, le novità introdotte con decorrenza anno di imposta 2025, distinte per ciascuna tipologia di intervento:

BONUS “BARRIERE ARCHITETTONICHE”

Non vi sono variazioni rispetto a quanto già previsto.

Spetta quindi fino al 2025 la detrazione del 75% delle spese documentate finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

BONUS MOBILI

Il bonus è confermato anche per il 2025, con la medesima aliquota (50%) e il medesimo ammontare complessivo di spesa agevolabile (euro 5.000) previste nel 2024.Mantenendo la possibilità per coloro che hanno sostenuto spese di cui al comma 1 dell’art. 16-bis del Tuir a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente di portare in detrazione per dieci quote annuali costanti il 50% della spesa relativa a mobili ed elettrodomestici.

BONUS RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA

La prima significativa modifica all’art. 16-bis del TUIR, prevede la riduzione dell’aliquota dal 50% al 30% e il tetto massimo di spesa da € 96.000 a € 48.000 dal 01.01.2025 al 31.12.2033. Tuttavia, viene previsto che provvisoriamente l’aliquota applicabile per il 2025 sia del 36% e al 30% solo per gli anni 2026 e 2027, mantenendo il massimale di spese agevolabile di euro 96.000.

Ulteriore deroga nel caso in cui gli interventi siano sostenuti sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale: le detrazioni non subiscono la riduzione di aliquota al 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 (e quindi rimangono al 50%) e vengono fissate al 36% per le spese negli anni 2026 e 2027.

ECOBONUS

Anche per il cd “Ecobonus”, disciplinato dall’art. 14 del DL 63/2013, con l’aggiunta del comma 3-quinquies, pur mantenendo invariati i massimali di detrazione a seconda della tipologia di intervento, viene prevista una riduzione delle aliquote per gli anni 2025, 2026 e 2027 ma con la riduzione dell’aliquota fissa dal 65% al 36% per l’anno 2025, e dal 65% al 30% per gli anni 2026 e 2027. Vengono escluse dalla possibilità di usufruire della detrazione per il prossimo triennio le spese relative agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Così come previsto per i “bonus ristrutturazione e straordinaria” vengono derogate le riduzioni, qualora gli interventi siano sostenuti sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale: detrazione al 50% nel 2025, e al 36% sia per l’anno 2026 che per l’anno 2027.

SISMABONUS

Le stesse modifiche interessano anche le spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, così come disposto dal comma 55 lettera b) numero 2) dell’articolo 1 della Legge di Bilancio, il quale conferma le detrazioni di cui al comma 1 lettera i dell’articolo 16-bis del Tuir, per l’appunto quelle relative alle misure antisismiche, però con aliquota pari al 36% per il 2025, e 30% per 2026 e 2027; vale anche in questo caso l’incremento al 50% nel 2025 e al 36% nel 2026 e 2027 per le spese sostenute dai “titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”.

SUPERBONUS

Alcune le modifiche relative al cd “Superbonus”, introdotto dall’art. 119 del DL 34/2020.

L’introduzione del comma 8-bis.2 al sopracitato decreto vincola la detrazione del 65%, aliquota prevista per l’anno 2025 al comma 8-bis.1, ad aver entro il 15 ottobre 2024:

– Presentato la CILA ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

– Adottato la deliberazione dell’assemblea del condominio che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA di cui al comma 13-ter; per interventi effettuati dai condomini;

– Presentato l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici.

Viene nuovamente introdotta la possibilità, con l’inserimento del comma 8-quinquies, di ripartire la detrazione per le spese sostenute nell’anno solare 2023, in dieci quote annuali presentando una dichiarazione integrativa entro il termine stabilito per la presentazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Qualora dalla dichiarazione integrativa dovesse risultare una maggiore imposta, non verranno applicate sanzioni ed interessi. L’opzione scelta è irrevocabile.

BONUS VERDE

Tale agevolazione non risulta riproposta/prorogata, pertanto, non è più fruibile dall’01.01.2025.

 

Momento di sostenimento delle spese

Aliquota detrazione

Massimale di spesa

Interventi di recupero del patrimonio edilizio art. 16-bis

2025

36%

50% se interventi eseguiti su abitazione principale

96.000

2026

30%

36% se interventi eseguiti su abitazione principale

96.000

2027

30%

36% se interventi eseguiti su abitazione principale

96.000

Dal 2028 al 2033

30%

48.000

Dal 2034

36%

48.000

Ecobonus/Sismabonus

2025

36%

50% se interventi eseguiti su abitazione principale

Invariati rispetto a quanto previsto nel 2024 (per ecobonus limiti in relazione alla tipologia di intervento)

2026

30%

36% se interventi eseguiti su abitazione principale

Invariati rispetto a quanto previsto nel 2024 (per ecobonus limiti in relazione alla tipologia di intervento)

2027

30%

36% se interventi eseguiti su abitazione principale

Invariati rispetto a quanto previsto nel 2024 (per ecobonus limiti in relazione alla tipologia di intervento)

 

Superbonus

2025

65% – condizionato ad adempimenti eseguiti entro il 15/10/2024

A seconda della fattispecie dell’intervento

Bonus barriere architettoniche

2025

75%

50.000 (diminuisce per singola unità se eseguiti su parti comuni di un edificio)

Bonus mobili

2025

50%

5.000

 

LIMITE MASSIMO DI DETRAIBILITA’ 2025 “BONUS EDILIZI” REDDITI SUPERIORI A €75.000

Dal 2025, anche per le spese sostenute per gli interventi che danno diritto alle detrazioni “bonus edilizi” si applicano le novità introdotte dall’art. 1 co. 10 della L. 207/2024 che riguardano i soggetti con redditi complessivamente superiori a € 75.000,00.

Dunque, per i soggetti che sostengono le spese edilizie e che presentano un reddito superiore ad € 75.000, viene applicato un nuovo ammontare massimo di spese detraibili, variabile in base all’ammontare al reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare.

Il parametro “base” è fissato, in spese massime detraibili:

– in euro 14.000 se il reddito complessivo supera i 75.000 euro ma non i 100.000 euro;

– in euro 8.000 se il reddito complessivo supera i 100.000 euro;

A detti parametri vanno applicati i coefficienti come di seguito:

– 0,50 in assenza di figli a carico;

– 0,70 con un figlio a carico;

– 0,80 con due figli a carico;

– 1,00 con più di due figli a carico o almeno un figlio disabile.

Spetta in misura “piena” la detrazione fiscale per i soggetti diversi delle persone fisiche.

 

Estromissione immobili strumentali di imprese individuali

Viene riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.

L’agevolazione ha effetto dall’01.01.2025, è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali all’esercizio dell’attività, comma 2 ex art. 43 DPR 917/1986 (per natura o per destinazione) e posseduti in regime d’impresa al 31.10.2024 riguarda le estromissioni poste in essere dall’01.01.2025 al 31.05.2025.

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile estromesso e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Il valore normale dell’immobile estromesso può essere determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86

L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è fissata nella misura del 8%, aumentata al 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello dell’assegnazione.

L’imposta sostitutiva va versata per il 60% entro il 01.12.2025 e per il 40% entro il 30.06.2026.

Assegnazione/cessione agevolata/trasformazione agevolata società con immobili non strumentali

Ai sensi dell’art. 1, commi 31 a 36 Legge 207/2024, viene riproposta:

– la possibilità di assegnazione o cessione agevolata entro il 30.09.2025, di beni immobili non strumentali per destinazione o di beni mobili non strumentali iscritti in pubblici registri, non utilizzati per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale (alla data dell’assegnazione o della cessione) a patto che gli assegnatari o cessionari siano soci, iscritti nel libro soci (ove prescritto) alla data del 30.09.2024 oppure entro il 31.01.2025, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 01.10.2024.

– la possibilità di trasformazione agevolata di società commerciale, avente ad oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili dalla normativa in parola, in società semplice entro il 30.09.2025;

L’imposta sostitutiva sull’assegnazione/cessione/trasformazione è fissata nella misura del 8%, (aumentata al 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello dell’assegnazione/cessione/trasformazione), calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (assegnazione agevolata) /il valore normale dei beni posseduti all’atto della trasformazione (trasformazione agevolata) /il corrispettivo (cessione agevolata) e il costo fiscalmente riconosciuto.

Relativamente agli immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86. In caso di cessione agevolata, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, qualora il corrispettivo fosse inferiore al valore normale del bene ex art. 9 TUIR, o al valore catastale, ai fini della determinazione della plusvalenza viene considerato in luogo del corrispettivo uno dei 2 valori tra: valore normale o valore catastale.

Le eventuali riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci/trasformazione agevolata in società semplice, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva nella misura del 13%

Per le assegnazioni, cessioni o trasformazioni, l’imposta va versata per il 60% entro il 30.09.2025 e per il 40% entro il 01.12.2025.

Soggetti interessati: Società di persone commerciali e società di capitali (anche se in liquidazione). Solo in caso di trasformazione agevolata in società semplice: la società trasformanda deve avere per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (c.d. immobiliari di gestione)

Beni oggetto della norma agevolativa:

a)      beni immobili (terreni e fabbricati) non strumentali per destinazione e non utilizzati per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale (alla data dell’assegnazione o della cessione): “immobili patrimonio” art. 90 Tuir, “immobili merce”; immobili strumentali per natura (Cat. A/10, B, C, D ed E).

b)      beni mobili iscritti in pubblici registri non strumentali.

Rivalutazione terreni e partecipazioni societarie ”a regime”

La nuova norma introduce a regime la facoltà di rideterminazione del costo dei terreni e delle partecipazioni agli effetti delle plusvalenze rilevanti ai sensi ex art. 67, comma 1, lettere a) e b) DPR 917/1986 (per i terreni) e ai sensi ex art. 67, comma 1 lettere c) e c-bis) DPR 917/1986 (per le partecipazioni).

Soggetti interessati

– Persone fisiche non in regime di impresa;

– Società semplici e soggetti ad essi equiparati ai sensi art. 5 DPR 917/86;

– Enti non commerciali se il reddito derivante dall’ operazione non è effettuata nell’esercizio di impresa;

– Soggetti non residenti.

 Oggetto della rideterminazione del costo

– Partecipazioni possedute a titolo di proprietà /usufrutto/nuda proprietà (quotate e non quotate), oltre ad azioni o diritti di acquisto (diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni) che non costituiscono beni relativi all’impresa ex art.65 DPR 917/86;

– Terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà.

Posseduti alla data del 01.01 di ciascun anno.

Perizia di stima

La rivalutazione delle partecipazioni/terreni deve essere eseguita tramite redazione di perizia di stima asseverata entro il 30.11 del medesimo anno.

I soggetti abilitati alla redazione della perizia di stima sono:

– per i terreni: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili, periti iscritti nei ruoli tenuti dalla Cciaa.

– per le partecipazioni: commercialisti, esperti contabili e revisori contabili, periti iscritti nei ruoli tenuti dalla Cciaa.

 Misura dell’imposta sostitutiva e scadenza versamento

Sulla base del valore determinato con la perizia di stima dovrà essere versata un’imposta sostitutiva del 18% che dovrà essere versata entro il 30.11 nell’anno in cui viene effettuata la rivalutazione, in unica soluzione, oppure in massimo 3 rate annuali di pari importo(con prima rata scadente sempre il 30.11 nell’anno in cui viene effettuata la rivalutazione).

L’operazione si considera perfezionata con il versamento entro i termini previsti dell’intero importo (ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata).

Certificazione Unica 2025

Si ricorda che, per il periodo d’imposta 2024, entro il 17.03.2025 i sostituti d’imposta dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate e consegnare ai percipienti la Certificazione Unica dei redditi corrisposti nell’anno precedente.

Visti gli obblighi di certificazione riguardanti il lavoro autonomo, le provvigioni ed i redditi diversi, invitiamo i gentili Clienti, che ritenessero di voler affidare allo studio la compilazione delle certificazioni, ad anticiparci entro venerdì 31.01.2025:

– copia delle fatture pagate con data pagamento o in alternativa le certificazioni redatte secondo le passate consuetudini (forma libera);

– copia dei mastri contabili relativi agli Erari c/ritenute effettuate;

– copia dei modelli F24 relativi alle ritenute versate di competenza dell’anno 2024.

Lavoratori autonomi forfetari/minimi: ricordiamo che il Decreto legislativo semplificazioni adempimenti tributari (GU n.9 del 12.01.2024) ha stabilito che a partire dal 2025, relativamente ai compensi erogati dal 01.01.2024, i sostituti di imposta sono esonerati dal rilascio della CU – Certificazione Unica verso i soggetti in regime forfettario e quelli in regime fiscale di vantaggio (minimi).

L’obbligo generalizzato di rilascio della fattura elettronica (a partire dal 01.01.2024) consente infatti all’amministrazione finanziaria di avere tutte le informazioni necessarie circa i loro dati reddituali.

Per i Clienti la cui contabilità è tenuta direttamente dallo studio si richiede di consegnare con congruo anticipo la necessaria documentazione al fine di poter consentire l’invio della certificazione nei termini di legge.

Ricordiamo che in caso di omessa o tardiva presentazione è prevista l’applicazione di una sanzione pari a € 100 per ogni comunicazione.

Spese di trasferta

A partire dal 2025, le spese di trasferta dei lavoratori dipendenti (incluse vitto, alloggio, viaggio e trasporto) saranno rimborsate in esenzione fiscale esclusivamente se effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili, come carte di credito, bancomat, app di pagamento digitali, assegni bancari o circolari. Questo obbligo si applica sia alle trasferte effettuate fuori dal Comune sia a quelle all’interno del Comune e include anche i rimborsi per autoservizi pubblici non di linea (come taxi e NCC), purché il pagamento sia avvenuto con mezzi tracciabili.

Quali conseguenze in caso di mancato rispetto della tracciabilità?

Per i lavoratori dipendenti:
Il rimborso delle spese sostenute con strumenti non tracciabili diventerà imponibile ai fini fiscali e previdenziali, aumentando l’Irpef e i contributi a carico del dipendente.

Per i datori di lavoro e le imprese:
Indeducibilità delle spese: le spese rimborsate senza tracciabilità non potranno essere dedotte dal reddito imponibile dell’azienda; ricordiamo di far pervenire allo studio i prospetti di rendicontazione mensile obbligatoria attestante le trasferte/missioni.

Fringe benefit 2025

La Legge di Bilancio ha confermato per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 la disciplina già prevista lo scorso anno in tema di fringe benefit per i lavoratori, fissando le soglie di esenzione. Di seguito, forniamo un riepilogo delle disposizioni.

1.Soglie di esenzione per il 2025
Generalità dei lavoratori:     la soglia di esenzione per i fringe benefit è pari a 1.000 €;
Lavoratori con figli a carico: la soglia di esenzione è pari a 2.000 €.

Il lavoratore che ha diritto al maggior esonero deve rilasciare al datore di lavoro una specifica attestazione indicando anche il codice fiscale del/dei figli a carico. La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta 2025, appurando, in particolare, il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2025.

2.Tipologie di fringe benefit ammessi
I fringe benefit coprono una varietà di beni e servizi erogati dal datore di lavoro e possono includere ad esempio:
– Buoni spesa, buoni benzina e gift card;
– Rimborso utenze domestiche: copre spese per energia elettrica, gas, acqua, sostenuti dai dipendenti a uso domestico.

3.Conseguenze per il superamento delle soglie
Qualora le soglie di esenzione siano superate, l’intero importo dei fringe benefit concessi al lavoratore nel corso dell’anno diventa imponibile.
Si ricorda, infine, che non è necessario stipulare alcun accordo vincolante e, soprattutto, non è necessario riconoscere il fringe benefit alla totalità dei lavoratori, ma può essere accordato liberamente, a scelta del datore di lavoro, con le modalità che si riterranno opportune.

4.Comunicazione delle Erogazioni allo Studio
Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni normative e la corretta registrazione nel Libro Unico del Lavoro (LUL), Vi invitiamo a comunicare tempestivamente al nostro studio ogni erogazione di buoni o altri benefit concessi al personale.

La comunicazione dovrà includere:
Tipologia di fringe benefit: specificare se si tratta di buoni pasto, buoni carburante, voucher o altri benefit.
Importo totale erogato: suddiviso per ciascun dipendente beneficiario.
Data dell’erogazione: per consentire un aggiornamento puntuale delle registrazioni.

Vi ricordiamo che la mancata comunicazione potrebbe comportare ritardi nella gestione degli adempimenti obbligatori e possibili sanzioni in caso di controlli.