28.02.25

Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

Il recente Decreto Milleproroghe ha differito l’originario termine del 13.02.2025 al prossimo 14.04.2025, data entro la quale per tutti gli operatori e quindi anche per coloro che non sono obbligati ad iscriversi a RENTRI, sono in vigore i nuovi modelli di Formulario di identificazione del rifiuto (F.I.R.) e di registro di carico e scarico rifiuti, da vidimare e stampare tramite il portale web RENTRI.

Pertanto i “vecchi” modelli di FIR e di registro di carico e scarico non potranno essere più utilizzati, anche se già vidimati.

Tutti i produttori emettono il FIR con i nuovi modelli cartacei.

Come detto, l’utilizzo dei nuovi modelli è obbligatorio anche per i soggetti non iscritti, che dovranno registrarsi, prima di emettere il primo FIR, sul portale RENTRI nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”.  Il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.

Dal 14.04.2025 i produttori di rifiuti con più di 50 dipendenti, per i quali ricordiamo esser già necessaria l’iscrizione al RENTRI, sono obbligati alla tenuta del registro di carico-scarico in formato digitale.

Il registro tenuto in modalità digitale deve essere vidimato digitalmente utilizzando il servizio delle Camere di commercio accessibile tramite il RENTRI. Per la tenuta in formato digitale, gli operatori possono utilizzare:

• i propri sistemi gestionali;

• i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali.

Il registro deve essere tenuto, o reso accessibile, presso ogni unità locale ove vengono svolte le attività che determinano l'obbligo.

La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione sul registro locale.