Contributi a privati e condomini per l’installazione di colonnine di ricarica

Recentemente il MiMiT ha definito gli aspetti procedurali ed i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli elettrici. Il contributo è pari all’80% del costo d’acquisto e posa in opera di colonnine di ricarica, nel limite massimo di 1.500 Euro per persona fisica richiedente (8.000 Euro per gli interventi su parti comuni degli edifici condominiali). Nell’ambito del c.d. Decreto Milleproroghe l’agevolazione in esame è stata estesa dal 2023 al 2024 e, successivamente, con il Decreto 31.10.2023 il MiMiT ha definito i termini e le modalità per la presentazione della domanda per accedere al beneficio in esame con riferimento alle spese sostenute dal 01.01.2023 al 23.11.2023.

Il contributo spetta a condizione che la spesa sia sostenuta utilizzando uno strumento tracciabile. Le spese agevolabili sono le seguenti:

– acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti ed i dispositivi per il monitoraggio;

– spese di progettazione e direzione dei lavori, sicurezza e collaudi;

– costi per la connessione alla rete elettrica, tramite l’attivazione di un nuovo POD (Point of Delivery).

Per le persone fisiche è richiesto che le infrastrutture siano ad esclusivo uso privato e non accessibili al pubblico.

I soggetti interessati, che hanno sostenuto le spese sopra evidenziate nel periodo 01.01.2023-23.11.2023 devono presentare un’apposita domanda, compilata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la specifica piattaforma on-line accessibile dal sito internet del MiMiT dalle ore 12.00 del 09.11.2023 fino alle ore 12.00 del 23.11.2023.Per la presentazione della domanda il soggetto richiedente deve possedere un indirizzo PEC.

A pena di inammissibilità, oltre alla domanda, devono essere allegati:

– dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che le spese sono state sostenute nel periodo 01.01.2023-23.11.2023;

– l’elenco dei beni acquistati e dei pagamenti effettuati;

– documento di identità e codice fiscale del firmatario;

– copia delle fatture elettroniche;

– estratti conto dai quali risultino i pagamenti connessi alle predette fatture;

– certificazione di conformità rilasciata dall’installatore;

– relazione relativa all’investimento realizzato ed alle spese sostenute.

Criterio di “cassa allargata” e pagamenti da effettuare entro il 10 gennaio 2025

Si ricorda che i compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti e ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaboratori coordinati e continuativi) vanno indicati nella Certificazione Unica 2025, attestante le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all’Erario per il periodo d’imposta 2024, qualora il pagamento sia avvenuto entro e non oltre il 10 gennaio 2025, in base al criterio della cosiddetta “cassa allargata”.

L’articolo 95 co.5 del TUIR pone un’eccezione al generale principio della competenza dei costi ed i compensi corrisposti agli amministratori che risultano essere deducibili dal reddito d’impresa secondo il principio di cassa, ovvero se corrisposti al massimo entro il 12 gennaio dell’anno successivo.

Ricordiamo infine che per la loro deducibilità è necessaria un’espressa delibera dei soci.

N.B. Si raccomanda di procedere al pagamento degli importi delle buste paga emesse per il periodo d’imposta 2024 entro il 12 gennaio 2025 per evitare di dover “annullare” i cedolini paga già elaborati per i quali non sono stati rispettati i termini, rideterminare le ritenute d’acconto e rettificare la Certificazione Unica. Ciò implicherebbe un notevole aggravio di costi per l’impresa e probabili contestazioni da parte del dipendente.

Riordino delle detrazioni IRPEF

RIORDINO DELLE DETRAZIONI IRPEF

La legge 30.12.2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025), con decorrenza 01.01.2025 ha previsto un riordino delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, per oneri e per interventi di recupero edilizio.

Viene fissato un tetto massimo di spese detraibili annuali per i contribuenti con reddito annuale superiore ad € 75.000. La modalità di determinazione della spesa detraibile massima annuale tiene conto del reddito conseguito e del numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

Nel dettaglio, l’importo base massimo delle spese detraibili sarà:

-di € 14.000, per chi ha un reddito complessivo da € 75.000 ad € 100.000;

-di € 8.000, per chi ha un reddito complessivo superiore ad € 100.000.

Tale importo base dovrà poi essere moltiplicato per un coefficiente variabile in relazione ai figli fiscalmente a carico come segue:

-0,50 se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;

-0,70 se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;

-0,85 se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;

-1 se nel nucleo familiare ci sono più di due figli fiscalmente a carico oppure un figlio disabile.

Sono previste tuttavia delle esclusioni per determinate spese che non sono soggette ai limiti menzionati:

– le spese sanitarie detraibili dall’IRPEF nella misura del 19% per importi che eccedono la franchigia di € 129,11;

– gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l’acquisto dell’abitazione principale;

– gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;

– gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024;

– le spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni. A titolo esemplificativo sono escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni le spese sostenute fino al 31.12.2024 per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio;

– i premi di assicurazione detraibili in forza di contratti stipulati fino al 31.12.2024;

– le somme investite nelle start up e nelle pmi innovative.

Non sono interessati da tali novità i soggetti con reddito annuale inferiore o pari ad € 75.000.

Tali limitazioni co-esistono con quelle previste ai sensi c. 3-bis DPR 917/1986 che prevedono:

– per redditi superiori ad € 120.000 ma inferiori a € 240.000 le detrazioni spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 240.000, diminuito del reddito complessivo ed € 120.000;

-per redditi superiori a € 240.000 le detrazioni non spettano.

RIORDINO DETRAZIONI IRPEF PER CARICHI DI FAMIGLIA

Il riordino delle detrazioni per familiari a carico in vigore dal 01.01.2025 introduce le seguenti novità:

– spettano le detrazioni per figli fiscalmente a carico in relazione ai figli di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni. Spettano in ogni caso le detrazioni se i figli sono disabili.

(Non ci sono novità in relazione al limite di reddito per poter essere considerati familiari fiscalmente a carico, ovvero reddito complessivo annuo non superiore a € 4.000 in relazione a figli di età non superiore a 24 anni e reddito complessivo annuo non superiore a € 2.840,51 in relazione a figli di età superiore a 24 anni).

– sono state abolite le detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi. Restano, pertanto, salve le detrazioni per gli ascendenti (genitori o nonni), ma sono abolite le detrazioni per coniuge legalmente ed effettivamente separato, nipoti, fratelli, sorelle, generi, nuore e suoceri.

– sono state abolite le detrazioni dei familiari a carico all’estero per i cittadini extracomunitari.

 

Auto aziendali in fringe benefit nel 2025: la formalizzazione del periodo di concessione

La Legge 207/2024 (Finanziaria 2025) ha modificato il regime fiscale dei “fringe benefit” per i veicoli aziendali, introducendo percentuali variabili dal 10% al 50%, in base al tipo di trazione del veicolo per i contratti stipulati a partire dal 01.01.2025. Il Decreto Bollette (art. 6, co. 2-bis D.L. 19/2025,) ha tuttavia previsto una disciplina transitoria per i veicoli ordinati entro il 31.12.2024 e assegnati entro il 30.06.2025, mantenendo in questi casi il vecchio sistema basato sulle emissioni di CO2.

La data del 30.06.2025 è particolarmente rilevante poiché rappresenta il termine ultimo per beneficiare della normativa precedente, evitando le nuove, più restrittive, percentuali di calcolo. Per questo motivo, è fondamentale che i contratti di assegnazione tra azienda e dipendente siano formalizzati con estrema precisione, riportando correttamente le date di ordine e assegnazione dei veicoli, al fine di evitare contestazioni fiscali e sanzioni.

Legge di Bilancio 2023 (N. 197/2022)

Taglio del cuneo fiscale per i lavoratori

La legge di Bilancio 2023 prevede una riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori, misura analoga a quella adottata nel 2022 (art. 1, comma 281).
In particolare, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al:

– 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro lordi;
– 3% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro lordi.

In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

L’intervento posto in essere ha l’effetto di incrementare l’importo netto delle buste paga dei lavoratori dipendenti mentre il costo del lavoro per l’azienda non subirà alcuna variazione.

Esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36

Viene confermato l’esonero per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2023 di soggetti che non hanno compiuto 36 anni e che non abbiano avuto contratti a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa.
In particolare la Legge di Bilancio prevede che per l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore ai 36 anni (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico), i datori di lavoro potranno beneficiare dell’esonero totale dei contributi, per un importo massimo pari a 8.000 euro l’anno e per un periodo massimo di 36 mesi.

Esonero contributivo donne svantaggiate

Viene confermato l’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate previsto dalla legge di Bilancio 2021.
In particolare, ai datori di lavoro è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato effettuate nel 2023 di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

– donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
– donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
– donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Il beneficio è riconosciuto per 12 mesi se l’assunzione è a tempo determinato ovvero 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato.

Esonero contributivo per l’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza

Viene istituito un beneficio contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono beneficiari del reddito di cittadinanza.
In particolare viene riconosciuto, ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato percettori del reddito di cittadinanza, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero spetta anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, mentre sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.
Il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’efficacia degli esoneri contributivi è subordinata all’autorizzazione della commissione europea e pertanto non immediatamente fruibile.

Rifinanziata la Nuova Sabatini

Il c.d. Decreto Anticipi ha previsto il rifinanziamento della “Nuova Sabatini”. La novità più rilevante di questa misura è che il contributo sarà reso fruibile in un’unica tranche consentendo l’accorpamento delle rate. La disposizione assume ancora più interesse in un contesto come quello attuale caratterizzato da un rialzo dei tassi d’interesse.

All’incentivo sono ammessi tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, ad eccezione del settore inerente alle attività finanziarie ed assicurative.

L’agevolazione consiste nella concessione da parte di banche ed intermediari finanziari di finanziamenti (o leasing) alle micro, piccole e medie imprese e di un contributo da parte del Ministero per le Imprese ed il Made in Italy (MiMiT) rapportato agli interessi sui predetti finanziamenti. Il finanziamento, che può essere assistito dalla garanzia del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, deve essere: di durata non superiore a 5 anni; di importo compreso fra 20.000 Euro e 4 milioni di Euro; interamente utilizzato per coprire gli investimenti ammissibili.

Il contributo del MiMiT è un contributo in conto impianti il cui ammontare è determinato in misura pari al valore degli interessi calcolati, in via convenzionale, su un finanziamento della durata di cinque anni e di importo uguale all’investimento, ad un tasso d’interesse annuo pari al 2,75% per gli investimenti ordinari e 3,57% per gli investimenti 4.0 e per gli investimenti green. I beni devono essere nuovi e riferiti alle immobilizzazioni materiali per impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali e altri beni. Non sono in ogni caso ammissibili le spese relative a terreni e fabbricati, relative a beni usati o rigenerati, nonché riferibili ad immobilizzazioni in corso e acconti.

Le agevolazioni “Nuova Sabatini” sono fruibili congiuntamente ad altre misure pubbliche che non costituiscono aiuto di Stato.

Distacco personale con IVA

Il D.L. 131/2024 ha previsto che dal 1° gennaio 2025 i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali sia versato un mark-up (ricarico) sul costo sono assoggettati a IVA. L’assoggettamento deve riguardare l’intesa prestazione allineandosi così alla posizione della Corte di Giustizia Europea.

Nuovi Codici ATECO

L’ATECO è la classificazione delle attività economiche sviluppata dall’ISTAT. Dal 01.01.2025 è entrata in vigore una nuova classificazione ATECO che verrà adottata operativamente a partire dal 01.04.2025 e che andrà a sostituire la precedente classificazione ATECO 2007 – aggiornamento 2022.

La nuova classificazione dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica, ma anche di natura amministrativa e fiscale. 

Unioncamere, in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sta lavorando all’implementazione della nuova codifica ATECO nel Registro delle Imprese e, a partire dal 01.04.2025, il processo di riclassificazione sarà automatico e le imprese interessate riceveranno una notifica dalla Camera di Commercio di appartenenza. 

La riclassificazione e la visura aggiornata saranno disponibili gratuitamente tramite l’app Impresa Italia e per garantire una transizione graduale la visura camerale riporterà, per un periodo transitorio, sia i nuovi codici ATECO che quelli precedenti.

Amministratori di società: comunicazione PEC personale al Registro Imprese Pordenone – Udine

Si rammenta l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli Amministratori di imprese costituite in forma societaria dal 01 gennaio 2025, mentre per le imprese già costituite e iscritte nel registro antecedentemente alla data del 01 gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento dell’iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, ovvero della nomina del liquidatore.

In altre parole, pur in assenza di un termine di legge, tutte le società di capitali, le società di persone, le società consortili e le società cooperative avranno l’obbligo di comunicare l’indirizzo PEC di ciascun amministratore, sia esso delegato o meno, al Registro delle Imprese.

Secondo le istruzioni impartite dalla Camera di Commercio Pordenone – Udine: “si conferma allo stato la possibilità per gli amministratori di indicare quale proprio domicilio digitale l’indirizzo pec della società per la quale eseguono la comunicazione”, modalità che tuttavia, si sconsiglia per evitare problemi di privacy e commistione tra comunicazioni sociali e private dell’amministratore!

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e per l’esecuzione dell’adempimento.

Buoni benzina detassati fino a 200 euro per tutto il 2023

Per l’anno 2023, i datori di lavoro privati hanno la possibilità di cedere a titolo gratuito buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti esenti da imposizione fiscale nel limite di euro 200 per ciascun lavoratore.

Tale valore, fino a euro 200, non deve essere considerato al fine del raggiungimento del limite di esenzione di euro 258,23 annuo per i beni e servizi prestati ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR pertanto è da considerarsi aggiuntivo e non va ad “intaccare” tale limite.

In sintesi per l’anno 2023 si potrà erogare:

– buono benzina D.L. 5/2023 fino a euro 200 appena introdotto,
– beni e servizi art. 51, co.3, TUIR per l’eventuale ulteriore buono benzina fino a euro 258,23,

per un totale di euro 458,23, esenti da imposizione fiscale e contributiva.