08.02.24

Imponibile la costituzione di diritti reali su beni immobili

Dal 2024 sono tassati quali redditi diversi non solo quelli derivanti dalla concessione del diritto di usufrutto su immobili ma anche quelli “derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento”. A partire dagli atti stipulati dal 1° gennaio 2024, per le persone fisiche e gli altri soggetti che non esercitano attività di impresa, risultano imponibili i corrispettivi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento su immobili (uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, diritto di superficie e servitù prediali).

La costituzione di un diritto reale di godimento sarà oggetto dell’applicazione dell’art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR con questi effetti:

non rileverà il periodo di possesso dell’immobile (in precedenza era esclusa la tassazione decorsi cinque anni dall’acquisto/costruzione);

- il contribuente assoggetterà a tassazione IRPEF progressiva la differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

Ad oggi, nell'ambito degli investimenti nell'agrivoltaico, risultano interessati e incisi dalla novità normativa i contratti preliminari di cessione del diritto di superficie in attesa di essere perfezionati con rogito notarile al momento dell’apertura del bando PNRR, ovvero nel periodo d’imposta 2024. Va tenuto conto come la norma in approvazione impatti sia sulle persone fisiche private sia sulle società semplici.