Obbligo di tracciabilità delle spese per omaggi e di rappresentanza

A seguito dell’entrata in vigore della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), per le società le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con strumenti tracciabili.

Pertanto, le spese di rappresentanza e per omaggi saranno deducibili:

– nei limiti quantitativamente già previsti dalle normative fiscali di riferimento;

– solo se il pagamento è stato eseguito con mezzi tracciati.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’anno di imposta 2025.

Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta

A seguito dell’entrata in vigore della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) sono divenuti operativi dal periodo d’imposta 2025, i nuovi obblighi di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza, applicabili ai fini sia della determinazione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, sia del calcolo della base imponibile IRAP.

Nello specifico è stato previsto l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili per le spese di :

– vitto;

– alloggio;

– viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente;

– rimborsi analitici aventi ad oggetto le succitate spese.

che siano state sostenute dal:

– lavoratore dipendente/collaboratore/amministratore per spese di trasferta e rimborsate dal datore di lavoro;

– lavoratore autonomo e riaddebitate al committente

affinchè:

– le spese in parola, rimborsate dal datore di lavoro al dipendente/collaboratore/amministratore siano deducibili in capo all’impresa;

– i rimborsi delle spese per trasferte non concorrano a formare reddito in capo al dipendente/collaboratore/amministratore;

– le spese riaddebitate analiticamente al committente da parte del lavoratore autonomo non concorrano a formare reddito per quest’ultimo.

 Per agevolarne la comprensione si riassume l’argomento nella seguente tabella: 

 Fattispecie

Descrizione

 

 

 

 

 

Spese sostenute da dipendenti/collaboratori/amministratori/lavoratori autonomi

rimborsate dall’impresa o dal lavoratore autonomo

I pagamenti  eseguiti con metodi tracciabili non concorrono a formare reddito in capo ai dipendenti/collaboratori/amministratori/lavoratori autonomi quali rimborsi spese relativi a trasferte/incarichi per:

– vitto;

– alloggio;

– viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente;

– rimborsi analitici aventi ad oggetto le succitate spese.

Modalità di pagamento

Esecuzione dei pagamenti attraverso l’ utilizzo di mezzi tracciabili:

– versamento su conto bancario o postale;

– carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari(ai sensi art. 23 del D.lgs. n. 241/ 1997).

Deducibilità della spesa in capo all’impresa/lavoratore autonomo

Le spese rimborsate per vitto e alloggio, spese per viaggi e trasporti, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, rimborsi analitici delle medesime spese, solo se sostenute con mezzi tracciabili da dipendenti/collaboratori/amministratori/lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d’impresa/reddito di lavoro autonomo e dalla base imponibile IRAP.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’anno di imposta 2025.

 

 

 

 

 

 

 

Spese sostenute dal lavoratore autonomo e riaddebitate analiticamente al committente

Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a:

– vitto;

– alloggio;

– viaggi e trasporti effettuati mediante taxi o noleggio con conducente;

addebitate analiticamente al committente, se eseguite con strumenti tracciabili non concorrono a formare reddito.

Modalità di pagamento

Esecuzione dei pagamenti attraverso l’ utilizzo di mezzi tracciabili:

– versamento su conto bancario o postale;

– carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari (ai sensi art. 23 del D.lgs. n. 241/ 1997).

Deducibilità della spesa in capo al lavoratore autonomo

Le spese riaddebitate analiticamente al committente per vitto e alloggio, spese per viaggi e trasporti, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, non concorrono a formare reddito.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’anno di imposta 2025.

  

Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

Il recente Decreto Milleproroghe ha differito l’originario termine del 13.02.2025 al prossimo 14.04.2025, data entro la quale per tutti gli operatori e quindi anche per coloro che non sono obbligati ad iscriversi a RENTRI, sono in vigore i nuovi modelli di Formulario di identificazione del rifiuto (F.I.R.) e di registro di carico e scarico rifiuti, da vidimare e stampare tramite il portale web RENTRI.

Pertanto i “vecchi” modelli di FIR e di registro di carico e scarico non potranno essere più utilizzati, anche se già vidimati.

Tutti i produttori emettono il FIR con i nuovi modelli cartacei.

Come detto, l’utilizzo dei nuovi modelli è obbligatorio anche per i soggetti non iscritti, che dovranno registrarsi, prima di emettere il primo FIR, sul portale RENTRI nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”.  Il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.

Dal 14.04.2025 i produttori di rifiuti con più di 50 dipendenti, per i quali ricordiamo esser già necessaria l’iscrizione al RENTRI, sono obbligati alla tenuta del registro di carico-scarico in formato digitale.

Il registro tenuto in modalità digitale deve essere vidimato digitalmente utilizzando il servizio delle Camere di commercio accessibile tramite il RENTRI. Per la tenuta in formato digitale, gli operatori possono utilizzare:

• i propri sistemi gestionali;

• i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali.

Il registro deve essere tenuto, o reso accessibile, presso ogni unità locale ove vengono svolte le attività che determinano l’obbligo.

La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione sul registro locale.

Nuovi Codici ATECO

L’ATECO è la classificazione delle attività economiche sviluppata dall’ISTAT. Dal 01.01.2025 è entrata in vigore una nuova classificazione ATECO che verrà adottata operativamente a partire dal 01.04.2025 e che andrà a sostituire la precedente classificazione ATECO 2007 – aggiornamento 2022.

La nuova classificazione dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica, ma anche di natura amministrativa e fiscale. 

Unioncamere, in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sta lavorando all’implementazione della nuova codifica ATECO nel Registro delle Imprese e, a partire dal 01.04.2025, il processo di riclassificazione sarà automatico e le imprese interessate riceveranno una notifica dalla Camera di Commercio di appartenenza. 

La riclassificazione e la visura aggiornata saranno disponibili gratuitamente tramite l’app Impresa Italia e per garantire una transizione graduale la visura camerale riporterà, per un periodo transitorio, sia i nuovi codici ATECO che quelli precedenti.