Legge di Bilancio 2023 (N. 197/2022)

Taglio del cuneo fiscale per i lavoratori

La legge di Bilancio 2023 prevede una riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori, misura analoga a quella adottata nel 2022 (art. 1, comma 281).
In particolare, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al:

– 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro lordi;
– 3% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro lordi.

In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

L’intervento posto in essere ha l’effetto di incrementare l’importo netto delle buste paga dei lavoratori dipendenti mentre il costo del lavoro per l’azienda non subirà alcuna variazione.

Esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36

Viene confermato l’esonero per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2023 di soggetti che non hanno compiuto 36 anni e che non abbiano avuto contratti a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa.
In particolare la Legge di Bilancio prevede che per l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore ai 36 anni (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico), i datori di lavoro potranno beneficiare dell’esonero totale dei contributi, per un importo massimo pari a 8.000 euro l’anno e per un periodo massimo di 36 mesi.

Esonero contributivo donne svantaggiate

Viene confermato l’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate previsto dalla legge di Bilancio 2021.
In particolare, ai datori di lavoro è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato effettuate nel 2023 di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

– donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
– donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
– donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Il beneficio è riconosciuto per 12 mesi se l’assunzione è a tempo determinato ovvero 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato.

Esonero contributivo per l’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza

Viene istituito un beneficio contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono beneficiari del reddito di cittadinanza.
In particolare viene riconosciuto, ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato percettori del reddito di cittadinanza, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero spetta anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, mentre sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.
Il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’efficacia degli esoneri contributivi è subordinata all’autorizzazione della commissione europea e pertanto non immediatamente fruibile.

Buoni benzina detassati fino a 200 euro per tutto il 2023

Per l’anno 2023, i datori di lavoro privati hanno la possibilità di cedere a titolo gratuito buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti esenti da imposizione fiscale nel limite di euro 200 per ciascun lavoratore.

Tale valore, fino a euro 200, non deve essere considerato al fine del raggiungimento del limite di esenzione di euro 258,23 annuo per i beni e servizi prestati ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR pertanto è da considerarsi aggiuntivo e non va ad “intaccare” tale limite.

In sintesi per l’anno 2023 si potrà erogare:

– buono benzina D.L. 5/2023 fino a euro 200 appena introdotto,
– beni e servizi art. 51, co.3, TUIR per l’eventuale ulteriore buono benzina fino a euro 258,23,

per un totale di euro 458,23, esenti da imposizione fiscale e contributiva.

Legge di bilancio 2023

Di seguito si riepilogano alcune delle novità in materia fiscale e di agevolazioni contenute nella c.d. Legge di bilancio 2023.

Regime forfettario

A decorrere dal 1° gennaio 2023 il limite dei ricavi/compensi annuali per l’accesso al regime forfettario è stato innalzato a € 85.000 (prima € 65.000). La nuova soglia va verificata con riferimento all’anno precedente in cui si applica il regime; pertanto, un soggetto che nel 2022 ha oltrepassato il previgente limite di € 65.000 ma è rimasto al di sotto degli € 85.000, potrà mantenere il regime forfettario.

In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall’anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l’esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi/compensi superano la soglia di € 100.000. In tal caso:

– ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali;

– ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Aumento dei limiti per la contabilità semplificata e le liquidazioni IVA trimestrali

Vengono incrementati i limiti per l’utilizzo del regime di contabilità semplificata per le imprese di cui all’art. 18 del D.P.R. 600/73 (imprese individuali, società di persone, enti non commerciali). A decorrere dal 2023, detto regime è adottato “naturalmente” qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a:

– € 500.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (anziché € 400.000);

– € 800.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché € 700.000).

L’intervento non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano “naturalmente” il regime di contabilità semplificata (fatta salva l’opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti.

I nuovi limiti si riflettono anche ai fini IVA (anche per gli esercenti arti e professioni) per la possibilità di effettuare le liquidazioni con periodicità trimestrale.

Utilizzo di denaro contante e pagamenti elettronici

A partire dal 1° gennaio 2023, il limite per il trasferimento di denaro contante/titoli al portatore tra soggetti diversi non è più di € 1.999,99 ma di € 4.999,99.

Per i servizi di rimessa di denaro, c.d. “Money transfer”, ossia i trasferimenti mediante intermediario tra soggetti, senza la necessità per questi di aprire un conto corrente, il limite rimane pari a € 1.000.

Rottamazione delle cartelle, stralcio dei singoli carichi e definizione agevolata degli avvisi bonari

E’ stato previsto:

– per le cartelle esattoriali, una rottamazione dei ruoli (salve le imposte) affidati alla riscossione dal 01.01.2000 sino al 30.06.2022, previa richiesta di parte entro il 30.04.2023;

– per i debiti di importo residuo fino a € 1.000, al 01.01.2023, risultanti dai carichi affidati alla riscossione, l’annullamento automatico alla data del 31.03.2023 (stralcio completo);

– per gli avvisi bonari, una riduzione delle sanzioni (dal 10% al 3%) sui controlli relativi ai periodi d’imposta 2019, 2020, e 2021;

– per gli avvisi bonari, la possibilità di ricalcolo dei piani di rateazione in corso (a prescindere dal periodo d’imposta cui si riferiscono) applicando al debito residuo per imposte la sanzione del 3% (in luogo del 10%).

Esenzione IRPEF coltivatori diretti/IAP

Confermata l’estensione anche per il 2023 dell’esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Riduzione IVA applicabile al pellet

Per il solo anno 2023, l’aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in deroga all’aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.

Aliquota IVA prodotti igiene femminile e infanzia

Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili, l’aliquota IVA è ridotta dal 10% al 5%. È introdotta l’aliquota IVA del 5% per:

– il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;

– le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);

–  i pannolini per bambini;

–  i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Confermati i sostegni per i rincari dei costi energetici per dicembre 2022 ed il primo trimestre 2023

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico il Governo è intervenuto a più riprese con specifiche agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica e gas naturale.

Un primo intervento è avvenuto in sede di conversione del Decreto Aiuti-quater dove vengono confermate le citate agevolazioni anche per il mese di dicembre 2022, prevedendo inoltre il differimento dell’utilizzo in compensazione al 30.09.2023 (in precedenza era il 30.06.2023). Con la Legge di bilancio 2023 vengono confermate tutte le agevolazioni anche per il primo trimestre 2023, potenziando le aliquote:

Soggetti

Percentuale del credito d’imposta

I trimestre 2022

II trimestre 2022

III trimestre 2022

ottobre-novembre 2022

dicembre 2022

I trimestre 2023

Imprese energivore

20%

25%

40%

40%

45%

Imprese non energivore

15%

30%

30%

35%

Imprese gasivore

10%

25%

40%

40%

45%

Imprese non gasivore

I nuovi crediti in esame sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31.12.2023 oppure sono cedibili entro il 31.12.2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Si invita a consultare la nostra circolare n. 20 del 19.12.2022 per i codici tributo relativi all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati sino al dicembre 2022; alla data odierna non sono stati ancora stabiliti i codici tributo per la compensazione dei crediti che matureranno durante il primo trimestre 2023.

Opzione per l’utilizzo in compensazione dei crediti da bonus edilizi

Per i crediti d’imposta relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi, derivanti da comunicazioni di opzione (cessione del credito/sconto in fattura) presentate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° maggio 2022, l’utilizzo in compensazione impone al cessionario/fornitore di comunicare preventivamente tramite la Piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. Dopo tale adempimento l’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni.

L’eventuale utilizzo in compensazione di crediti derivanti da comunicazioni di opzione presentate dal 1° maggio 2022, senza la preventiva comunicazione della scelta irrevocabile, determina lo scarto del modello F24 su cui tali compensazioni vengono evidenziate.

Tasso di interesse legale

Dal 01.01.2023 il tasso di interesse legale passa dall’1,25% al 5% annuo. Tra le altre, la variazione ha effetto per la determinazione degli interessi dovuti in sede di regolarizzazione delle violazioni tramite il ravvedimento operoso.