Amministratori di società: comunicazione PEC personale al Registro Imprese Pordenone – Udine

Si rammenta l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli Amministratori di imprese costituite in forma societaria dal 01 gennaio 2025, mentre per le imprese già costituite e iscritte nel registro antecedentemente alla data del 01 gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento dell’iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, ovvero della nomina del liquidatore.

In altre parole, pur in assenza di un termine di legge, tutte le società di capitali, le società di persone, le società consortili e le società cooperative avranno l’obbligo di comunicare l’indirizzo PEC di ciascun amministratore, sia esso delegato o meno, al Registro delle Imprese.

Secondo le istruzioni impartite dalla Camera di Commercio Pordenone – Udine: “si conferma allo stato la possibilità per gli amministratori di indicare quale proprio domicilio digitale l’indirizzo pec della società per la quale eseguono la comunicazione”, modalità che tuttavia, si sconsiglia per evitare problemi di privacy e commistione tra comunicazioni sociali e private dell’amministratore!

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e per l’esecuzione dell’adempimento.

Buoni benzina detassati fino a 200 euro per tutto il 2023

Per l’anno 2023, i datori di lavoro privati hanno la possibilità di cedere a titolo gratuito buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti esenti da imposizione fiscale nel limite di euro 200 per ciascun lavoratore.

Tale valore, fino a euro 200, non deve essere considerato al fine del raggiungimento del limite di esenzione di euro 258,23 annuo per i beni e servizi prestati ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR pertanto è da considerarsi aggiuntivo e non va ad “intaccare” tale limite.

In sintesi per l’anno 2023 si potrà erogare:

– buono benzina D.L. 5/2023 fino a euro 200 appena introdotto,
– beni e servizi art. 51, co.3, TUIR per l’eventuale ulteriore buono benzina fino a euro 258,23,

per un totale di euro 458,23, esenti da imposizione fiscale e contributiva.

Contributo regionale per l’attività di innovazione di processo e dell’organizzazione

Con deliberazione 2003 del 15.12.2023 della Giunta Regionale sono stati approvati i regolamenti dei bandi inerenti contributi a fondo perduto alle imprese per la realizzazione di progetti d’innovazione di processo e dell’organizzazione.

I contributi sono destinati a micro, piccole, medie e grandi imprese del settore manifatturiero e del terziario, che svolgono attività primaria o secondaria coerente con il progetto. Le imprese beneficiarie devono essere regolarmente costituite ed iscritte nel Registro delle Imprese delle CCIAA ed essere residenti nel territorio italiano ed avere la sede legale od un’unità operativa in cui realizzare il progetto attiva nel territorio regionale. I progetti possono essere realizzati secondo una delle seguenti modalità: in forma autonoma da parte di una singola PMI; in forma di “progetto congiunto”, realizzato in collaborazione fra imprese indipendenti fra loro e che operano in collaborazione effettiva.

Sono ammissibili le spese rientranti fra le seguenti voci:

– personale impiegato nell’attività di innovazione (vengono determinate con modalità semplificate attraverso l’applicazione di costi standard a seconda della figura impiegata);

– strumenti ed attrezzature specifici nuovi di fabbrica acquistati per la realizzazione del progetto (nei limiti della quota di ammortamento o in caso di leasing nei limiti dei canoni di locazione finanziaria);

– consulenze qualificate per attività tecnico-scientifiche di innovazione, studi, progettazione e similari;

– prestazioni e servizi necessari all’attività di innovazione, riferiti al periodo di realizzazione del progetto e acquisiti da soggetti esterni alle normali condizioni di mercato, fra cui l’effettuazione di lavorazioni, test e prove, servizi in cloud;

– l’attività di certificazione della spesa da parte di un revisore iscritto nelle liste speciali tenute dalla Regione, nel limite massimo di 2.000 Euro;

– beni immateriali, quali software specialistici, diritti di licenza, brevetti, know-how, utilizzati per il progetto (nei limiti della quota di ammortamento o in caso di leasing nei limiti dei canoni di locazione finanziaria);

– materiali, quali materie prime, componenti, semilavorati e loro lavorazioni e materiali di consumo specifico, direttamente imputabili al progetto;

– spese supplementari di gestione (da calcolarsi in modalità semplificata con una percentuale forfettaria del 10% rispetto ai costi del personale dipendente).

Il limite minimo di spesa ammissibile per ciascuna impresa è di 30.000 Euro ed il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 750.000 Euro. Il progetto deve essere avviato in data successiva alla presentazione della domanda, pena l’inammissibilità della stessa, e può avere una durata massima di 18 mesi, con possibilità di proroga.

L’ammontare del contributo rispetto alle spese sostenute è così previsto:

– 45% per micro, piccole e medie imprese;

– 50% per micro, piccole e medie imprese in un progetto congiunto;

– 15% per le grandi imprese ed esclusivamente per progetti congiunti.

L’istruttoria delle domande viene effettuata con procedura valutativa a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. La domanda andrà presentata dalle ore 10.00 del giorno 10.01.2024 sino alle ore 16:00 del giorno 29.02.2024.

Detrazione IVA nel 2025 se la fattura arriva a gennaio

A fine anno occorre monitorare attentamente l’arrivo delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui sia possibile detrarre la relativa IVA a credito. Per la detrazione IVA a fine anno è necessario infatti distinguere tra:

– fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre che rientrano nella liquidazione IVA di dicembre 2024;

– fatture, datate dicembre 2024, ma ricevute nel mese di gennaio 2025 (da contabilizzare come fatture da ricevere al 31.12.2024): dovranno essere registrate nel mese di gennaio e confluiranno nella liquidazione IVA di gennaio 2025.

Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

Il recente Decreto Milleproroghe ha differito l’originario termine del 13.02.2025 al prossimo 14.04.2025, data entro la quale per tutti gli operatori e quindi anche per coloro che non sono obbligati ad iscriversi a RENTRI, sono in vigore i nuovi modelli di Formulario di identificazione del rifiuto (F.I.R.) e di registro di carico e scarico rifiuti, da vidimare e stampare tramite il portale web RENTRI.

Pertanto i “vecchi” modelli di FIR e di registro di carico e scarico non potranno essere più utilizzati, anche se già vidimati.

Tutti i produttori emettono il FIR con i nuovi modelli cartacei.

Come detto, l’utilizzo dei nuovi modelli è obbligatorio anche per i soggetti non iscritti, che dovranno registrarsi, prima di emettere il primo FIR, sul portale RENTRI nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”.  Il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.

Dal 14.04.2025 i produttori di rifiuti con più di 50 dipendenti, per i quali ricordiamo esser già necessaria l’iscrizione al RENTRI, sono obbligati alla tenuta del registro di carico-scarico in formato digitale.

Il registro tenuto in modalità digitale deve essere vidimato digitalmente utilizzando il servizio delle Camere di commercio accessibile tramite il RENTRI. Per la tenuta in formato digitale, gli operatori possono utilizzare:

• i propri sistemi gestionali;

• i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali.

Il registro deve essere tenuto, o reso accessibile, presso ogni unità locale ove vengono svolte le attività che determinano l’obbligo.

La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione sul registro locale.

Legge di bilancio 2023

Di seguito si riepilogano alcune delle novità in materia fiscale e di agevolazioni contenute nella c.d. Legge di bilancio 2023.

Regime forfettario

A decorrere dal 1° gennaio 2023 il limite dei ricavi/compensi annuali per l’accesso al regime forfettario è stato innalzato a € 85.000 (prima € 65.000). La nuova soglia va verificata con riferimento all’anno precedente in cui si applica il regime; pertanto, un soggetto che nel 2022 ha oltrepassato il previgente limite di € 65.000 ma è rimasto al di sotto degli € 85.000, potrà mantenere il regime forfettario.

In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall’anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l’esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi/compensi superano la soglia di € 100.000. In tal caso:

– ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali;

– ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Aumento dei limiti per la contabilità semplificata e le liquidazioni IVA trimestrali

Vengono incrementati i limiti per l’utilizzo del regime di contabilità semplificata per le imprese di cui all’art. 18 del D.P.R. 600/73 (imprese individuali, società di persone, enti non commerciali). A decorrere dal 2023, detto regime è adottato “naturalmente” qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a:

– € 500.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (anziché € 400.000);

– € 800.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché € 700.000).

L’intervento non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano “naturalmente” il regime di contabilità semplificata (fatta salva l’opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti.

I nuovi limiti si riflettono anche ai fini IVA (anche per gli esercenti arti e professioni) per la possibilità di effettuare le liquidazioni con periodicità trimestrale.

Utilizzo di denaro contante e pagamenti elettronici

A partire dal 1° gennaio 2023, il limite per il trasferimento di denaro contante/titoli al portatore tra soggetti diversi non è più di € 1.999,99 ma di € 4.999,99.

Per i servizi di rimessa di denaro, c.d. “Money transfer”, ossia i trasferimenti mediante intermediario tra soggetti, senza la necessità per questi di aprire un conto corrente, il limite rimane pari a € 1.000.

Rottamazione delle cartelle, stralcio dei singoli carichi e definizione agevolata degli avvisi bonari

E’ stato previsto:

– per le cartelle esattoriali, una rottamazione dei ruoli (salve le imposte) affidati alla riscossione dal 01.01.2000 sino al 30.06.2022, previa richiesta di parte entro il 30.04.2023;

– per i debiti di importo residuo fino a € 1.000, al 01.01.2023, risultanti dai carichi affidati alla riscossione, l’annullamento automatico alla data del 31.03.2023 (stralcio completo);

– per gli avvisi bonari, una riduzione delle sanzioni (dal 10% al 3%) sui controlli relativi ai periodi d’imposta 2019, 2020, e 2021;

– per gli avvisi bonari, la possibilità di ricalcolo dei piani di rateazione in corso (a prescindere dal periodo d’imposta cui si riferiscono) applicando al debito residuo per imposte la sanzione del 3% (in luogo del 10%).

Esenzione IRPEF coltivatori diretti/IAP

Confermata l’estensione anche per il 2023 dell’esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Riduzione IVA applicabile al pellet

Per il solo anno 2023, l’aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in deroga all’aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.

Aliquota IVA prodotti igiene femminile e infanzia

Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili, l’aliquota IVA è ridotta dal 10% al 5%. È introdotta l’aliquota IVA del 5% per:

– il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;

– le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);

–  i pannolini per bambini;

–  i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Confermati i sostegni per i rincari dei costi energetici per dicembre 2022 ed il primo trimestre 2023

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico il Governo è intervenuto a più riprese con specifiche agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica e gas naturale.

Un primo intervento è avvenuto in sede di conversione del Decreto Aiuti-quater dove vengono confermate le citate agevolazioni anche per il mese di dicembre 2022, prevedendo inoltre il differimento dell’utilizzo in compensazione al 30.09.2023 (in precedenza era il 30.06.2023). Con la Legge di bilancio 2023 vengono confermate tutte le agevolazioni anche per il primo trimestre 2023, potenziando le aliquote:

Soggetti

Percentuale del credito d’imposta

I trimestre 2022

II trimestre 2022

III trimestre 2022

ottobre-novembre 2022

dicembre 2022

I trimestre 2023

Imprese energivore

20%

25%

40%

40%

45%

Imprese non energivore

15%

30%

30%

35%

Imprese gasivore

10%

25%

40%

40%

45%

Imprese non gasivore

I nuovi crediti in esame sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31.12.2023 oppure sono cedibili entro il 31.12.2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Si invita a consultare la nostra circolare n. 20 del 19.12.2022 per i codici tributo relativi all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati sino al dicembre 2022; alla data odierna non sono stati ancora stabiliti i codici tributo per la compensazione dei crediti che matureranno durante il primo trimestre 2023.

Contributo regionale per i progetti di imprenditoria femminile

In data 29 dicembre 2023 è stato approvato dal Consiglio Regionale l’avviso per la presentazione delle domande di contributo per favorire i progetti di imprenditoria femminile. Tali contributi sono rivolti alle nuove imprese femminili, aventi dimensione di piccola-media impresa, con sede legale od unità operativa oggetto dell’investimento situata in Friuli Venezia Giulia.

Per nuova impresa si intende l’impresa iscritta da meno di 36 mesi al Registro delle Imprese alla data di presentazione della domanda di contributo (sono escluse le società risultanti da trasformazioni, da fusioni o da scissioni di società preesistente, nonché l’impresa costituita tramite conferimento d’azienda o ramo d’azienda). Per impresa femminile si intende l’impresa in cui la maggioranza delle quote è nella titolarità di donne, ovvero: per le cooperative se la maggioranza dei soci è composta da donne; per l’impresa individuale il titolare deve essere donna; in caso di società in accomandita semplice il socio accomandatario (oltre ad avere la maggioranza delle quote) deve essere una donna; in caso di società in nome collettivo il socio donna deve essere anche legale rappresentante (oltre ad avere la maggioranza delle quote).

L’intensità del contributo è pari al 50% della spesa ammissibile, l’ammontare minimo del contributo è pari a 2.500 Euro e l’ammontare massimo è pari a 30.000 Euro. Il contributo è concesso in osservanza delle condizioni stabilite dalla Commissione Europea in materia di de minimis.

Sono ammissibili le seguenti spese strettamente legate alla realizzazione del progetto di imprenditoria femminile:

– acquisto di impianti specifici, arredi, macchinari, attrezzature, beni immateriali, hardware, automezzi, sistemi di sicurezza, materiali e servizi concernenti pubblicità ed attività promozionali;

– spese notarili per la costituzione della società ed adempimenti obbligatori per l’avvio dell’impresa nonché business plan;

– adeguamento o ristrutturazione dei locali dell’impresa, realizzazione o ampliamento del sito internet, locazione dei locali per un periodo massimo di 12 mesi, avvio di attività di franchising;

– spese relative ad operazioni di microcredito quali premio e spese di istruttoria per l’ottenimento di garanzie (ad esempio fidejussioni ed oneri per garanzie concesse da consorzi di garanzia fidi), interessi passivi, spese di istruttoria e di perizia.

I beni devono essere nuovi di fabbrica e nel caso di acquisizione di beni con contratti di locazione finanziaria è ammissibile la quota capitale dei canoni della locazione finanziaria diretta a tale acquisizione, nel limite massimo di 12 mensilità, incluso l’eventuale “maxi canone” iniziale, alla condizione che il contratto di locazione finanziaria preveda l’impegno del beneficiario ad acquistare i beni alla scadenza della locazione. 

Sono ammissibili le spese sostenute sia prima che dopo la presentazione della domanda. I progetti devono essere realizzati e rendicontati entro il termine massimo di 18 mesi dalla data di ricevimento della comunicazione della concessione del contributo.

La domanda potrà essere presentata a partire dalle ore 09:15 del giorno 13 febbraio 2024 e sino alle ore 16:30 del giorno 13 marzo 2024 dall’impresa richiedente alla Camera di Commercio territorialmente competente esclusivamente mediante posta elettronica certificata.

A seguito dell’istruttoria, il contributo è concesso entro 90 giorni dalla presentazione della domanda, nei limiti delle risorse disponibili a valere sulla pertinente articolazione provinciale dello sportello.

Verifica di fine anno del proprio regime fiscale e contabile

Al termine dell’anno è buona prassi verificare il regime fiscale e contabile applicabile dall’esercizio successivo e, in particolare, se può ancora essere mantenuto il regime sin qui adottato.

Ricordiamo che può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

– € 500.000 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;

– € 800.000 per le imprese che esercitino attività di cessione di beni.

Anche per quanto riguarda i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in € 500.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e in € 800.000 per le imprese aventi per oggetto cessioni di beni.

I soggetti che adottano il regime forfettario dovranno invece far attenzione a non aver incassato corrispettivi e/o fatture per un importo complessivo superiore ad € 85.000.

In caso di inizio attività nel 2024 i ricavi conseguiti / incassati / registrati nel periodo di attività devono essere ragguagliati ad anno.

Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta

A seguito dell’entrata in vigore della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) sono divenuti operativi dal periodo d’imposta 2025, i nuovi obblighi di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza, applicabili ai fini sia della determinazione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, sia del calcolo della base imponibile IRAP.

Nello specifico è stato previsto l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili per le spese di :

– vitto;

– alloggio;

– viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente;

– rimborsi analitici aventi ad oggetto le succitate spese.

che siano state sostenute dal:

– lavoratore dipendente/collaboratore/amministratore per spese di trasferta e rimborsate dal datore di lavoro;

– lavoratore autonomo e riaddebitate al committente

affinchè:

– le spese in parola, rimborsate dal datore di lavoro al dipendente/collaboratore/amministratore siano deducibili in capo all’impresa;

– i rimborsi delle spese per trasferte non concorrano a formare reddito in capo al dipendente/collaboratore/amministratore;

– le spese riaddebitate analiticamente al committente da parte del lavoratore autonomo non concorrano a formare reddito per quest’ultimo.

 Per agevolarne la comprensione si riassume l’argomento nella seguente tabella: 

 Fattispecie

Descrizione

 

 

 

 

 

Spese sostenute da dipendenti/collaboratori/amministratori/lavoratori autonomi

rimborsate dall’impresa o dal lavoratore autonomo

I pagamenti  eseguiti con metodi tracciabili non concorrono a formare reddito in capo ai dipendenti/collaboratori/amministratori/lavoratori autonomi quali rimborsi spese relativi a trasferte/incarichi per:

– vitto;

– alloggio;

– viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente;

– rimborsi analitici aventi ad oggetto le succitate spese.

Modalità di pagamento

Esecuzione dei pagamenti attraverso l’ utilizzo di mezzi tracciabili:

– versamento su conto bancario o postale;

– carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari(ai sensi art. 23 del D.lgs. n. 241/ 1997).

Deducibilità della spesa in capo all’impresa/lavoratore autonomo

Le spese rimborsate per vitto e alloggio, spese per viaggi e trasporti, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, rimborsi analitici delle medesime spese, solo se sostenute con mezzi tracciabili da dipendenti/collaboratori/amministratori/lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d’impresa/reddito di lavoro autonomo e dalla base imponibile IRAP.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’anno di imposta 2025.

 

 

 

 

 

 

 

Spese sostenute dal lavoratore autonomo e riaddebitate analiticamente al committente

Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a:

– vitto;

– alloggio;

– viaggi e trasporti effettuati mediante taxi o noleggio con conducente;

addebitate analiticamente al committente, se eseguite con strumenti tracciabili non concorrono a formare reddito.

Modalità di pagamento

Esecuzione dei pagamenti attraverso l’ utilizzo di mezzi tracciabili:

– versamento su conto bancario o postale;

– carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari (ai sensi art. 23 del D.lgs. n. 241/ 1997).

Deducibilità della spesa in capo al lavoratore autonomo

Le spese riaddebitate analiticamente al committente per vitto e alloggio, spese per viaggi e trasporti, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, non concorrono a formare reddito.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’anno di imposta 2025.