Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta
A seguito dell’entrata in vigore della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) sono divenuti operativi dal periodo d’imposta 2025, i nuovi obblighi di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza, applicabili ai fini sia della determinazione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, sia del calcolo della base imponibile IRAP.
Nello specifico è stato previsto l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili per le spese di :
- vitto;
- alloggio;
- viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente;
- rimborsi analitici aventi ad oggetto le succitate spese.
che siano state sostenute dal:
- lavoratore dipendente/collaboratore/amministratore per spese di trasferta e rimborsate dal datore di lavoro;
- lavoratore autonomo e riaddebitate al committente
affinchè:
- le spese in parola, rimborsate dal datore di lavoro al dipendente/collaboratore/amministratore siano deducibili in capo all’impresa;
- i rimborsi delle spese per trasferte non concorrano a formare reddito in capo al dipendente/collaboratore/amministratore;
- le spese riaddebitate analiticamente al committente da parte del lavoratore autonomo non concorrano a formare reddito per quest'ultimo.
Per agevolarne la comprensione si riassume l’argomento nella seguente tabella:
Fattispecie |
Descrizione |
Spese sostenute da dipendenti/collaboratori/amministratori/lavoratori autonomi rimborsate dall’impresa o dal lavoratore autonomo |
I pagamenti eseguiti con metodi tracciabili non concorrono a formare reddito in capo ai dipendenti/collaboratori/amministratori/lavoratori autonomi quali rimborsi spese relativi a trasferte/incarichi per: - vitto; - alloggio; - viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente; - rimborsi analitici aventi ad oggetto le succitate spese. Modalità di pagamento Esecuzione dei pagamenti attraverso l’ utilizzo di mezzi tracciabili: - versamento su conto bancario o postale; - carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari(ai sensi art. 23 del D.lgs. n. 241/ 1997). Deducibilità della spesa in capo all’impresa/lavoratore autonomo Le spese rimborsate per vitto e alloggio, spese per viaggi e trasporti, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, rimborsi analitici delle medesime spese, solo se sostenute con mezzi tracciabili da dipendenti/collaboratori/amministratori/lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d’impresa/reddito di lavoro autonomo e dalla base imponibile IRAP. Decorrenza Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’anno di imposta 2025. |
Spese sostenute dal lavoratore autonomo e riaddebitate analiticamente al committente |
Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a: - vitto; - alloggio; - viaggi e trasporti effettuati mediante taxi o noleggio con conducente; addebitate analiticamente al committente, se eseguite con strumenti tracciabili non concorrono a formare reddito. Modalità di pagamento Esecuzione dei pagamenti attraverso l’ utilizzo di mezzi tracciabili: - versamento su conto bancario o postale; - carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari (ai sensi art. 23 del D.lgs. n. 241/ 1997). Deducibilità della spesa in capo al lavoratore autonomo Le spese riaddebitate analiticamente al committente per vitto e alloggio, spese per viaggi e trasporti, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, non concorrono a formare reddito. Decorrenza Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’anno di imposta 2025. |