Assegnazione/cessione agevolata/trasformazione agevolata società con immobili non strumentali
Ai sensi dell’art. 1, commi 31 a 36 Legge 207/2024, viene riproposta:
- la possibilità di assegnazione o cessione agevolata entro il 30.09.2025, di beni immobili non strumentali per destinazione o di beni mobili non strumentali iscritti in pubblici registri, non utilizzati per l'esercizio dell'arte o professione o dell'impresa commerciale (alla data dell’assegnazione o della cessione) a patto che gli assegnatari o cessionari siano soci, iscritti nel libro soci (ove prescritto) alla data del 30.09.2024 oppure entro il 31.01.2025, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 01.10.2024.
- la possibilità di trasformazione agevolata di società commerciale, avente ad oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili dalla normativa in parola, in società semplice entro il 30.09.2025;
L’imposta sostitutiva sull’assegnazione/cessione/trasformazione è fissata nella misura del 8%, (aumentata al 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello dell’assegnazione/cessione/trasformazione), calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (assegnazione agevolata) /il valore normale dei beni posseduti all’atto della trasformazione (trasformazione agevolata) /il corrispettivo (cessione agevolata) e il costo fiscalmente riconosciuto.
Relativamente agli immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86. In caso di cessione agevolata, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, qualora il corrispettivo fosse inferiore al valore normale del bene ex art. 9 TUIR, o al valore catastale, ai fini della determinazione della plusvalenza viene considerato in luogo del corrispettivo uno dei 2 valori tra: valore normale o valore catastale.
Le eventuali riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci/trasformazione agevolata in società semplice, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva nella misura del 13%
Per le assegnazioni, cessioni o trasformazioni, l’imposta va versata per il 60% entro il 30.09.2025 e per il 40% entro il 01.12.2025.
Soggetti interessati: Società di persone commerciali e società di capitali (anche se in liquidazione). Solo in caso di trasformazione agevolata in società semplice: la società trasformanda deve avere per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (c.d. immobiliari di gestione)
Beni oggetto della norma agevolativa:
a) beni immobili (terreni e fabbricati) non strumentali per destinazione e non utilizzati per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale (alla data dell’assegnazione o della cessione): “immobili patrimonio” art. 90 Tuir, “immobili merce”; immobili strumentali per natura (Cat. A/10, B, C, D ed E).
b) beni mobili iscritti in pubblici registri non strumentali.