08.02.24

Il nuovo Regime degli impatriati

L'art. 5 del D.Lgs. 209/2023 riscrive la disciplina relativa al regime agevolativo degli impatriati, riservato ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR. Nella tabella che segue si riportano le modifiche intervenute:

 

Trasferimenti di residenza dal 30.4.2019 al 2023

Trasferimenti di residenza dal 2024

Residenza estera pregressa

2 periodi di imposta

3 periodi di imposta
(6 o 7 periodi di imposta se la prestazione è in favore del medesimo soggetto estero o in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo)

Impegno a mantenere la residenza in Italia

2 anni

4 anni

Redditi agevolati - Natura

Reddito di lavoro dipendente e assimilato, redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa dell'imprenditore individuale

Reddito di lavoro dipendente e assimilato, reddito di lavoro autonomo "professionale"

Redditi agevolati - Entità

Nessun limite

Limite annuo di 600.000 euro

Misura dell'agevolazione

Reddito imponibile al 30%
Reddito imponibile al 10% per i trasferimenti al sud Italia
Reddito imponibile al 50% per gli sportivi

Reddito imponibile al 50%
Reddito imponibile al 40% in presenza di un figlio minore

Durata dell'agevolazione

5 periodi di imposta
(facoltà di proroga per ulteriori 5 periodi di imposta)

5 periodi di imposta
(5+3 periodi di imposta con iscrizione anagrafica nel 2024 ed acquisto di un immobile residenziale entro il 31.12.2023)

Attività lavorativa svolta prevalentemente in Italia

Non necessaria la discontinuità con l'attività svolta ante trasferimento (con l'eccezione dell'ipotesi di distacco)

La prestazione può essere svolta in favore del medesimo soggetto estero o in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo con innalzamento del periodo di residenza estera pregressa

Qualificazione o specializzazione

Nessuna

Possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione