02.07.23

Soglia di esenzione fringe benefits a 3.000 euro per lavoratori dipendenti con figli a carico

Il D.L 48/2023 prevede l’incremento, per il periodo d’imposta 2023, da euro 258,23 ad euro 3.000, del limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori nonché delle somme erogate o rimborsate agli stessi, anche per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Diversamente dall'anno scorso tale soglia sarà applicabile solamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico! (previa consegna di apposita dichiarazione rilasciata dal lavoratore all'azienda).

Resta invariata la tempistica per l’erogazione di questi fringe benefit, che non potrà andare oltre l’anno 2023 ovvero, secondo il “principio di cassa allargato”, entro il 12 gennaio 2024. Infatti, l’art. 51 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), considera percepiti nell’anno d’imposta anche i compensi in denaro e in natura corrisposti dai datori di lavoro a dipendenti entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Oltre ai fringe benefits ordinari, quali ad esempio i buoni spesa, i buoni benzina, beni e servizi in genere, è possibile riconoscere al lavoratore un fringe benefit pari alle somme da questo sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, energia elettrica e riscaldamento).

Si ricorda, infine, che per questa tipologia di “welfare” non è necessario stipulare alcun accordo vincolante e, soprattutto, non è necessario riconoscere il fringe benefit alla totalità dei lavoratori, ma può essere accordato liberamente, a scelta del datore di lavoro, nei tempi e nei modi che si riterranno opportuni.