Detrazioni lavori edilizi 2025
Le disposizioni contenute nell’art. 1 commi da 54 a 56 Legge 207/2024 hanno previsto un riordino delle detrazioni per interventi edilizi. Proponiamo di seguito, le novità introdotte con decorrenza anno di imposta 2025, distinte per ciascuna tipologia di intervento:
BONUS “BARRIERE ARCHITETTONICHE”
Non vi sono variazioni rispetto a quanto già previsto.
Spetta quindi fino al 2025 la detrazione del 75% delle spese documentate finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.
BONUS MOBILI
Il bonus è confermato anche per il 2025, con la medesima aliquota (50%) e il medesimo ammontare complessivo di spesa agevolabile (euro 5.000) previste nel 2024.Mantenendo la possibilità per coloro che hanno sostenuto spese di cui al comma 1 dell’art. 16-bis del Tuir a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente di portare in detrazione per dieci quote annuali costanti il 50% della spesa relativa a mobili ed elettrodomestici.
BONUS RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA
La prima significativa modifica all’art. 16-bis del TUIR, prevede la riduzione dell’aliquota dal 50% al 30% e il tetto massimo di spesa da € 96.000 a € 48.000 dal 01.01.2025 al 31.12.2033. Tuttavia, viene previsto che provvisoriamente l’aliquota applicabile per il 2025 sia del 36% e al 30% solo per gli anni 2026 e 2027, mantenendo il massimale di spese agevolabile di euro 96.000.
Ulteriore deroga nel caso in cui gli interventi siano sostenuti sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale: le detrazioni non subiscono la riduzione di aliquota al 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 (e quindi rimangono al 50%) e vengono fissate al 36% per le spese negli anni 2026 e 2027.
ECOBONUS
Anche per il cd “Ecobonus”, disciplinato dall’art. 14 del DL 63/2013, con l’aggiunta del comma 3-quinquies, pur mantenendo invariati i massimali di detrazione a seconda della tipologia di intervento, viene prevista una riduzione delle aliquote per gli anni 2025, 2026 e 2027 ma con la riduzione dell’aliquota fissa dal 65% al 36% per l’anno 2025, e dal 65% al 30% per gli anni 2026 e 2027. Vengono escluse dalla possibilità di usufruire della detrazione per il prossimo triennio le spese relative agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.
Così come previsto per i “bonus ristrutturazione e straordinaria” vengono derogate le riduzioni, qualora gli interventi siano sostenuti sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale: detrazione al 50% nel 2025, e al 36% sia per l’anno 2026 che per l’anno 2027.
SISMABONUS
Le stesse modifiche interessano anche le spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, così come disposto dal comma 55 lettera b) numero 2) dell’articolo 1 della Legge di Bilancio, il quale conferma le detrazioni di cui al comma 1 lettera i dell’articolo 16-bis del Tuir, per l’appunto quelle relative alle misure antisismiche, però con aliquota pari al 36% per il 2025, e 30% per 2026 e 2027; vale anche in questo caso l’incremento al 50% nel 2025 e al 36% nel 2026 e 2027 per le spese sostenute dai “titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”.
SUPERBONUS
Alcune le modifiche relative al cd “Superbonus”, introdotto dall’art. 119 del DL 34/2020.
L’introduzione del comma 8-bis.2 al sopracitato decreto vincola la detrazione del 65%, aliquota prevista per l’anno 2025 al comma 8-bis.1, ad aver entro il 15 ottobre 2024:
- Presentato la CILA ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;
- Adottato la deliberazione dell’assemblea del condominio che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA di cui al comma 13-ter; per interventi effettuati dai condomini;
- Presentato l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici.
Viene nuovamente introdotta la possibilità, con l’inserimento del comma 8-quinquies, di ripartire la detrazione per le spese sostenute nell’anno solare 2023, in dieci quote annuali presentando una dichiarazione integrativa entro il termine stabilito per la presentazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Qualora dalla dichiarazione integrativa dovesse risultare una maggiore imposta, non verranno applicate sanzioni ed interessi. L’opzione scelta è irrevocabile.
BONUS VERDE
Tale agevolazione non risulta riproposta/prorogata, pertanto, non è più fruibile dall’01.01.2025.
Momento di sostenimento delle spese |
Aliquota detrazione |
Massimale di spesa |
Interventi di recupero del patrimonio edilizio art. 16-bis |
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2025 |
36% 50% se interventi eseguiti su abitazione principale |
96.000 |
2026 |
30% 36% se interventi eseguiti su abitazione principale |
96.000 |
2027 |
30% 36% se interventi eseguiti su abitazione principale |
96.000 |
Dal 2028 al 2033 |
30% |
48.000 |
Dal 2034 |
36% |
48.000 |
Ecobonus/Sismabonus |
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2025 |
36% 50% se interventi eseguiti su abitazione principale |
Invariati rispetto a quanto previsto nel 2024 (per ecobonus limiti in relazione alla tipologia di intervento) |
2026 |
30% 36% se interventi eseguiti su abitazione principale |
Invariati rispetto a quanto previsto nel 2024 (per ecobonus limiti in relazione alla tipologia di intervento) |
2027 |
30% 36% se interventi eseguiti su abitazione principale |
Invariati rispetto a quanto previsto nel 2024 (per ecobonus limiti in relazione alla tipologia di intervento) |
Superbonus |
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2025 |
65% - condizionato ad adempimenti eseguiti entro il 15/10/2024 |
A seconda della fattispecie dell’intervento |
Bonus barriere architettoniche |
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2025 |
75% |
50.000 (diminuisce per singola unità se eseguiti su parti comuni di un edificio) |
Bonus mobili |
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2025 |
50% |
5.000 |
LIMITE MASSIMO DI DETRAIBILITA’ 2025 “BONUS EDILIZI” REDDITI SUPERIORI A €75.000
Dal 2025, anche per le spese sostenute per gli interventi che danno diritto alle detrazioni “bonus edilizi” si applicano le novità introdotte dall’art. 1 co. 10 della L. 207/2024 che riguardano i soggetti con redditi complessivamente superiori a € 75.000,00.
Dunque, per i soggetti che sostengono le spese edilizie e che presentano un reddito superiore ad € 75.000, viene applicato un nuovo ammontare massimo di spese detraibili, variabile in base all’ammontare al reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare.
Il parametro “base” è fissato, in spese massime detraibili:
- in euro 14.000 se il reddito complessivo supera i 75.000 euro ma non i 100.000 euro;
- in euro 8.000 se il reddito complessivo supera i 100.000 euro;
A detti parametri vanno applicati i coefficienti come di seguito:
- 0,50 in assenza di figli a carico;
- 0,70 con un figlio a carico;
- 0,80 con due figli a carico;
- 1,00 con più di due figli a carico o almeno un figlio disabile.
Spetta in misura “piena” la detrazione fiscale per i soggetti diversi delle persone fisiche.