Assegnazione/cessione agevolata/trasformazione agevolata società con immobili non strumentali

Ai sensi dell’art. 1, commi 31 a 36 Legge 207/2024, viene riproposta:

– la possibilità di assegnazione o cessione agevolata entro il 30.09.2025, di beni immobili non strumentali per destinazione o di beni mobili non strumentali iscritti in pubblici registri, non utilizzati per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale (alla data dell’assegnazione o della cessione) a patto che gli assegnatari o cessionari siano soci, iscritti nel libro soci (ove prescritto) alla data del 30.09.2024 oppure entro il 31.01.2025, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 01.10.2024.

– la possibilità di trasformazione agevolata di società commerciale, avente ad oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili dalla normativa in parola, in società semplice entro il 30.09.2025;

L’imposta sostitutiva sull’assegnazione/cessione/trasformazione è fissata nella misura del 8%, (aumentata al 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello dell’assegnazione/cessione/trasformazione), calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (assegnazione agevolata) /il valore normale dei beni posseduti all’atto della trasformazione (trasformazione agevolata) /il corrispettivo (cessione agevolata) e il costo fiscalmente riconosciuto.

Relativamente agli immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86. In caso di cessione agevolata, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, qualora il corrispettivo fosse inferiore al valore normale del bene ex art. 9 TUIR, o al valore catastale, ai fini della determinazione della plusvalenza viene considerato in luogo del corrispettivo uno dei 2 valori tra: valore normale o valore catastale.

Le eventuali riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci/trasformazione agevolata in società semplice, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva nella misura del 13%

Per le assegnazioni, cessioni o trasformazioni, l’imposta va versata per il 60% entro il 30.09.2025 e per il 40% entro il 01.12.2025.

Soggetti interessati: Società di persone commerciali e società di capitali (anche se in liquidazione). Solo in caso di trasformazione agevolata in società semplice: la società trasformanda deve avere per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (c.d. immobiliari di gestione)

Beni oggetto della norma agevolativa:

a)      beni immobili (terreni e fabbricati) non strumentali per destinazione e non utilizzati per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale (alla data dell’assegnazione o della cessione): “immobili patrimonio” art. 90 Tuir, “immobili merce”; immobili strumentali per natura (Cat. A/10, B, C, D ed E).

b)      beni mobili iscritti in pubblici registri non strumentali.

Dichiarazione ILIA – casi particolari di dichiarazione

Fabbricati strumentali all’attività economica

A partire dall’anno d’imposta 2024, i fabbricati strumentali all’attività economica (art. 3, comma 1, lettera b, L.R. 17/2022) non sono più individuati per natura, come avveniva nel 2023, ma esclusivamente in base alla dichiarazione IMU presentata dal contribuente. Questa dichiarazione deve attestare l’uso strumentale dell’immobile (strumentalità „per destinazione“).

Scadenze per la dichiarazione:

–          Se il contribuente non ha già presentato la dichiarazione per l’anno d’imposta 2023, per applicare l’aliquota relativa ai fabbricati strumentali nel 2024, deve presentare la dichiarazione IMU entro il 30 giugno 2025, attestando la strumentalità del fabbricato.

–          La dichiarazione per il 2024 rimane valida anche per gli anni successivi, a meno che non si acquisisca un nuovo immobile o cambino i dati già dichiarati, modificando l’importo dell’imposta dovuta. In questi casi, è necessaria una nuova dichiarazione.

 

Prima „seconda casa“ – Aliquota ridotta

La L.R. 17/2022 (art. 3, comma 1, lettera b bis) ha introdotto un’aliquota ridotta per l’immobile definito „prima seconda casa„, se previsto dalla delibera comunale. Questa agevolazione riguarda le abitazioni diverse dall’abitazione principale o assimilata, possedute da persone fisiche nel territorio regionale, secondo le modalità stabilite dalla legge.

Principali novità:

–          Numero massimo: Ogni contribuente può designare al massimo un immobile come „prima seconda casa“.

–          Riduzione dell’aliquota: Con la L.R. 9/2024, l’aliquota massima per queste abitazioni, a partire dal 2025, non potrà superare lo 0,7%.

–          Modalità di comunicazione: la segnalazione dell’immobile deve essere effettuata attraverso il portale della Regione (https://ilia.regione.fvg.it/it/servizi-502), utilizzando un applicativo disponibile da giugno 2025.

–          Scadenza: La comunicazione dovrà essere presentata entro il 30 giugno 2026, in linea con il termine per la dichiarazione ILIA per particolari casistiche dell’anno d’imposta 2024.

Soglia di esenzione fringe benefits a 3.000 euro per lavoratori con figli a carico entro il 31.12.2023

Con riferimento alla nostra circolare n.3 del 11.07.2023 ricordiamo che il Decreto Lavoro ha previsto per il solo anno 2023 e per i soli lavoratori con figli fiscalmente a carico l’innalzamento dell’ordinario limite di esenzione di cui all’art. 51, co.3, terzo periodo del TUIR da 258,23 euro a 3.000 euro annui. Nel limite “potenziato” per espressa previsione di legge potranno rientrare anche il pagamento diretto o il rimborso al lavoratore delle utenze domestiche.

Con la circolare n. 23/E del 1° agosto 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

– il beneficio dell’innalzamento spetta non solo ai titolari di redditi da lavoro dipendente ma anche di redditi assimilati a lavoro dipendente (amministratori);

– l’innalzamento a 3.000 euro non deve essere generalizzato o per categoria omogenea ma può essere riconosciuto anche al singolo lavoratore ad personam;

– per essere fiscalmente a carico i figli devono avere un reddito non superiore a euro 2.840,51 annui, innalzato per i figli di età non superiore a 24 anni a 4.000 euro annui;

– la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno e pertanto, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, sarà necessario verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023;

Modalità applicative

Per quanto riguarda le modalità applicative, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

– l’applicazione della misura è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore al datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale del figlio o dei figli a carico mediante apposita dichiarazione (un fac-simile è reso disponibile dallo studio);

– i lavoratori per i quali dovesse venir meno in corso d’anno il presupposto del figlio a carico, sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta: in tale ipotesi, il datore di lavoro procederà al recupero del beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.

Lavoratori senza figli a carico
Per espressa previsione di legge e come chiarito dalle Entrate per i lavoratori senza figli a carico continuerà a trovare applicazione l’ordinario regime di esenzione previsto dall’art. 51, co. 3, del TUIR, ovvero quello di 258,23 euro.

 

Regolarizzazione inadempimenti contributivi INPS artigiani e commercianti

Alla luce del nuovo regime sanzionatorio di cui all’art. 30 del DL 19/2024 convertito, con modificazioni dalla legge 56/2024, l’INPS ha diffuso il messaggio n. 3991 del 27 novembre 2024 con il quale ha esplicitato le disposizioni per poter pagare con ravvedimento i contributi previdenziali scaduti dal 1° settembre 2024. In dettaglio il commerciante o l’artigiano potrà versare i contributi:

– con un ritardo di 120 giorni rispetto alla scadenza originaria pagando un costo aggiuntivo di una sanzione pari al TUR (tasso ufficiale di riferimento) del 3,4% annuo;

– presentando la domanda di dilazione entro la scadenza originaria pagando un costo aggiuntivo pari all’8,9% annuo (TUR di 3,4 %+ 5,5%);

– presentando la domanda di dilazione entro 60 giorni rispetto alla scadenza originaria pagando un costo aggiuntivo pari al 10,9% annuo (TUR di 3,4 %+ 7,5%).

 

Estromissione immobili strumentali di imprese individuali

Viene riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.

L’agevolazione ha effetto dall’01.01.2025, è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali all’esercizio dell’attività, comma 2 ex art. 43 DPR 917/1986 (per natura o per destinazione) e posseduti in regime d’impresa al 31.10.2024 riguarda le estromissioni poste in essere dall’01.01.2025 al 31.05.2025.

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile estromesso e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Il valore normale dell’immobile estromesso può essere determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86

L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è fissata nella misura del 8%, aumentata al 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello dell’assegnazione.

L’imposta sostitutiva va versata per il 60% entro il 01.12.2025 e per il 40% entro il 30.06.2026.

Concordato preventivo biennale 2025 – 2026

Per gli anni 2025 e 2026 i soggetti che applicano gli ISA per l’anno 2024 potranno accettare la proposta di reddito e di valore della produzione avanzata dall’Agenzia delle Entrate conseguente alle risultanze del concordato preventivo biennale (CPB). La metodologia è analoga a quella definita per il concordato preventivo biennale 2024-2025. L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 09.04.2025 ha approvato il modello di comunicazione dei dati rilevanti e della relativa accettazione con le relative istruzioni per poter aderire al concordato preventivo biennale per gli anni 2025-2026.

 Soggetti interessati

 Possono aderire solo coloro che hanno applicato gli ISA nell’anno 2024 e che non hanno già aderito al concordato preventivo biennale per gli anni 2024 – 2025 ma che hanno prospettive positive per la realizzazione di redditi crescenti per gli anni 2025 e 2026.

 Soggetti esclusi

 Sono esclusi dalla possibilità di aderire al concordato i soggetti in regime forfettario ex Legge 190/2014.

 Adesione

 L’adesione deve essere trasmessa entro il 30.09.2025 e si perfeziona in via autonoma con la trasmissione del modello CPB insieme al solo frontespizio di Redditi 2025 oppure con la trasmissione della dichiarazione Redditi 2025. Nel caso di adesione non in forma autonoma, la dichiarazione dei redditi andrà trasmessa in via anticipata non potendo fruire del maggior termine del 31.10.2025.

 Revoca

 Entro il 30.09.2025 si può revocare la scelta dell’adesione del concordato preventivo biennale 2025 – 2026. Tale revoca può essere effettuata solo in via autonoma e non congiuntamente alla dichiarazione dei redditi.

Contributi ad imprese e professionisti per l’installazione di colonnine di ricarica

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo volte all’acquisto e all’installazione di strutture di ricarica di veicoli elettrici a favore di imprese di qualsiasi settore e lavoratori autonomi. Le iniziative agevolabili sono suddivise in due linee d’intervento secondo il loro valore complessivo, e precisamente:

interventi inferiori a 375.000 Euro, per i quali la compilazione della domanda on-line sul sito di Invitalia S.p.a. è aperta dal 26.10.2023, mentre l’invio finale sarà possibile a partire dal 10.11.2023, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi e fino alle ore 17.00 del 30.11.2023;

interventi pari o superiori a 375.000 Euro, per i quali l’invio della domanda va effettuato esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo CRE1@postacert.invitalia.it dalle ore 10.00 del 26.10.2023 alle ore 17.00 del 30.11.2023.

Le domande andranno sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ovvero dal lavoratore autonomo.  

Le spese ammissibili sono quelle sostenute successivamente al 04.11.2021, al netto di IVA, e oggetto di fatturazione elettronica per l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti ed i dispositivi per monitoraggio; la connessione alla rete elettrica (nel limite massimo del 10% della spesa complessiva); le spese di progettazione, direzione dei lavori, sicurezza e collaudi (sempre nel limite massimo del 10% della spesa complessiva).

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo in conto capitale secondo il regime de minimis pari al 40% della spesa ammissibile.

Il contributo è concesso con procedura a sportello secondo l’ordine cronologico di ricevimento della domanda e fino ad esaurimento dei fondi, al termine dell’istruttoria da parte di Invitalia. Entro 90 giorni dalla data di notificazione dell’atto di concessione i beneficiari devono presentare domanda di erogazione all’indirizzo PEC sopra riportato.

Invio nei 90 giorni per le cessioni intra UE effettuate dal 01 settembre 2024

L’invio dei beni in altro Stato dell’Unione europea è elemento costitutivo della cessione intracomunitaria (art. 41, comma 1, lett. a, del D.L. n. 331 del 1993), in assenza del quale non può considerarsi legittima l’emissione di una fattura senza applicazione dell’imposta.

Con l’art. 2 del D.lgs. 87/2024 è stato inoltre introdotto un nuovo regime sanzionatorio nell’ambito delle cessioni intracomunitarie di beni con trasporto o spedizione a cura del cessionario.

Modificando l’art. 7 comma 1 del D.lgs. 471/97, il legislatore ha previsto una sanzione pari al 50% dell’IVA non applicata, in capo a chi effettua cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità, se i beni trasportati o spediti non risultano pervenuti nello Stato membro Ue di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.

La sanzione appena descritta, però, viene meno se nei 30 giorni successivi la fattura viene regolarizzata ed è eseguito il versamento dell’IVA.

 

 

Detrazioni lavori edilizi 2025

Le disposizioni contenute nell’art. 1 commi da 54 a 56 Legge 207/2024 hanno previsto un riordino delle detrazioni per interventi edilizi. Proponiamo di seguito, le novità introdotte con decorrenza anno di imposta 2025, distinte per ciascuna tipologia di intervento:

BONUS “BARRIERE ARCHITETTONICHE”

Non vi sono variazioni rispetto a quanto già previsto.

Spetta quindi fino al 2025 la detrazione del 75% delle spese documentate finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

BONUS MOBILI

Il bonus è confermato anche per il 2025, con la medesima aliquota (50%) e il medesimo ammontare complessivo di spesa agevolabile (euro 5.000) previste nel 2024.Mantenendo la possibilità per coloro che hanno sostenuto spese di cui al comma 1 dell’art. 16-bis del Tuir a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente di portare in detrazione per dieci quote annuali costanti il 50% della spesa relativa a mobili ed elettrodomestici.

BONUS RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA

La prima significativa modifica all’art. 16-bis del TUIR, prevede la riduzione dell’aliquota dal 50% al 30% e il tetto massimo di spesa da € 96.000 a € 48.000 dal 01.01.2025 al 31.12.2033. Tuttavia, viene previsto che provvisoriamente l’aliquota applicabile per il 2025 sia del 36% e al 30% solo per gli anni 2026 e 2027, mantenendo il massimale di spese agevolabile di euro 96.000.

Ulteriore deroga nel caso in cui gli interventi siano sostenuti sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale: le detrazioni non subiscono la riduzione di aliquota al 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 (e quindi rimangono al 50%) e vengono fissate al 36% per le spese negli anni 2026 e 2027.

ECOBONUS

Anche per il cd “Ecobonus”, disciplinato dall’art. 14 del DL 63/2013, con l’aggiunta del comma 3-quinquies, pur mantenendo invariati i massimali di detrazione a seconda della tipologia di intervento, viene prevista una riduzione delle aliquote per gli anni 2025, 2026 e 2027 ma con la riduzione dell’aliquota fissa dal 65% al 36% per l’anno 2025, e dal 65% al 30% per gli anni 2026 e 2027. Vengono escluse dalla possibilità di usufruire della detrazione per il prossimo triennio le spese relative agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Così come previsto per i “bonus ristrutturazione e straordinaria” vengono derogate le riduzioni, qualora gli interventi siano sostenuti sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale: detrazione al 50% nel 2025, e al 36% sia per l’anno 2026 che per l’anno 2027.

SISMABONUS

Le stesse modifiche interessano anche le spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, così come disposto dal comma 55 lettera b) numero 2) dell’articolo 1 della Legge di Bilancio, il quale conferma le detrazioni di cui al comma 1 lettera i dell’articolo 16-bis del Tuir, per l’appunto quelle relative alle misure antisismiche, però con aliquota pari al 36% per il 2025, e 30% per 2026 e 2027; vale anche in questo caso l’incremento al 50% nel 2025 e al 36% nel 2026 e 2027 per le spese sostenute dai “titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”.

SUPERBONUS

Alcune le modifiche relative al cd “Superbonus”, introdotto dall’art. 119 del DL 34/2020.

L’introduzione del comma 8-bis.2 al sopracitato decreto vincola la detrazione del 65%, aliquota prevista per l’anno 2025 al comma 8-bis.1, ad aver entro il 15 ottobre 2024:

– Presentato la CILA ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

– Adottato la deliberazione dell’assemblea del condominio che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA di cui al comma 13-ter; per interventi effettuati dai condomini;

– Presentato l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici.

Viene nuovamente introdotta la possibilità, con l’inserimento del comma 8-quinquies, di ripartire la detrazione per le spese sostenute nell’anno solare 2023, in dieci quote annuali presentando una dichiarazione integrativa entro il termine stabilito per la presentazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Qualora dalla dichiarazione integrativa dovesse risultare una maggiore imposta, non verranno applicate sanzioni ed interessi. L’opzione scelta è irrevocabile.

BONUS VERDE

Tale agevolazione non risulta riproposta/prorogata, pertanto, non è più fruibile dall’01.01.2025.

 

Momento di sostenimento delle spese

Aliquota detrazione

Massimale di spesa

Interventi di recupero del patrimonio edilizio art. 16-bis

2025

36%

50% se interventi eseguiti su abitazione principale

96.000

2026

30%

36% se interventi eseguiti su abitazione principale

96.000

2027

30%

36% se interventi eseguiti su abitazione principale

96.000

Dal 2028 al 2033

30%

48.000

Dal 2034

36%

48.000

Ecobonus/Sismabonus

2025

36%

50% se interventi eseguiti su abitazione principale

Invariati rispetto a quanto previsto nel 2024 (per ecobonus limiti in relazione alla tipologia di intervento)

2026

30%

36% se interventi eseguiti su abitazione principale

Invariati rispetto a quanto previsto nel 2024 (per ecobonus limiti in relazione alla tipologia di intervento)

2027

30%

36% se interventi eseguiti su abitazione principale

Invariati rispetto a quanto previsto nel 2024 (per ecobonus limiti in relazione alla tipologia di intervento)

 

Superbonus

2025

65% – condizionato ad adempimenti eseguiti entro il 15/10/2024

A seconda della fattispecie dell’intervento

Bonus barriere architettoniche

2025

75%

50.000 (diminuisce per singola unità se eseguiti su parti comuni di un edificio)

Bonus mobili

2025

50%

5.000

 

LIMITE MASSIMO DI DETRAIBILITA’ 2025 “BONUS EDILIZI” REDDITI SUPERIORI A €75.000

Dal 2025, anche per le spese sostenute per gli interventi che danno diritto alle detrazioni “bonus edilizi” si applicano le novità introdotte dall’art. 1 co. 10 della L. 207/2024 che riguardano i soggetti con redditi complessivamente superiori a € 75.000,00.

Dunque, per i soggetti che sostengono le spese edilizie e che presentano un reddito superiore ad € 75.000, viene applicato un nuovo ammontare massimo di spese detraibili, variabile in base all’ammontare al reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare.

Il parametro “base” è fissato, in spese massime detraibili:

– in euro 14.000 se il reddito complessivo supera i 75.000 euro ma non i 100.000 euro;

– in euro 8.000 se il reddito complessivo supera i 100.000 euro;

A detti parametri vanno applicati i coefficienti come di seguito:

– 0,50 in assenza di figli a carico;

– 0,70 con un figlio a carico;

– 0,80 con due figli a carico;

– 1,00 con più di due figli a carico o almeno un figlio disabile.

Spetta in misura “piena” la detrazione fiscale per i soggetti diversi delle persone fisiche.

 

Ultimi orientamenti giurisprudenziali in tema di contratti di locazione in cedolare secca e conduttore impresa

Con la sentenza n. 12079 del 7 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha confermato, a un anno esatto dalla precedente sentenza n. 12395 del 7 maggio 2024, che è possibile optare per il regime della cedolare secca anche se il contratto di locazione a uso abitativo è stipulato da un conduttore nell’esercizio della propria attività professionale o imprenditoriale, quando l’immobile è destinato alle esigenze abitative dei suoi dipendenti.

Posizione dell’Agenzia delle Entrate:
L’Agenzia delle Entrate, però, ha adottato un’interpretazione più restrittiva, escludendo la cedolare secca in due casi:

  • Locatore: se il proprietario dell’immobile agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni (punto sempre condiviso);
  • Conduttore: anche se il conduttore stipula il contratto nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, ad esempio per utilizzare l’immobile come foresteria per i propri dipendenti.

La risposta n. 5-03773 del Ministero dell’Economia del 26 marzo 2025 aveva inizialmente lasciato intendere che una sola apertura da parte della Cassazione non fosse sufficiente a modificare l’orientamento restrittivo dell’Agenzia delle Entrate.

Ulteriori conferme:

–          il 17 aprile 2025, anche la Corte di Giustizia Tributaria di Caserta ha riconosciuto il diritto del locatore di optare per la cedolare secca nei casi in cui il conduttore stipuli il contratto a uso abitativo nell’esercizio della propria attività professionale, accogliendo così il ricorso di un contribuente a cui era stata rifiutata la registrazione del contratto.

–          sul portale dell’Agenzia delle Entrate è stata rimossa l’anomalia che bloccava la registrazione dei contratti con opzione per la cedolare secca se il conduttore non era una persona fisica.

Con questa seconda pronuncia della Cassazione, ci si augura che anche l’Amministrazione finanziaria stia ora valutando un allineamento al nuovo orientamento giurisprudenziale.