28.02.25

Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta

A seguito dell’entrata in vigore della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) sono divenuti operativi dal periodo d’imposta 2025, i nuovi obblighi di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza, applicabili ai fini sia della determinazione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, sia del calcolo della base imponibile IRAP.

Nello specifico è stato previsto l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili per le spese di :

- vitto;

- alloggio;

- viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente;

- rimborsi analitici aventi ad oggetto le succitate spese.

che siano state sostenute dal:

- lavoratore dipendente/collaboratore/amministratore per spese di trasferta e rimborsate dal datore di lavoro;

- lavoratore autonomo e riaddebitate al committente

affinchè:

- le spese in parola, rimborsate dal datore di lavoro al dipendente/collaboratore/amministratore siano deducibili in capo all’impresa;

- i rimborsi delle spese per trasferte non concorrano a formare reddito in capo al dipendente/collaboratore/amministratore;

- le spese riaddebitate analiticamente al committente da parte del lavoratore autonomo non concorrano a formare reddito per quest'ultimo.

 Per agevolarne la comprensione si riassume l’argomento nella seguente tabella: 

 Fattispecie

Descrizione

 

 

 

 

 

Spese sostenute da dipendenti/collaboratori/amministratori/lavoratori autonomi

rimborsate dall’impresa o dal lavoratore autonomo

I pagamenti  eseguiti con metodi tracciabili non concorrono a formare reddito in capo ai dipendenti/collaboratori/amministratori/lavoratori autonomi quali rimborsi spese relativi a trasferte/incarichi per:

- vitto;

- alloggio;

- viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente;

- rimborsi analitici aventi ad oggetto le succitate spese.

Modalità di pagamento

Esecuzione dei pagamenti attraverso l’ utilizzo di mezzi tracciabili:

- versamento su conto bancario o postale;

- carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari(ai sensi art. 23 del D.lgs. n. 241/ 1997).

Deducibilità della spesa in capo all’impresa/lavoratore autonomo

Le spese rimborsate per vitto e alloggio, spese per viaggi e trasporti, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, rimborsi analitici delle medesime spese, solo se sostenute con mezzi tracciabili da dipendenti/collaboratori/amministratori/lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d’impresa/reddito di lavoro autonomo e dalla base imponibile IRAP.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’anno di imposta 2025.

 

 

 

 

 

 

 

Spese sostenute dal lavoratore autonomo e riaddebitate analiticamente al committente

Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a:

- vitto;

- alloggio;

- viaggi e trasporti effettuati mediante taxi o noleggio con conducente;

addebitate analiticamente al committente, se eseguite con strumenti tracciabili non concorrono a formare reddito.

Modalità di pagamento

Esecuzione dei pagamenti attraverso l’ utilizzo di mezzi tracciabili:

- versamento su conto bancario o postale;

- carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari (ai sensi art. 23 del D.lgs. n. 241/ 1997).

Deducibilità della spesa in capo al lavoratore autonomo

Le spese riaddebitate analiticamente al committente per vitto e alloggio, spese per viaggi e trasporti, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, non concorrono a formare reddito.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’anno di imposta 2025.