Novità contratti di lavoro a tempo determinato

Viene introdotta una nuova regolamentazione per il ricorso ai rapporti a termine modificando le regole che erano state introdotte dal decreto Dignità nel 2018. 

Come noto il contratto a termine può essere stipulato liberamente per una durata fino a 12 mesi senza indicazione di alcune causale, un eventuale proroga per un massimo di 12 mesi era possibile sono in presenza di specifiche causali che, in pratica, erano di difficile applicazione.

Viene riscritto l’art. 19 del D.lgs. n. 81/2015 condizionando l’apposizione di un termine oltre i 12 mesi alle seguenti motivazioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51;
b) nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a), e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
c) in sostituzione di altri lavoratori

Oltre al fatto che saranno i contratti collettivi a definire le tipologie di causali da adottare per eventuali proroghe oltre i 12 mesi, si fa presente che fino a quando la contrattazione collettiva non si pronunci saranno le parti individuali a motivare il ricorso al prolungamento oltre i 12 mesi di un contratto a termine (ovvero il suo rinnovo). La motivazione, che dovrà essere chiaramente evidenziata nel contratto di lavoro, dovrà riferirsi a esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva. 

 

 

 

 

Esonero contributivo per le assunzioni di giovani under 36 e donne svantaggiate

La Commissione Europea, con il comunicato stampa del 19 giugno 2023, ha dato il via libera agli incentivi per le assunzioni di giovani con età inferiore ai 36 anni e di donne in condizione di svantaggio, previsti dalle Legge di Bilancio 2023. L’INPS con apposite circolari, ha reso operative le agevolazioni che di seguito si riepilogano.

Esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36

Viene confermato l’esonero per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2023 di soggetti che non hanno compiuto 36 anni e che non abbiano avuto contratti a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa.
In particolare la Legge di Bilancio prevede che per l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore ai 36 anni (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico), i datori di lavoro potranno beneficiare dell’esonero totale dei contributi, per un importo massimo pari a 8.000 euro l’anno (esonero mensile massimo pari 666,66 euro) e per un periodo massimo di 36 mesi.

Il datore di lavoro per potere fruire dell’agevolazione deve trovarsi nelle seguenti condizioni: 

non deve aver proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, 

non deve procedere nei nove mesi successivi all’assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. 

Esonero contributivo donne svantaggiate

Ai datori di lavoro è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui (esonero mensile massimo pari a 666,66 euro), per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato effettuate nel 2023 di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

– donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
– donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
– donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Il beneficio è riconosciuto per 12 mesi se l’assunzione è a tempo determinato ovvero 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato.

 

Soglia di esenzione fringe benefits a 3.000 euro per lavoratori dipendenti con figli a carico

Il D.L 48/2023 prevede l’incremento, per il periodo d’imposta 2023, da euro 258,23 ad euro 3.000, del limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori nonché delle somme erogate o rimborsate agli stessi, anche per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Diversamente dall’anno scorso tale soglia sarà applicabile solamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico! (previa consegna di apposita dichiarazione rilasciata dal lavoratore all’azienda).

Resta invariata la tempistica per l’erogazione di questi fringe benefit, che non potrà andare oltre l’anno 2023 ovvero, secondo il “principio di cassa allargato”, entro il 12 gennaio 2024. Infatti, l’art. 51 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), considera percepiti nell’anno d’imposta anche i compensi in denaro e in natura corrisposti dai datori di lavoro a dipendenti entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Oltre ai fringe benefits ordinari, quali ad esempio i buoni spesa, i buoni benzina, beni e servizi in genere, è possibile riconoscere al lavoratore un fringe benefit pari alle somme da questo sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, energia elettrica e riscaldamento).

Si ricorda, infine, che per questa tipologia di “welfare” non è necessario stipulare alcun accordo vincolante e, soprattutto, non è necessario riconoscere il fringe benefit alla totalità dei lavoratori, ma può essere accordato liberamente, a scelta del datore di lavoro, nei tempi e nei modi che si riterranno opportuni.

Riduzione del cuneo fiscale

Il D.L. 48/2023 prevede una riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori, misura che innalza quanto già previsto dalla legge di bilancio 2022.

In particolare, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un aumento dell’ esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, per un totale pari al:

– 6% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro lordi;
– 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro lordi.

La legge prevede che la verifica del rispetto della soglia reddituale debba essere effettuata con riferimento a ciascun mese di paga preso singolarmente (con esclusione della tredicesima): la riduzione della quota dei contributi previdenziali dovuta dal lavoratore può quindi ragionevolmente assumere misura diversa, in base alla retribuzione effettivamente percepita in ciascun mese pertanto può anche accadere che in qualche mese non sia possibile applicarla proprio in seguito al superamento del massimale (ad es. in conseguenza di compensi per lavoro straordinario e/o premi).

L’intervento posto in essere ha l’effetto di incrementare l’importo netto delle buste paga dei lavoratori dipendenti mentre il costo del lavoro per l’azienda non subirà alcuna variazione.

Incentivo per le assunzioni di giovani under 30

La legge di conversione del decreto Lavoro agevola le assunzioni di giovani under 30 effettuate nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2023.
L’incentivo, cumulabile con altri benefici, consiste nel riconoscimento per 12 mesi di un bonus pari al 60% della retribuzione imponibile del lavoratore interessato.

Datori di lavoro beneficiari
Destinatari delle norme sono i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, inclusi quelli che operano in agricoltura, che assumono giovani che:

A) non hanno compiuto i 30 anni all’atto della instaurazione del rapporto di lavoro;
B) non lavorano e non sono iscritti a corsi di studio o di formazione;
C) sono iscritti al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Misura e funzionamento dell’incentivo
L’incentivo consiste nel riconoscimento per 12 mesi, di un “bonus” pari al 60% della retribuzione imponibile del lavoratore interessato che, deve essere assunto a tempo indeterminato (anche part-time), ovvero con rapporto di apprendistato professionalizzante; in caso di cumulo con altre agevolazioni, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda.

L’agevolazione sarà operativa a seguito circolare INPS di prossima emanazione.