Spese di trasferta

A partire dal 2025, le spese di trasferta dei lavoratori dipendenti (incluse vitto, alloggio, viaggio e trasporto) saranno rimborsate in esenzione fiscale esclusivamente se effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili, come carte di credito, bancomat, app di pagamento digitali, assegni bancari o circolari. Questo obbligo si applica sia alle trasferte effettuate fuori dal Comune sia a quelle all’interno del Comune e include anche i rimborsi per autoservizi pubblici non di linea (come taxi e NCC), purché il pagamento sia avvenuto con mezzi tracciabili.

Quali conseguenze in caso di mancato rispetto della tracciabilità?

Per i lavoratori dipendenti:
Il rimborso delle spese sostenute con strumenti non tracciabili diventerà imponibile ai fini fiscali e previdenziali, aumentando l’Irpef e i contributi a carico del dipendente.

Per i datori di lavoro e le imprese:
Indeducibilità delle spese: le spese rimborsate senza tracciabilità non potranno essere dedotte dal reddito imponibile dell’azienda; ricordiamo di far pervenire allo studio i prospetti di rendicontazione mensile obbligatoria attestante le trasferte/missioni.

Riversamento spontaneo dei crediti R&S

L’art. 19 del D.L. n. 25/2025 ha riaperto il termine di adesione al c.d. riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. n. 145/2013, limitatamente a fattispecie non caratterizzate da frodi o condotte simulate.

La possibilità di aderire è ammessa sino al 03.06.2025 ed è possibile riversare, senza sanzioni e interessi e senza avvalersi della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, i crediti d’imposta R&S maturati dal periodo d’imposta 2015 fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, indebitamente compensati sino al 22.10.2021 (purché l’utilizzo non sia già stato accertato con atti divenuti definitivi alla medesima data). In caso di adesione, è possibile optare per il versamento in un’unica soluzione entro il 03.06.2025 ovvero in tre rate di pari importo (di cui la prima entro il 03.06.2025 e le successive entro il 16.12.2025 e il 16.12.2026. In caso di riversamento rateale sono dovuti gli interessi legali, a decorrere dal 04.06.2025

La possibilità di aderire al riversamento potrà ora riguardare anche atti impositivi divenuti definitivi, per mancata impugnazione, purché tra il 22.10.2021 e la data di presentazione dell’istanza. Nel decreto viene disciplinata anche l’ipotesi di adesione in pendenza di contenzioso e si stabilisce la proroga di due anni dei termini a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per i controlli.

Bonus casa al 50% per acquisto e ristrutturazione: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Come è ormai noto, la manovra di Bilancio 2025 ha introdotto un nuovo assetto normativo relativamente alle detrazioni edilizie. In particolar modo ha previsto la riduzione delle detrazioni al 36% in luogo del 50% per le spese sostenute nell’anno di imposta 2025.

Viene tuttavia fatta salva la possibilità di mantenere l’aliquota del 50% se il contribuente:

è titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;

l’intervento è effettuato sull’immobile adibito a sua abitazione principale.

Alla luce di questo aggiornamento normativo, erano emerse alcune perplessità ed in particolare nel caso in cui un soggetto acquista un immobile da ristrutturare senza averlo ancora adibito ad abitazione principale.

A dirimere il dubbio la circolare n.8 dell’Agenzia delle Entrate del 19.06.2025 che chiarisce che “qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetti per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori”.

In sintesi chi ristruttura l’immobile e poi vi trasferisce la residenza può accedere alla detrazione “maggiorata” del 50%.

Concordato preventivo biennale

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) disciplinato dal Dlgs n. 13 del 12.01.2024, consiste in una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate che permette di definire in via anticipata per i contribuenti che presentano determinate caratteristiche, il reddito imponibile per il biennio 2024-2025.

In via sperimentale il Concordato Preventivo è disponibile per il solo anno 2024 anche per i contribuenti in regime forfettario.

I principali aspetti da verificare per poter accedere alla proposta concordataria sono i seguenti:

1.Requisiti soggettivi: la proposta riguarda tutti i soggetti di “minori dimensioni” (soggetti con ricavi e compensi di importo pari o inferiore a € 5.164.569,00) che applicano gli ISA e in via sperimentale per il 2024 tutti i contribuenti in regime forfettario Legge 190/2014

2.Requisiti di accesso: è necessario verificare al momento dell’accettazione della proposta di Concordato Preventivo l’assenza di debiti definitivamente accertati (compresi interessi e sanzioni) alla data del 31 dicembre 2023 per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e/o debiti contributivi superiori a € 5.000 e assenza di esclusioni dagli ISA.

Per i contribuenti in regime forfettario Legge 190/2014 va verificato solo il requisito dell’assenza di debiti definitivamente accertati per importi superiori ai €.5.000.

Possono comunque accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che entro i termini previsti per aderire allo stesso abbiano estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.

Cause di esclusione:

– omessa presentazione della dichiarazione dei redditi con riferimento ai periodi di imposta 2021-2022–2023;

– condanne per reati in materia di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio/impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita/autoriciclaggio relativamente agli anni di imposta 2021 – 2022 – 2023;

– conseguimento nel periodo di imposta 2023, nell’esercizio d’impresa/lavoro autonomo, di redditi/quote di redditi, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito di impresa/autonomo dichiarato;

– per i contribuenti in regime in contabilità semplificata/ordinaria: adesione al regime forfetario nell’anno di imposta 2024;

– operazioni di fusione, scissione e conferimento con riferimento all’anno di imposta 2024;

– per società di persone/studi associati modifiche della compagine sociale nell’anno di imposta 2024;

– cause di esclusione dagli ISA.

Cause di esclusione (applicabili solo per contribuenti in regime forfettario Legge 190/2014):

– omessa presentazione della dichiarazione dei redditi con riferimento ai periodi di imposta 2021 – 2022 – 2023;

– condanne per reati in materia di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio / impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita / autoriciclaggio relativamente agli anni di imposta 2021 – 2022 – 2023;

– Inizio attività nel corso del 2023.

La proposta concordataria elaborata dall’Agenzia delle Entrate potrà essere accettata dal contribuente (previa verifica dei requisiti soggettivi, di accesso e di esclusione) in apposto quadro presente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2023, dunque, il termine ultimo per poter accettare la proposta è il 31.10.2024.

L’accettazione della proposta concordataria consente di accedere ai seguenti “benefici premiali”:

– esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative;

– esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 70.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore ad € 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e IRAP;

– esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per rimborsi IVA per un importo non superiore ad € 70.000 annui;

– anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;

– esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39 DPR 600/73;

– esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del DPR 600/73

La norma di riferimento richiede altresì la necessità di monitorare per tutto il periodo di applicazione del Concordato Preventivo Biennale, l’assenza di cause di cessazione (il concordato cessa di produrre i suoi effetti nel periodo di imposta in cui si verifica una delle cause di cessazione) e l’assenza di cause di decadenza (il concordato decade retroattivamente per entrambi i periodi concordatari).

Vista la potenziale molteplicità di casistiche, lo studio si rende disponibile a fornire ulteriori specifici chiarimenti e assisterVi sulle opportunità dello strumento.

 

Certificazione Unica 2025

Si ricorda che, per il periodo d’imposta 2024, entro il 17.03.2025 i sostituti d’imposta dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate e consegnare ai percipienti la Certificazione Unica dei redditi corrisposti nell’anno precedente.

Visti gli obblighi di certificazione riguardanti il lavoro autonomo, le provvigioni ed i redditi diversi, invitiamo i gentili Clienti, che ritenessero di voler affidare allo studio la compilazione delle certificazioni, ad anticiparci entro venerdì 31.01.2025:

– copia delle fatture pagate con data pagamento o in alternativa le certificazioni redatte secondo le passate consuetudini (forma libera);

– copia dei mastri contabili relativi agli Erari c/ritenute effettuate;

– copia dei modelli F24 relativi alle ritenute versate di competenza dell’anno 2024.

Lavoratori autonomi forfetari/minimi: ricordiamo che il Decreto legislativo semplificazioni adempimenti tributari (GU n.9 del 12.01.2024) ha stabilito che a partire dal 2025, relativamente ai compensi erogati dal 01.01.2024, i sostituti di imposta sono esonerati dal rilascio della CU – Certificazione Unica verso i soggetti in regime forfettario e quelli in regime fiscale di vantaggio (minimi).

L’obbligo generalizzato di rilascio della fattura elettronica (a partire dal 01.01.2024) consente infatti all’amministrazione finanziaria di avere tutte le informazioni necessarie circa i loro dati reddituali.

Per i Clienti la cui contabilità è tenuta direttamente dallo studio si richiede di consegnare con congruo anticipo la necessaria documentazione al fine di poter consentire l’invio della certificazione nei termini di legge.

Ricordiamo che in caso di omessa o tardiva presentazione è prevista l’applicazione di una sanzione pari a € 100 per ogni comunicazione.

Contributi a fondo perduto per investimenti in sicurezza 2025

Con delibera del 13.03.2025 la Giunta della CCIAA di Pordenone-Udine ha approvato il bando per la concessione, contestuale rendicontazione ed erogazione di contributi alle piccole medie imprese della provincia di Udine e Pordenone a sostegno di investimenti per l’acquisto, l’installazione, il potenziamento e l’attivazione di impianti di allarme e videosorveglianza presso immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali od industriali. Le risorse stanziate ammontano complessivamente ad 1.000.000, suddivisi in: 630.000 per imprese della provincia di Udine; 370.000 per imprese della provincia di Pordenone.

I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:

–           essere micro, piccole e medie imprese, cooperative, consorzi e attività professionali;

–           avere sede o unità locale attiva nelle province di Udine o Pordenone;

–           essere iscritte al Registro imprese della CCIAA di Pordenone-Udine e in regola con il diritto camerale;

–           essere in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

–           rientrare nei settori non esclusi dal regime de minimis ed avere plafond capiente;

–           non essere soggette a procedure concorsuali o sanzioni interdittive.

Sono agevolabili dal contributo le seguenti spese: acquisto e installazione di impianti di allarme antintrusione; sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso; sistemi di video allarme antirapina collegati con le centrali operative; telecamere (con almeno una telecamera esterna, remotizzabile verso le forze dell’ordine). Risulta altresì necessario che:

–           i beni devono essere nuovi di fabbrica;

–           gli impianti devono avere certificato di conformità e regolare esecuzione;

–           i lavori devono essere avviati dopo il 01.11.2024 e completati prima dell’invio della domanda;

–           sono esclusi interventi edilizi connessi;

–           l’importo della spesa ammessa a contributo deve essere almeno di € 1.250.

L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale, concesso secondo il regime d’aiuto de minimis, nella misura massima del 100% delle spese sostenute ed ammesse, per un importo minimo di € 1.000 e massimo di € 15.000.

Il fornitore del bene o servizio agevolabile deve svolgere un’attività esercitata e dichiarata, classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con la fornitura del bene o servizio per il quale è richiesto il contributo. Data la contestualità della concessione e dell’erogazione del contributo è necessario, produrre in sede di domanda il certificato di regolare esecuzione dell’impianto.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, va presentata a partire dalle ore 09:00 del 28.04.2025 ed entro il 30.06.2025 via posta elettronica certificata agli indirizzi della Camera di Commercio competente per territorio. Ogni domanda deve riguardare una singola provincia (possibilità di presentare due domande se si hanno sedi in entrambe).

I contributi sono concessi e contestualmente liquidati, secondo procedimento valutativo a sportello, tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande determinato da data ed ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC.

L’istruttoria procederà fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. A tale proposito la Camera di Commercio si riserva di anticipare la chiusura del termine di presentazione delle domande in caso di esaurimento dei fondi disponibili. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese.

Ordinanza urgente n.1/2025 sull’attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e stradali e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole

Con ordinanza regionale n.1/2025 del 02/07/2025 è fatto divieto di lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia dal 3 luglio 2025 e fino al 15 settembre 2025, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nei settori:

– agricolo e florovivaistico;

– cantieri edili e stradali; 

– cave;

qualora nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, come previste dalle «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare», lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute dei lavoratori, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: «lavoratori esposti al sole» con «attività fisica intensa» ore 12:00, segnali un livello di rischio «ALTO» e, più specificatamente, sul sito https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro

Al punto 3 dell’ordinanza viene specificato che „in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare».

Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, nuove modalità per la gestione dei rifiuti

 Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha stabilito la progressiva digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti attraverso il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).  Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti, quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo, attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materiali, basato sulla verifica di ogni codice CER (Codice Europeo dei Rifiuti) e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

La normativa prevede un inizio scaglionato dell’obbligo di operare attraverso il sistema RENTRI, a seconda delle dimensioni aziendali e della tipologia di attività svolta, per facilità di lettura, si indica la seguente tabella di sintesi:

 

Categoria

Iscrizione al RENTRI

Tenuta registri in formato digitale

Emissione di formulari in formato digitale

Enti o imprese produttrici iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, imprese che effettuano il trattamento di rifiuti e/o il trasporti di rifiuti a prescindere dal numero di dipendenti

dal 15.12.2024 ed entro il 13.02.2025

dal 13.02.2025

dal 13.02.2026

Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti

dal 15.06.2025 ed entro il 14.08.2025

dalla data di iscrizione al RENTRI

dal 13.02.2026

Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericoloso con meno di 10 dipendenti

dal 15.12.2025 ed entro il 13.02.2026

dalla data di iscrizione al RENTRI

dal 13.02.2026

 

Il numero dei dipendenti, ai fini del sistema RENTRI, è calcolato in base al numero di persone presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono remunerazione.

 

Nuovi modelli di registro di carico e scarico

 

Dal 13.02.2025 entrerà in vigore il nuovo formato di registro di carico e scarico dei rifiuti, le aziende del primo gruppo terranno il registro in formato digitale nei seguenti modi:

–          o attraverso un proprio sistema gestionale;

–          o attraverso i servizi di supporto messi a disposizione dal MASE tramite il RENTRI.

Il registro digitale dovrà essere vidimato digitalmente utilizzando il servizio delle Camere di Commercio accessibile sempre tramite il portale RENTRI a partire dal 23.01.2025.

Dal 13.02.2025 e fino alla data di iscrizione al RENTRI i produttori di rifiuti fino a 50 dipendenti(quindi solo per un giorno?) (secondo e terzo gruppo) continueranno a tenere i registri in formato cartaceo, ma con il nuovo modello reperibile dal portale RENTRI. Una volta stampati su supporto cartaceo i registri dovranno essere vidimati presso gli uffici delle Camere di Commercio territorialmente competenti. Per la vidimazione dei registri cronologici di carico e scarico cartacei dovrà essere versato alla Camera di Commercio un diritto di segreteria. La funzionalità di stampa del registro di carico e scarico in bianco da presentare per la vidimazione alla CCIAA è già disponibile dal 04.11.2024.

Dalla data di iscrizione al RENTRI si applicherà, anche ai soggetti del secondo e terzo gruppo, l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale.

 Formulari di identificazione dei rifiuti (FIR)

 Dal 13.02.2025 entreranno in vigore i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato digitale. Con l’entrata in vigore del nuovo modello i FIR verranno emessi e vidimati digitalmente tramite la piattaforma RENTRI e saranno utilizzati in formato cartaceo da tutti gli operatori, anche da quelli non ancora iscritti o non obbligati all’iscrizione al RENTRI.

A decorrere dal 13.02.2025 tutti i soggetti che non dispongono di sistemi gestionali, per la gestione del FIR cartaceo e la sua vidimazione digitale possono utilizzare i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI. Per l’utilizzo dei servizi di supporto:

–          i soggetti già iscritti al RENTRI possono accedere all’area riservata “Operatori”;

–          i soggetti non ancora iscritti, o non soggetti ad obbligo di iscrizione, possono accede all’area “Produttori di rifiuti non iscritti”.

L’accesso alle aree riservate avviene mediante autenticazione con identità digitale (SPID, carta nazionale dei servizi, carta di identità elettronica).

 

L’occasione è gradita per augurarVi Buone Feste!

                                                                                lo Studio

Rivalutazione terreni e partecipazioni societarie ”a regime”

La nuova norma introduce a regime la facoltà di rideterminazione del costo dei terreni e delle partecipazioni agli effetti delle plusvalenze rilevanti ai sensi ex art. 67, comma 1, lettere a) e b) DPR 917/1986 (per i terreni) e ai sensi ex art. 67, comma 1 lettere c) e c-bis) DPR 917/1986 (per le partecipazioni).

Soggetti interessati

– Persone fisiche non in regime di impresa;

– Società semplici e soggetti ad essi equiparati ai sensi art. 5 DPR 917/86;

– Enti non commerciali se il reddito derivante dall’ operazione non è effettuata nell’esercizio di impresa;

– Soggetti non residenti.

 Oggetto della rideterminazione del costo

– Partecipazioni possedute a titolo di proprietà /usufrutto/nuda proprietà (quotate e non quotate), oltre ad azioni o diritti di acquisto (diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni) che non costituiscono beni relativi all’impresa ex art.65 DPR 917/86;

– Terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà.

Posseduti alla data del 01.01 di ciascun anno.

Perizia di stima

La rivalutazione delle partecipazioni/terreni deve essere eseguita tramite redazione di perizia di stima asseverata entro il 30.11 del medesimo anno.

I soggetti abilitati alla redazione della perizia di stima sono:

– per i terreni: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili, periti iscritti nei ruoli tenuti dalla Cciaa.

– per le partecipazioni: commercialisti, esperti contabili e revisori contabili, periti iscritti nei ruoli tenuti dalla Cciaa.

 Misura dell’imposta sostitutiva e scadenza versamento

Sulla base del valore determinato con la perizia di stima dovrà essere versata un’imposta sostitutiva del 18% che dovrà essere versata entro il 30.11 nell’anno in cui viene effettuata la rivalutazione, in unica soluzione, oppure in massimo 3 rate annuali di pari importo(con prima rata scadente sempre il 30.11 nell’anno in cui viene effettuata la rivalutazione).

L’operazione si considera perfezionata con il versamento entro i termini previsti dell’intero importo (ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata).

Potenziati i finanziamenti agevolati Simest per la competitività internazionale

A decorrere da aprile 2025 la SIMEST, la società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che sostiene la competitività internazionale delle imprese italiane, ha potenziato la propria offerta di finanziamenti agevolati introducendo rilevanti novità operative. Le imprese beneficiarie sono le piccole e medie imprese e le grandi imprese con vocazione internazionale, ma le nuove misure si rivolgono a una platea sempre più ampia: il requisito minimo di export per talune misure è stato fissato al 3% del volume d’affari ed è consentito l’accesso alle imprese non esportatrici, purché prevedano progetti di sviluppo internazionale.

Un’altra novità risiede nelle finalità dei finanziamenti agevolati. Assume sempre più rilevanza la quota destinabile ad investimenti senza specifici vincoli di destinazione che, in taluni casi, può raggiungere il 100% del programma ammissibile.

Il finanziamento (massimo € 2.500.000 per le PMI e € 5.000.000 per le grandi imprese) si configura come prestito fuori Centrale Rischi, con durata sei anni (di cui due di preammortamento in cui sostenere le spese), tasso agevolato minimo 0,371% (sulla base del tasso di riferimento rilevato a marzo 2025) e possibile abbinamento di una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 20%.

Il nuovo pacchetto di misure prevede condizioni dedicate per le imprese energivore (o che abbiano intrapreso percorsi certificati di efficientamento energetico) o aventi interessi (anche di modesta entità rispetto al volume d’affari) in mercati strategici quali l’America centro-meridionale, l’Africa ed i Balcani occidentali.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento de minimis, con specifici assorbimenti dipendenti dal rating attribuito all’impresa richiedente in fase d’istruttoria (valutazione che può essere simulata in anteprima). È comunque possibile modulare la domanda in termini di importo, entità di agevolazione sul tasso e contributo in modo che la richiesta sia consona allo spazio disponibile sul relativo plafond.