Il credito d’imposta Transizione 5.0 e le novità del Decreto Milleproroghe

Il credito d’imposta Transizione 5.0 spetta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nell’ambito di progetti da cui deriva una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3%-5% (a tal proposito si vedano le nostre Circolari 10 del 05.08.2024 e 3 del 30.01.2025). Rammentiamo che il credito d’imposta è riconosciuto per i progetti innovativi avviati dal 01.01.2024 e completati entro il 31.12.2025.

Per fruire dell’agevolazione l’impresa deve presentare al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) tre distinte comunicazioni:

–          preventiva, per la prenotazione del credito d’imposta;

–         di conferma, contenente gli estremi delle fatture relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento di un acconto di almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

–          di completamento, che deve intervenire entro il 31.12.2025 (la comunicazione va inviata entro il 28.02.2026).

Recentemente, in sede di conversione del Decreto Milleproroghe, è stata fornita un’interpretazione che consente di superare alcuni dubbi in merito alla spettanza del credito d’imposta in esame ed è stato disposto che “sono agevolabili gli investimenti sostenuti antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati a decorrere dal 01.01.2024”. Di fatto l’agevolazione è riconosciuta anche per gli investimenti effettuati dal 01.01.2024 prima dell’invio della comunicazione preventiva, possibile a decorrere dal 07.08.2024 (data di apertura del portale “Transizione 5.0” accessibile dal sito Internet del GSE).

Concordato preventivo biennale – Modifiche del DLgs. 12.6.2025 n. 81

La disciplina del concordato preventivo biennale (CPB), di cui al DLgs. 12.2.2024 n. 13, è stata modificata dal DLgs. 12.6.2025 n. 81, e reca le seguenti novità che interessano le adesioni al CPB con decorrenza 13.06.2025:

–        proroga del termine di adesione, che viene differito dal 31 luglio al 30 settembre. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine si sposta all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;

–        previsione di una soglia massima per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. A partire dalle adesioni relative al biennio 2025-2026, viene introdotto il limite di € 85.000 all’eccedenza, tra reddito concordato e quello dichiarato nel periodo precedente a quello di adesione, sulla quale i soggetti che aderiscono al concordato possono applicare l’imposta sostituiva con aliquota del 10%, 12% o 15%, a seconda del livello di affidabilità fiscale. Sulla parte eventualmente eccedente gli € 85.000 dovrà invece applicarsi l’aliquota ordinaria del 43%, per i soggetti IRPEF e del 24%, per i soggetti IRES;

–        modifiche alle componenti che non concorrono alla determinazione del reddito concordatario. Per le adesioni esercitate a partire dal biennio 2025-2026, tra le componenti che non concorrono alla rettifica in aumento del reddito concordatario, già previste nella norma istitutiva del CPB (quali plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, perdite su crediti, etc) si include anche la maggiorazione del 120% del costo del lavoro per le nuove assunzioni, di cui all’art. 4 del Dlgs n. 216/2013;

–        introduzione di soglie massime del reddito concordatario proposto dall’Amministrazione finanziaria per i contribuenti con punteggio ISA elevato (punteggi ISA pari e superiori a 8);

–        nuove clausole di esclusione dal concordato preventivo biennale per i professionisti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, dichiarano individualmente un reddito di lavoro autonomo e, allo stesso tempo, partecipano a un’associazione professionale o a una società tra professionisti, ovvero a una società tra avvocati. L’esclusione dal concordato non si verifica se l’associazione o la società partecipata aderisce al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato;

–        nuove clausole di cessazione: il professionista e l’associazione professionale(o la società tra professionisti o la società tra avvocati) non determinano il reddito sulla base della proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce l’associazione o la società partecipata.

Auto aziendali ad uso promiscuo: cambia la tassazione dal 2025

La legge di Bilancio 2025 modifica il trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo. A partire dal 1° gennaio, al fine di incentivare la diffusione di autovetture con minor impatto ambientale, vengono, infatti, ridefinite le percentuali da applicare alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui moltiplicata per il costo desumibile dalle tabelle ACI. La nuova formulazione andrà a penalizzare tutti gli autoveicoli non elettrici o ibridi, per i quali indipendentemente dalla classe di emissione CO2 la tassazione salirà per tutti al 50%

Autovettura ad uso promiscuo: aspetti fiscali e contributivi per il lavoratore
L’assegnazione dell’auto al dipendente determina in capo allo stesso un compenso in natura da esporre in cedolino e assoggettare a contribuzione e tassazione.
Tale benefit viene calcolato in misura percentuale diversa dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base dei costi chilometrici desumibili dalle tabelle ACI, al netto dell’eventuale corrispettivo posto a carico del dipendente.

Autovetture assegnate fino al 31 dicembre 2024
Per tali autovetture, indipendentemente dal tipo di alimentazione, trova applicazione la formulazione attuale del TUIR che valorizza la percentuale in base alla classe di emissione CO2 del veicolo.

Autovetture assegnate dal 1° gennaio 2025
L’art. 7 della legge di Bilancio 2025 prevede la modifica della lettera a) dell’ art. 51, co. 4 del TUIR prevedendo per gli autoveicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, un nuovo sistema di valorizzazione convenzionale collegato all’alimentazione del veicolo.
In particolare, fermo restando il limite di percorrenza convenzionale di 15.000 km su base annua, occorrerà distinguere la tipologia di veicoli in base a tre nuove fasce, con altrettante percentuali di tassazione:

Obbligo di assicurazione contro eventi catastrofali entro il 31.03.2025

Entro il 31 marzo 2025, le imprese con sede in Italia o all’estero (con una stabile organizzazione in Italia) e che devono essere iscritte nel Registro delle imprese devono stipulare polizze assicurative contro i danni catastrofali. Per maggiori dettagli, si può consultare la nostra circolare n. 2 del 23 gennaio 2025.

Soggetti interessatil’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte nel Registro delle imprese, comprese quelle in sezioni speciali come le società tra professionisti (Stp) e tra avvocati (Sta). Le imprese di pesca e acquacoltura hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 mentre le imprese agricole sono escluse, poiché coperte dai fondi mutualistici nazionali per danni meteoclimatici.

Beni da assicurare: l’assicurazione deve coprire danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature utilizzati per l’attività dell’impresa mentre sono esclusi i beni come il magazzino. Anche gli imprenditori che utilizzano beni in locazione, comodato o leasing devono assicurare tali beni, a meno che siano già coperti da un’altra polizza, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore.

Eventi assicurati: l’assicurazione deve coprire danni causati da calamità naturali e eventi catastrofali, come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Sanzioni: le imprese che non rispettano l’obbligo potrebbero essere escluse o avere accesso ridotto a agevolazioni pubbliche, e non solo quelle per eventi calamitosi.

Credito d’imposta per i giovani imprenditori agricoli

Con il DM 01.04.2025, sono state definite le modalità operative per usufruire del credito d’imposta previsto dall’art. 6 della L. 36/2024, a favore dei “giovani imprenditori agricoli”.

Il beneficio spetta agli imprenditori agricoli che hanno un’età compresa tra i 18 e i 40 anni (non ancora compiuti 41 al momento della spesa) ed hanno avviato l’attività dal 01.01.2021.

Sono ammissibili le spese sostenute nel 2024 fino ad un massimo di € 2.500 per ciascun beneficiario, relative a corsi, seminari, conferenze e coaching sulla gestione aziendale nonché per le spese di viaggio e soggiorno (ammissibili nel limite del 50% del totale spese agevolate).

Il credito d’imposta spetta nella misura dell’80% delle suddette spese.

I beneficiari dovranno inviare apposta comunicazione all’Agenzia delle Entrate (nei termini che verranno definiti con apposito provvedimento non ancora pubblicato), indicando l’ammontare delle spese sostenute. Al termine dell’invio delle domande sarà pubblicata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la percentuale di riparto, utile a determinare l’ammontare effettivo fruibile.

Il credito sarà utilizzabile in compensazione tramite modello F24 a partire dal terzo giorno successivo al provvedimento e, comunque, non prima della conclusione del corso frequentato.

Fringe benefit 2025

La Legge di Bilancio ha confermato per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 la disciplina già prevista lo scorso anno in tema di fringe benefit per i lavoratori, fissando le soglie di esenzione. Di seguito, forniamo un riepilogo delle disposizioni.

1.Soglie di esenzione per il 2025
Generalità dei lavoratori:     la soglia di esenzione per i fringe benefit è pari a 1.000 €;
Lavoratori con figli a carico: la soglia di esenzione è pari a 2.000 €.

Il lavoratore che ha diritto al maggior esonero deve rilasciare al datore di lavoro una specifica attestazione indicando anche il codice fiscale del/dei figli a carico. La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta 2025, appurando, in particolare, il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2025.

2.Tipologie di fringe benefit ammessi
I fringe benefit coprono una varietà di beni e servizi erogati dal datore di lavoro e possono includere ad esempio:
– Buoni spesa, buoni benzina e gift card;
– Rimborso utenze domestiche: copre spese per energia elettrica, gas, acqua, sostenuti dai dipendenti a uso domestico.

3.Conseguenze per il superamento delle soglie
Qualora le soglie di esenzione siano superate, l’intero importo dei fringe benefit concessi al lavoratore nel corso dell’anno diventa imponibile.
Si ricorda, infine, che non è necessario stipulare alcun accordo vincolante e, soprattutto, non è necessario riconoscere il fringe benefit alla totalità dei lavoratori, ma può essere accordato liberamente, a scelta del datore di lavoro, con le modalità che si riterranno opportune.

4.Comunicazione delle Erogazioni allo Studio
Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni normative e la corretta registrazione nel Libro Unico del Lavoro (LUL), Vi invitiamo a comunicare tempestivamente al nostro studio ogni erogazione di buoni o altri benefit concessi al personale.

La comunicazione dovrà includere:
Tipologia di fringe benefit: specificare se si tratta di buoni pasto, buoni carburante, voucher o altri benefit.
Importo totale erogato: suddiviso per ciascun dipendente beneficiario.
Data dell’erogazione: per consentire un aggiornamento puntuale delle registrazioni.

Vi ricordiamo che la mancata comunicazione potrebbe comportare ritardi nella gestione degli adempimenti obbligatori e possibili sanzioni in caso di controlli.

MUD 2025: presentazione entro il 28.06.2025

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024, dovrà esser presentato entro il 28 giugno 2025.

Il nuovo modello resta sostanzialmente invariato rispetto ai contenuti e alle modalità di trasmissione previste nel 2024.

Il MUD va presentato dai seguenti soggetti:

– chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti;

– commercianti e intermediari senza detenzione;

– imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

– imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

– imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi.

Nuovi termini differenziati per l’obbligo di polizze rischi catastrofali e chiarimenti

Con il DL n. 39/2025 il Legislatore ha prorogato l’obbligo in esame all’1.10.2025 per le Medie imprese e al 31.12.2025 per le Piccole / Micro imprese.

Nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di assicurazione entro i suddetti termini “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”(per i casi di obbligo si fa riferimento a quanto riportato nella nostra circolare n. 6 del 25.03.2025).

 A seguito della proroga, il Ministero del Made in Italy ha pubblicato sul proprio sito internet una serie di chiarimenti:

–        l’obbligo assicurativo interessa tutte le imprese tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, indipendentemente dalla relativa Sezione (ordinaria / speciale);

–        in caso di beni (fabbricati/impianti/attrezzature) detenuti in affitto, leasing o altro titolo, l’obbligo assicurativo ricade in capo al detentore, salvo che il bene non sia già assicurato da parte di soggetti terzi;

–        i veicoli iscritti al PRA sono esclusi dall’obbligo in esame.

Infine, lo stesso Ministero si è espresso in merito all’operatività del regime sanzionatorio in caso di mancata stipula della polizza, precisando che:

–        la disciplina contenuta nella norma “non ha carattere autoapplicativo” e di conseguenza sarà la singola Pubblica Amministrazione a dover definire le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure agevolative;

–        la disposizione non è retroattiva, in quanto opera dalla data del Provvedimento di adeguamento/recepimento della stessa nell’ambito della disciplina normativa del contributo/sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.

Spese di trasferta

A partire dal 2025, le spese di trasferta dei lavoratori dipendenti (incluse vitto, alloggio, viaggio e trasporto) saranno rimborsate in esenzione fiscale esclusivamente se effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili, come carte di credito, bancomat, app di pagamento digitali, assegni bancari o circolari. Questo obbligo si applica sia alle trasferte effettuate fuori dal Comune sia a quelle all’interno del Comune e include anche i rimborsi per autoservizi pubblici non di linea (come taxi e NCC), purché il pagamento sia avvenuto con mezzi tracciabili.

Quali conseguenze in caso di mancato rispetto della tracciabilità?

Per i lavoratori dipendenti:
Il rimborso delle spese sostenute con strumenti non tracciabili diventerà imponibile ai fini fiscali e previdenziali, aumentando l’Irpef e i contributi a carico del dipendente.

Per i datori di lavoro e le imprese:
Indeducibilità delle spese: le spese rimborsate senza tracciabilità non potranno essere dedotte dal reddito imponibile dell’azienda; ricordiamo di far pervenire allo studio i prospetti di rendicontazione mensile obbligatoria attestante le trasferte/missioni.

Riversamento spontaneo dei crediti R&S

L’art. 19 del D.L. n. 25/2025 ha riaperto il termine di adesione al c.d. riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. n. 145/2013, limitatamente a fattispecie non caratterizzate da frodi o condotte simulate.

La possibilità di aderire è ammessa sino al 03.06.2025 ed è possibile riversare, senza sanzioni e interessi e senza avvalersi della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, i crediti d’imposta R&S maturati dal periodo d’imposta 2015 fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, indebitamente compensati sino al 22.10.2021 (purché l’utilizzo non sia già stato accertato con atti divenuti definitivi alla medesima data). In caso di adesione, è possibile optare per il versamento in un’unica soluzione entro il 03.06.2025 ovvero in tre rate di pari importo (di cui la prima entro il 03.06.2025 e le successive entro il 16.12.2025 e il 16.12.2026. In caso di riversamento rateale sono dovuti gli interessi legali, a decorrere dal 04.06.2025

La possibilità di aderire al riversamento potrà ora riguardare anche atti impositivi divenuti definitivi, per mancata impugnazione, purché tra il 22.10.2021 e la data di presentazione dell’istanza. Nel decreto viene disciplinata anche l’ipotesi di adesione in pendenza di contenzioso e si stabilisce la proroga di due anni dei termini a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per i controlli.