Obbligo di assicurazione contro eventi catastrofali entro il 31.03.2025

Entro il 31 marzo 2025, le imprese con sede in Italia o all’estero (con una stabile organizzazione in Italia) e che devono essere iscritte nel Registro delle imprese devono stipulare polizze assicurative contro i danni catastrofali. Per maggiori dettagli, si può consultare la nostra circolare n. 2 del 23 gennaio 2025.

Soggetti interessatil’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte nel Registro delle imprese, comprese quelle in sezioni speciali come le società tra professionisti (Stp) e tra avvocati (Sta). Le imprese di pesca e acquacoltura hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 mentre le imprese agricole sono escluse, poiché coperte dai fondi mutualistici nazionali per danni meteoclimatici.

Beni da assicurare: l’assicurazione deve coprire danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature utilizzati per l’attività dell’impresa mentre sono esclusi i beni come il magazzino. Anche gli imprenditori che utilizzano beni in locazione, comodato o leasing devono assicurare tali beni, a meno che siano già coperti da un’altra polizza, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore.

Eventi assicurati: l’assicurazione deve coprire danni causati da calamità naturali e eventi catastrofali, come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Sanzioni: le imprese che non rispettano l’obbligo potrebbero essere escluse o avere accesso ridotto a agevolazioni pubbliche, e non solo quelle per eventi calamitosi.

Il credito d’imposta Transizione 5.0 e le novità del Decreto Milleproroghe

Il credito d’imposta Transizione 5.0 spetta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nell’ambito di progetti da cui deriva una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3%-5% (a tal proposito si vedano le nostre Circolari 10 del 05.08.2024 e 3 del 30.01.2025). Rammentiamo che il credito d’imposta è riconosciuto per i progetti innovativi avviati dal 01.01.2024 e completati entro il 31.12.2025.

Per fruire dell’agevolazione l’impresa deve presentare al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) tre distinte comunicazioni:

–          preventiva, per la prenotazione del credito d’imposta;

–         di conferma, contenente gli estremi delle fatture relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento di un acconto di almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

–          di completamento, che deve intervenire entro il 31.12.2025 (la comunicazione va inviata entro il 28.02.2026).

Recentemente, in sede di conversione del Decreto Milleproroghe, è stata fornita un’interpretazione che consente di superare alcuni dubbi in merito alla spettanza del credito d’imposta in esame ed è stato disposto che “sono agevolabili gli investimenti sostenuti antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati a decorrere dal 01.01.2024”. Di fatto l’agevolazione è riconosciuta anche per gli investimenti effettuati dal 01.01.2024 prima dell’invio della comunicazione preventiva, possibile a decorrere dal 07.08.2024 (data di apertura del portale “Transizione 5.0” accessibile dal sito Internet del GSE).

Pubblicato il regolamento del nuovo Bando ISI INAIL

Negli ultimi giorni è stato pubblicato il regolamento del Bando ISI INAIL 2024, che prevede un contributo a fondo perduto per le piccole e medie imprese dei settori industria, artigianato, commercio e agricoltura. Il bando riconosce un contributo pari al 65% dell’investimento, con un importo massimo di 130.000 € per le aziende industriali, artigianali e commerciali, e di 50.000 € per le aziende agricole.

Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 600 milioni di €, di cui 12.484.171 € destinati al Friuli Venezia Giulia. Sono, dunque, sensibilmente superiori rispetto a quelle stanziate per l’avviso 2023.

L’Inail ha reso noto che: il 14.04.2025 si aprirà la procedura informatica per la compilazione della domanda; il 30.05.2025 verrà chiusa la possibilità di compilazione della domanda; con successivi e progressivi aggiornamenti verrà definito il giorno dell’invio della domanda tramite sportello informatico e tutte le successive scadenze, sino a pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi.

Il bando agevola i seguenti interventi:

–          per le aziende agricole: la sostituzione di macchine e attrezzature agricole con motore, acquistando beni nuovi;

–          per le aziende industriali, artigianali e commerciali: la sostituzione di macchinari e attrezzature con beni nuovi;

–          per tutte le aziende: la riduzione o l’eliminazione dei rischi legati all’esposizione ad agenti biologici, chimici, cancerogeni e sostanze pericolose; la bonifica e lo smaltimento dell’amianto, con successivo rifacimento delle coperture.

Si evidenzia inoltre che:

–          per ogni macchina o attrezzatura acquistata, è obbligatoria la sostituzione di un bene posseduto dall’azienda almeno dal 31/12/2021;

–          per le aziende industriali, artigianali e commerciali, è obbligatoria la rottamazione del bene sostituito;

–          per le aziende agricole, a seconda della tipologia della macchina o attrezzatura sostituita (CEE o non CEE), è ammessa la permuta del bene dismesso;

–          non possono partecipare al bando le aziende che non sono soggette all’obbligo di contribuzione INAIL.

Il contributo viene assegnato in base a diversi requisiti (fra i quali il rispetto dei requisiti di sicurezza sul lavoro) e all’inserimento in graduatoria, che avverrà in base alle risorse disponibili e all’ordine cronologico di presentazione delle domande, attraverso il meccanismo del cosiddetto “Click Day“.

ENASARCO: Massimali e minimali 2025

Sono stati aggiornati gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali applicabili dal 01.01.2025.

I contributi devono essere corrisposti avendo riguardo alle provvigioni maturate nel singolo trimestre, assumendo rilevanza il criterio della competenza (e non invece il criterio della cassa).

Il calcolo dei contributi dovuti varia a seconda della forma di esercizio dell’attività:

–          in caso di svolgimento dell’attività in forma di ditta individuale e di società di persone commerciale (Snc o Sas), trova applicazione un minimale contributivo e  un massimale provvigionale annuo;

–          in caso di svolgimento dell’attività in forma di società di capitali (tipicamente nella veste giuridica di Srl), non trova applicazione alcun minimale o massimale.

L’aliquota contributiva Enasarco applicabile dalla casa mandante a tutte le somme dovute all’agente in dipendenza del rapporto di agenzia è rimasta invariata rispetto all’anno scorso ed è pari al 17%, di cui l’8,5% a carico della casa mandante e l’8,5% a carico dell’agente.

Diversamente, dal 01.01.2025, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono stati rideterminati come segue:

–          per quanto riguarda gli agenti plurimandatari, il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è fissato in misura pari a € 30.057, mentre il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia ammonta a € 507;

–          con riferimento agli agenti monomandatari il massimale provvigionale annuo è fissato in misura pari a € 45.085; invece, il minimale contributivo annuo il rapporto di agenzia è pari a € 1.011.