21.01.25

Estromissione immobili strumentali di imprese individuali

Viene riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.

L’agevolazione ha effetto dall’01.01.2025, è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali all’esercizio dell’attività, comma 2 ex art. 43 DPR 917/1986 (per natura o per destinazione) e posseduti in regime d’impresa al 31.10.2024 riguarda le estromissioni poste in essere dall’01.01.2025 al 31.05.2025.

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile estromesso e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Il valore normale dell’immobile estromesso può essere determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86

L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è fissata nella misura del 8%, aumentata al 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello dell’assegnazione.

L’imposta sostitutiva va versata per il 60% entro il 01.12.2025 e per il 40% entro il 30.06.2026.