Legge di bilancio 2023

Di seguito si riepilogano alcune delle novità in materia fiscale e di agevolazioni contenute nella c.d. Legge di bilancio 2023.

Regime forfettario

A decorrere dal 1° gennaio 2023 il limite dei ricavi/compensi annuali per l’accesso al regime forfettario è stato innalzato a € 85.000 (prima € 65.000). La nuova soglia va verificata con riferimento all’anno precedente in cui si applica il regime; pertanto, un soggetto che nel 2022 ha oltrepassato il previgente limite di € 65.000 ma è rimasto al di sotto degli € 85.000, potrà mantenere il regime forfettario.

In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall’anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l’esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi/compensi superano la soglia di € 100.000. In tal caso:

– ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali;

– ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Aumento dei limiti per la contabilità semplificata e le liquidazioni IVA trimestrali

Vengono incrementati i limiti per l’utilizzo del regime di contabilità semplificata per le imprese di cui all’art. 18 del D.P.R. 600/73 (imprese individuali, società di persone, enti non commerciali). A decorrere dal 2023, detto regime è adottato “naturalmente” qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a:

– € 500.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (anziché € 400.000);

– € 800.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché € 700.000).

L’intervento non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano “naturalmente” il regime di contabilità semplificata (fatta salva l’opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti.

I nuovi limiti si riflettono anche ai fini IVA (anche per gli esercenti arti e professioni) per la possibilità di effettuare le liquidazioni con periodicità trimestrale.

Utilizzo di denaro contante e pagamenti elettronici

A partire dal 1° gennaio 2023, il limite per il trasferimento di denaro contante/titoli al portatore tra soggetti diversi non è più di € 1.999,99 ma di € 4.999,99.

Per i servizi di rimessa di denaro, c.d. “Money transfer”, ossia i trasferimenti mediante intermediario tra soggetti, senza la necessità per questi di aprire un conto corrente, il limite rimane pari a € 1.000.

Rottamazione delle cartelle, stralcio dei singoli carichi e definizione agevolata degli avvisi bonari

E’ stato previsto:

– per le cartelle esattoriali, una rottamazione dei ruoli (salve le imposte) affidati alla riscossione dal 01.01.2000 sino al 30.06.2022, previa richiesta di parte entro il 30.04.2023;

– per i debiti di importo residuo fino a € 1.000, al 01.01.2023, risultanti dai carichi affidati alla riscossione, l’annullamento automatico alla data del 31.03.2023 (stralcio completo);

– per gli avvisi bonari, una riduzione delle sanzioni (dal 10% al 3%) sui controlli relativi ai periodi d’imposta 2019, 2020, e 2021;

– per gli avvisi bonari, la possibilità di ricalcolo dei piani di rateazione in corso (a prescindere dal periodo d’imposta cui si riferiscono) applicando al debito residuo per imposte la sanzione del 3% (in luogo del 10%).

Esenzione IRPEF coltivatori diretti/IAP

Confermata l’estensione anche per il 2023 dell’esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Riduzione IVA applicabile al pellet

Per il solo anno 2023, l’aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in deroga all’aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.

Aliquota IVA prodotti igiene femminile e infanzia

Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili, l’aliquota IVA è ridotta dal 10% al 5%. È introdotta l’aliquota IVA del 5% per:

– il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;

– le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);

–  i pannolini per bambini;

–  i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Confermati i sostegni per i rincari dei costi energetici per dicembre 2022 ed il primo trimestre 2023

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico il Governo è intervenuto a più riprese con specifiche agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica e gas naturale.

Un primo intervento è avvenuto in sede di conversione del Decreto Aiuti-quater dove vengono confermate le citate agevolazioni anche per il mese di dicembre 2022, prevedendo inoltre il differimento dell’utilizzo in compensazione al 30.09.2023 (in precedenza era il 30.06.2023). Con la Legge di bilancio 2023 vengono confermate tutte le agevolazioni anche per il primo trimestre 2023, potenziando le aliquote:

Soggetti

Percentuale del credito d’imposta

I trimestre 2022

II trimestre 2022

III trimestre 2022

ottobre-novembre 2022

dicembre 2022

I trimestre 2023

Imprese energivore

20%

25%

40%

40%

45%

Imprese non energivore

15%

30%

30%

35%

Imprese gasivore

10%

25%

40%

40%

45%

Imprese non gasivore

I nuovi crediti in esame sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31.12.2023 oppure sono cedibili entro il 31.12.2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Si invita a consultare la nostra circolare n. 20 del 19.12.2022 per i codici tributo relativi all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati sino al dicembre 2022; alla data odierna non sono stati ancora stabiliti i codici tributo per la compensazione dei crediti che matureranno durante il primo trimestre 2023.

Contributo regionale per i progetti di imprenditoria femminile

In data 29 dicembre 2023 è stato approvato dal Consiglio Regionale l’avviso per la presentazione delle domande di contributo per favorire i progetti di imprenditoria femminile. Tali contributi sono rivolti alle nuove imprese femminili, aventi dimensione di piccola-media impresa, con sede legale od unità operativa oggetto dell’investimento situata in Friuli Venezia Giulia.

Per nuova impresa si intende l’impresa iscritta da meno di 36 mesi al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di contributo (sono escluse le società risultanti da trasformazioni, da fusioni o da scissioni di società preesistente, nonché l’impresa costituita tramite conferimento d’azienda o ramo d’azienda). Per impresa femminile si intende l’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero: per le cooperative se la maggioranza dei soci è composta da donne; per l’impresa individuale il titolare deve essere donna; in caso di società in accomandita semplice il socio accomandatario (oltre ad avere la maggioranza delle quote) deve essere una donna; in caso di società in nome collettivo il socio donna deve essere anche legale rappresentante (oltre ad avere la maggioranza delle quote).

L’intensità del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile, l’ammontare minimo del contributo è pari a 2.500 Euro e l’ammontare massimo è pari a 30.000 Euro. Il contributo è concesso in osservanza delle condizioni stabilite dalla Commissione Europea in materia di de minimis.

Sono ammissibili le seguenti spese strettamente legate alla realizzazione del progetto di imprenditoria femminile:

– acquisto di impianti specifici, arredi, macchinari, attrezzature, beni immateriali, hardware, automezzi, sistemi di sicurezza, materiali e servizi concernenti pubblicità ed attività promozionali;

– spese notarili per la costituzione della società ed adempimenti obbligatori per l’avvio dell’impresa nonché business plan;

– adeguamento o ristrutturazione dei locali dell’impresa, realizzazione o ampliamento del sito internet, locazione dei locali per un periodo massimo di 12 mesi, avvio di attività di franchising;

– spese relative ad operazioni di microcredito quali premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie (ad esempio fidejussioni ed oneri per garanzie concesse da consorzi di garanzia fidi), interessi passivi, spese di istruttoria e di perizia.

I beni devono essere nuovi di fabbrica e nel caso di acquisizione di beni con contratti di locazione finanziaria è ammissibile la quota capitale dei canoni della locazione finanziaria diretta a tale acquisizione, nel limite massimo di 12 mensilità, incluso l’eventuale “maxi canone” iniziale, alla condizione che il contratto di locazione finanziaria preveda l’impegno del beneficiario ad acquistare i beni alla scadenza della locazione. 

Sono ammissibili le spese sostenute sia prima che dopo la presentazione della domanda. I progetti devono essere realizzati e rendicontati entro il termine massimo di 18 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo.

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 09:15 del giorno 13 febbraio 2024 e sino alle ore 16:30 del giorno 13 marzo 2024 dall’impresa richiedente alla Camera di Commercio territorialmente competente esclusivamente mediante posta elettronica certificata.

A seguito dell’istruttoria, il contributo è concesso entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello.

Verifica di fine anno del proprio regime fiscale e contabile

Al termine dell’anno è buona prassi verificare il regime fiscale e contabile applicabile dall’esercizio successivo e, in particolare, se può ancora essere mantenuto il regime sin qui adottato.

Ricordiamo che può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

– € 500.000 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;

– € 800.000 per le imprese che esercitino attività di cessione di beni.

Anche per quanto riguarda i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in € 500.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e in € 800.000 per le imprese aventi per oggetto cessioni di beni.

I soggetti che adottano il regime forfettario dovranno invece far attenzione a non aver incassato corrispettivi e/o fatture per un importo complessivo superiore ad € 85.000.

In caso di inizio attività nel 2024 i ricavi conseguiti / incassati / registrati nel periodo di attività devono essere ragguagliati ad anno.

Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta

A seguito dell’entrata in vigore della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) sono divenuti operativi dal periodo d’imposta 2025, i nuovi obblighi di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza, applicabili ai fini sia della determinazione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, sia del calcolo della base imponibile IRAP.

Nello specifico è stato previsto l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili per le spese di :

– vitto;

– alloggio;

– viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente;

– rimborsi analitici aventi ad oggetto le succitate spese.

che siano state sostenute dal:

– lavoratore dipendente/collaboratore/amministratore per spese di trasferta e rimborsate dal datore di lavoro;

– lavoratore autonomo e riaddebitate al committente

affinchè:

– le spese in parola, rimborsate dal datore di lavoro al dipendente/collaboratore/amministratore siano deducibili in capo all’impresa;

– i rimborsi delle spese per trasferte non concorrano a formare reddito in capo al dipendente/collaboratore/amministratore;

– le spese riaddebitate analiticamente al committente da parte del lavoratore autonomo non concorrano a formare reddito per quest’ultimo.

 Per agevolarne la comprensione si riassume l’argomento nella seguente tabella: 

 Fattispecie

Descrizione

 

 

 

 

 

Spese sostenute da dipendenti/collaboratori/amministratori/lavoratori autonomi

rimborsate dall’impresa o dal lavoratore autonomo

I pagamenti  eseguiti con metodi tracciabili non concorrono a formare reddito in capo ai dipendenti/collaboratori/amministratori/lavoratori autonomi quali rimborsi spese relativi a trasferte/incarichi per:

– vitto;

– alloggio;

– viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente;

– rimborsi analitici aventi ad oggetto le succitate spese.

Modalità di pagamento

Esecuzione dei pagamenti attraverso l’ utilizzo di mezzi tracciabili:

– versamento su conto bancario o postale;

– carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari(ai sensi art. 23 del D.lgs. n. 241/ 1997).

Deducibilità della spesa in capo all’impresa/lavoratore autonomo

Le spese rimborsate per vitto e alloggio, spese per viaggi e trasporti, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, rimborsi analitici delle medesime spese, solo se sostenute con mezzi tracciabili da dipendenti/collaboratori/amministratori/lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d’impresa/reddito di lavoro autonomo e dalla base imponibile IRAP.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’anno di imposta 2025.

 

 

 

 

 

 

 

Spese sostenute dal lavoratore autonomo e riaddebitate analiticamente al committente

Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a:

– vitto;

– alloggio;

– viaggi e trasporti effettuati mediante taxi o noleggio con conducente;

addebitate analiticamente al committente, se eseguite con strumenti tracciabili non concorrono a formare reddito.

Modalità di pagamento

Esecuzione dei pagamenti attraverso l’ utilizzo di mezzi tracciabili:

– versamento su conto bancario o postale;

– carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari (ai sensi art. 23 del D.lgs. n. 241/ 1997).

Deducibilità della spesa in capo al lavoratore autonomo

Le spese riaddebitate analiticamente al committente per vitto e alloggio, spese per viaggi e trasporti, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, non concorrono a formare reddito.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’anno di imposta 2025.

  

Imponibile la costituzione di diritti reali su beni immobili

Dal 2024 sono tassati quali redditi diversi non solo quelli derivanti dalla concessione del diritto di usufrutto su immobili ma anche quelli “derivanti dalla costituzione degli altri diritti reali di godimento”. A partire dagli atti stipulati dal 1° gennaio 2024, per le persone fisiche e gli altri soggetti che non esercitano attività di impresa, risultano imponibili i corrispettivi derivanti dalla costituzione dei diritti reali di godimento su immobili (uso, usufrutto, abitazione, enfiteusi, diritto di superficie e servitù prediali).

La costituzione di un diritto reale di godimento sarà oggetto dell’applicazione dell’art. 67 co. 1 lett. h) del TUIR con questi effetti:

– non rileverà il periodo di possesso dell’immobile (in precedenza era esclusa la tassazione decorsi cinque anni dall’acquisto/costruzione);

– il contribuente assoggetterà a tassazione IRPEF progressiva la differenza tra l’ammontare percepito nel periodo di imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione.

Ad oggi, nell’ambito degli investimenti nell’agrivoltaico, risultano interessati e incisi dalla novità normativa i contratti preliminari di cessione del diritto di superficie in attesa di essere perfezionati con rogito notarile al momento dell’apertura del bando PNRR, ovvero nel periodo d’imposta 2024. Va tenuto conto come la norma in approvazione impatti sia sulle persone fisiche private sia sulle società semplici.

Dichiarazione di intento 2025

L’esportatore abituale che intende avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA deve predisporre la dichiarazione di intento e trasmetterla per via telematica all’Agenzia delle Entrate.

La compilazione della dichiarazione di intento può riferirsi a una singola operazione oppure riguardare una o più operazioni sino a un dato importo del plafond disponibile. In questo secondo caso, nel modello deve essere riportato l’anno di riferimento (es. 2025) e, come detto, l’importo fino a concorrenza del quale si intende acquistare senza applicazione dell’IVA.

Si consiglia di trasmettere già dal mese di dicembre o nei primi giorni di gennaio le dichiarazioni di intento per l’anno 2025.

Obbligo di tracciabilità delle spese per omaggi e di rappresentanza

A seguito dell’entrata in vigore della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), per le società le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con strumenti tracciabili.

Pertanto, le spese di rappresentanza e per omaggi saranno deducibili:

– nei limiti quantitativamente già previsti dalle normative fiscali di riferimento;

– solo se il pagamento è stato eseguito con mezzi tracciati.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’anno di imposta 2025.

Opzione per l’utilizzo in compensazione dei crediti da bonus edilizi

Per i crediti d’imposta relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi, derivanti da comunicazioni di opzione (cessione del credito/sconto in fattura) presentate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° maggio 2022, l’utilizzo in compensazione impone al cessionario/fornitore di comunicare preventivamente tramite la Piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. Dopo tale adempimento l’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni.

L’eventuale utilizzo in compensazione di crediti derivanti da comunicazioni di opzione presentate dal 1° maggio 2022, senza la preventiva comunicazione della scelta irrevocabile, determina lo scarto del modello F24 su cui tali compensazioni vengono evidenziate.

Il nuovo Regime degli impatriati

L’art. 5 del D.Lgs. 209/2023 riscrive la disciplina relativa al regime agevolativo degli impatriati, riservato ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell’art. 2 del TUIR. Nella tabella che segue si riportano le modifiche intervenute:

 

Trasferimenti di residenza dal 30.4.2019 al 2023

Trasferimenti di residenza dal 2024

Residenza estera pregressa

2 periodi di imposta

3 periodi di imposta
(6 o 7 periodi di imposta se la prestazione è in favore del medesimo soggetto estero o in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo)

Impegno a mantenere la residenza in Italia

2 anni

4 anni

Redditi agevolati – Natura

Reddito di lavoro dipendente e assimilato, redditi di lavoro autonomo, redditi d’impresa dell’imprenditore individuale

Reddito di lavoro dipendente e assimilato, reddito di lavoro autonomo “professionale”

Redditi agevolati – Entità

Nessun limite

Limite annuo di 600.000 euro

Misura dell’agevolazione

Reddito imponibile al 30%
Reddito imponibile al 10% per i trasferimenti al sud Italia
Reddito imponibile al 50% per gli sportivi

Reddito imponibile al 50%
Reddito imponibile al 40% in presenza di un figlio minore

Durata dell’agevolazione

5 periodi di imposta
(facoltà di proroga per ulteriori 5 periodi di imposta)

5 periodi di imposta
(5+3 periodi di imposta con iscrizione anagrafica nel 2024 ed acquisto di un immobile residenziale entro il 31.12.2023)

Attività lavorativa svolta prevalentemente in Italia

Non necessaria la discontinuità con l’attività svolta ante trasferimento (con l’eccezione dell’ipotesi di distacco)

La prestazione può essere svolta in favore del medesimo soggetto estero o in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo con innalzamento del periodo di residenza estera pregressa

Qualificazione o specializzazione

Nessuna

Possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione