Contributi alle imprese per gli eventi calamitosi di luglio ed agosto 2023

L’Assessore regionale con delega alla Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia, con Decreto del 18.09.2023, ha stabilito le modalità di presentazione della ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e della richiesta di contributo per le prime misure di immediato sostegno alla popolazione ed alle attività economiche. La ricognizione non è un semplice atto formale, assolve, oltre alle necessità di verifica dei danni causati dai predetti eventi, requisito essenziale per accedere ad eventuali ulteriori contributi finanziati con risorse statali.

La misura è destinata alle imprese non agricole ed ai professionisti aventi sede legale e/o operativa nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi (elenco allegato alla presente circolare). I soggetti devono possedere l’immobile o l’unità immobiliare danneggiata a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (affitto, usufrutto, comodato).

L’impresa, nel modulo di domanda a fini ricognitivi, indica la totalità dei danni subiti ed individua gli interventi di ripristino necessari ai fini dell’immediata ripresa dell’attività economica suddividendoli in: ripristino funzionale e strutturale dell’immobile danneggiato; ripristino delle relative pertinenze; ripristino di aree e di fondi danneggiati esterni al fabbricato; affitto di altro immobile o soluzione temporanea; ripristino e sostituzione di macchinari od attrezzature danneggiate o distrutte; ripristino o sostituzione d’impianti; acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili; ripristino o sostituzione di arredi dei locali ristoro e relativi elettrodomestici.

Possono essere esposti ai soli fini ricognitivi e per l’assegnazione di eventuali ulteriori risorse le spese per: ricostruzione o acquisto di nuovo immobile previa la demolizione dell’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile; ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, strumentali all’esercizio dell’attività; premi assicurativi per il rischio di danni da eventi naturali versati nel quinquennio precedente all’evento calamitoso.

La definizione dei danni oggetto di ristoro, la dotazione finanziaria, l’intensità e la modalità di concessione dei contributi saranno definiti con provvedimento della Giunta regionale sulla base delle istanze pervenute. In ogni caso il contributo massimo concedibile non supererà i 20.000 Euro e verrà concesso in regime de minimis.

Qualora le imprese richiedenti abbiano ottenuto oppure otterranno indennizzi assicurativi o contributi di altri enti (pubblici e privati), corrisposti per le medesime finalità, tali importi vanno decurtati dalla spesa ammissibile relativa al ristoro in esame.

La ricognizione/domanda va presentata alla Direzione centrale attività produttive e turismo tramite la piattaforma “Istanze on-linedalle ore 10:00 del 26.09.2023 alle ore 16:00 del 26.10.2023. Il legale rappresentante dell’impresa può presentare autonomamente la domanda senza caricare alcun allegato, accedendo con SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta d’Identità Elettronica.

Per ogni sede, legale od operativa, anche facente riferimento ad un’unica attività economica, che abbia subito danni in conseguenza dell’evento calamitoso, deve essere presentata una sola domanda di contributo. In caso di presentazione di più domande per la stessa sede, sarà considerata valida solo l’ultima presentata in ordine cronologico.

Alla chiusura dei termini di presentazione delle domande, i dati raccolti saranno elaborati al fine di ottenere un quadro completo e dettagliato dei danni rilevati sul territorio regionale. Sulla base di questa ricognizione la Giunta regionale stabilirà le modalità e l’intensità del contributo.

I tempi e le modalità di rendicontazione saranno stabiliti con successiva deliberazione della Giunta regionale. Si presume pertanto che saranno comunque necessarie ulteriori disposizioni affinché i ristori vengano erogati.

Il Registro dei titolari effettivi e i conseguenti obblighi di comunicazione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’atteso decreto ministeriale, il 9 ottobre 2023 è ufficialmente operativo il Registro dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica (Srl, Spa, Sapa e società cooperative) e di persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche), nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema. Il termine, quindi, scadrebbe l’8 dicembre 2023, ma, trattandosi di giorno festivo, slitta a lunedì 11 dicembre 2023.

Le imprese con personalità giuridica e le persone giuridiche private con costituzione successiva al 9 ottobre (data di pubblicazione del DM) provvedono alla comunicazione entro 30 giorni dalla iscrizione nei registri. Analogamente, trust e istituti giuridici affini costituiti successivamente alla stessa data, provvedono entro 30 giorni dalla loro costituzione.

Variazioni rispetto ai dati e alle informazioni sul titolare effettivo (ovvero della persona fisica alla quale, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo) devono essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell’atto. Con cadenza annuale è necessario confermare dati e informazioni già trasmesse, entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall’ultima della loro variazione o dall’ultima conferma. La conferma potrà essere presentata, per le società di capitali, contestualmente all’adempimento del deposito del bilancio, allegata alla relativa pratica.

La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall’obbligato (ovvero, ad esempio, dagli amministratori di società di capitali), deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico, che potrà essere l’obbligato stesso o un intermediario abilitato. Non è prevista la possibilità di delegare la firma dell’adempimento ad un professionista (che, comunque, potrà supportare l’obbligato nell’invio della pratica).

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è punita (ai sensi dell’art. 2630 c.c.) con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (in capo a ciascun soggetto obbligato ex art. 5 della L. 689/1981). Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Lo Studio rimane a disposizione per la consulenza e gli adempimenti del caso.