Rivalutazione terreni e partecipazioni societarie ”a regime”
La nuova norma introduce a regime la facoltà di rideterminazione del costo dei terreni e delle partecipazioni agli effetti delle plusvalenze rilevanti ai sensi ex art. 67, comma 1, lettere a) e b) DPR 917/1986 (per i terreni) e ai sensi ex art. 67, comma 1 lettere c) e c-bis) DPR 917/1986 (per le partecipazioni).
Soggetti interessati
- Persone fisiche non in regime di impresa;
- Società semplici e soggetti ad essi equiparati ai sensi art. 5 DPR 917/86;
- Enti non commerciali se il reddito derivante dall’ operazione non è effettuata nell’esercizio di impresa;
- Soggetti non residenti.
Oggetto della rideterminazione del costo
- Partecipazioni possedute a titolo di proprietà /usufrutto/nuda proprietà (quotate e non quotate), oltre ad azioni o diritti di acquisto (diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni) che non costituiscono beni relativi all’impresa ex art.65 DPR 917/86;
- Terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà.
Posseduti alla data del 01.01 di ciascun anno.
Perizia di stima
La rivalutazione delle partecipazioni/terreni deve essere eseguita tramite redazione di perizia di stima asseverata entro il 30.11 del medesimo anno.
I soggetti abilitati alla redazione della perizia di stima sono:
- per i terreni: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili, periti iscritti nei ruoli tenuti dalla Cciaa.
- per le partecipazioni: commercialisti, esperti contabili e revisori contabili, periti iscritti nei ruoli tenuti dalla Cciaa.
Misura dell’imposta sostitutiva e scadenza versamento
Sulla base del valore determinato con la perizia di stima dovrà essere versata un’imposta sostitutiva del 18% che dovrà essere versata entro il 30.11 nell’anno in cui viene effettuata la rivalutazione, in unica soluzione, oppure in massimo 3 rate annuali di pari importo(con prima rata scadente sempre il 30.11 nell’anno in cui viene effettuata la rivalutazione).
L’operazione si considera perfezionata con il versamento entro i termini previsti dell’intero importo (ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata).