Riduzione del cuneo fiscale

Il D.L. 48/2023 prevede una riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori, misura che innalza quanto già previsto dalla legge di bilancio 2022.

In particolare, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un aumento dell‘ esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, per un totale pari al:

– 6% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro lordi;
– 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro lordi.

La legge prevede che la verifica del rispetto della soglia reddituale debba essere effettuata con riferimento a ciascun mese di paga preso singolarmente (con esclusione della tredicesima): la riduzione della quota dei contributi previdenziali dovuta dal lavoratore può quindi ragionevolmente assumere misura diversa, in base alla retribuzione effettivamente percepita in ciascun mese pertanto può anche accadere che in qualche mese non sia possibile applicarla proprio in seguito al superamento del massimale (ad es. in conseguenza di compensi per lavoro straordinario e/o premi).

L’intervento posto in essere ha l’effetto di incrementare l’importo netto delle buste paga dei lavoratori dipendenti mentre il costo del lavoro per l’azienda non subirà alcuna variazione.

Patente a Crediti per Imprese e Lavoratori Autonomi nei Cantieri: Novità e Regole dal 2024

La patente a crediti per la sicurezza nei cantieri introdotta dal Decreto-legge 19/2024 (art. 29, comma 19) rappresenta un nuovo strumento obbligatorio per la qualificazione di imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili. Questo sistema mira a potenziare la sicurezza sul lavoro e diventerà operativo a partire dal 1° ottobre 2024.

La patente a crediti sarà obbligatoria per tutte le imprese edili e per i lavoratori autonomi che operano nei cantieri, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e ridurre gli infortuni. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite il Decreto n. 132 del 18 settembre 2024, ha definito le modalità per la richiesta e la validità della patente, con il fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri edili.

L’obbligo di ottenere la patente a crediti coinvolge tutte le imprese, incluse quelle artigiane, che partecipano a specifiche fasi operative nei cantieri. Sono esenti solo le aziende con attestato SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall’art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici, e chi fornisce servizi o prestazioni intellettuali.

Per svolgere attività in cantiere è necessario un punteggio minimo di 15 crediti. La patente verrà rilasciata automaticamente, su domanda, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in formato digitale. Nel frattempo, le attività lavorative possono proseguire fino a eventuali comunicazioni diverse dall’INL.

Requisiti per ottenere la patente a crediti

Per richiedere la patente a crediti, le imprese devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) Iscrizione alla Camera di Commercio (autocertificabile).

b) Adempimento degli obblighi formativi da parte di datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori (autocertificabile).

c) Possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva valido (DURC).

d) Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

e) Certificazione di regolarità fiscale (DURF).

f)  Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

 Contenuto della patente

Una volta approvata, la patente conterrà:

  • Dati identificativi dell’azienda o del lavoratore autonomo.
  • Punteggio iniziale di 30 crediti.
  • Aggiornamenti sul punteggio attuale.
  • Eventuali sospensioni o decurtazioni.

 Il punteggio iniziale di 30 crediti può aumentare fino a un massimo di 100 crediti, attraverso la formazione e il rispetto delle norme di sicurezza.

Decurtazione dei crediti

In caso di violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro, la patente sarà soggetta a decurtazioni, tra cui:

  • 20 crediti in caso di infortunio mortale dovuto a violazioni.
  • 15 crediti per infortuni con inabilità permanente.
  • 10 crediti per malattie professionali legate a violazioni delle norme.

 I crediti decurtati potranno essere recuperati previa verifica da parte di una commissione composta da rappresentanti di INL e INAIL.

 Sanzione amministrativa

Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

 Disciplina transitoria

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

 L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

 Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

 A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

 Al momento non sono ancora state pubblicate le istruzioni operative per effettuare la richiesta telematica tramite il portale.

 Si consiglia, al fine di evitare le sanzioni per dichiarazioni mendaci, di verificare il possesso dei requisiti per richiedere la patente – in particolare quelli di cui alle lettere b), d) e f) di cui sopra – con la Studio/azienda che vi assiste in materia di sicurezza sul lavoro.

Allegati:

Autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti.

 Lo studio rimane a disposizione.

Spese di trasferta

A partire dal 2025, le spese di trasferta dei lavoratori dipendenti (incluse vitto, alloggio, viaggio e trasporto) saranno rimborsate in esenzione fiscale esclusivamente se effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili, come carte di credito, bancomat, app di pagamento digitali, assegni bancari o circolari. Questo obbligo si applica sia alle trasferte effettuate fuori dal Comune sia a quelle all’interno del Comune e include anche i rimborsi per autoservizi pubblici non di linea (come taxi e NCC), purché il pagamento sia avvenuto con mezzi tracciabili.

Quali conseguenze in caso di mancato rispetto della tracciabilità?

Per i lavoratori dipendenti:
Il rimborso delle spese sostenute con strumenti non tracciabili diventerà imponibile ai fini fiscali e previdenziali, aumentando l’Irpef e i contributi a carico del dipendente.

Per i datori di lavoro e le imprese:
Indeducibilità delle spese: le spese rimborsate senza tracciabilità non potranno essere dedotte dal reddito imponibile dell’azienda; ricordiamo di far pervenire allo studio i prospetti di rendicontazione mensile obbligatoria attestante le trasferte/missioni.

Riversamento spontaneo dei crediti R&S

L’art. 19 del D.L. n. 25/2025 ha riaperto il termine di adesione al c.d. riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. n. 145/2013, limitatamente a fattispecie non caratterizzate da frodi o condotte simulate.

La possibilità di aderire è ammessa sino al 03.06.2025 ed è possibile riversare, senza sanzioni e interessi e senza avvalersi della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, i crediti d’imposta R&S maturati dal periodo d’imposta 2015 fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, indebitamente compensati sino al 22.10.2021 (purché l’utilizzo non sia già stato accertato con atti divenuti definitivi alla medesima data). In caso di adesione, è possibile optare per il versamento in un’unica soluzione entro il 03.06.2025 ovvero in tre rate di pari importo (di cui la prima entro il 03.06.2025 e le successive entro il 16.12.2025 e il 16.12.2026. In caso di riversamento rateale sono dovuti gli interessi legali, a decorrere dal 04.06.2025

La possibilità di aderire al riversamento potrà ora riguardare anche atti impositivi divenuti definitivi, per mancata impugnazione, purché tra il 22.10.2021 e la data di presentazione dell’istanza. Nel decreto viene disciplinata anche l’ipotesi di adesione in pendenza di contenzioso e si stabilisce la proroga di due anni dei termini a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per i controlli.

Bonus casa al 50% per acquisto e ristrutturazione: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Come è ormai noto, la manovra di Bilancio 2025 ha introdotto un nuovo assetto normativo relativamente alle detrazioni edilizie. In particolar modo ha previsto la riduzione delle detrazioni al 36% in luogo del 50% per le spese sostenute nell’anno di imposta 2025.

Viene tuttavia fatta salva la possibilità di mantenere l’aliquota del 50% se il contribuente:

è titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;

l’intervento è effettuato sull’immobile adibito a sua abitazione principale.

Alla luce di questo aggiornamento normativo, erano emerse alcune perplessità ed in particolare nel caso in cui un soggetto acquista un immobile da ristrutturare senza averlo ancora adibito ad abitazione principale.

A dirimere il dubbio la circolare n.8 dell’Agenzia delle Entrate del 19.06.2025 che chiarisce che “qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetti per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori”.

In sintesi chi ristruttura l’immobile e poi vi trasferisce la residenza può accedere alla detrazione “maggiorata” del 50%.

Incentivo per le assunzioni di giovani under 30

La legge di conversione del decreto Lavoro agevola le assunzioni di giovani under 30 effettuate nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2023.
L’incentivo, cumulabile con altri benefici, consiste nel riconoscimento per 12 mesi di un bonus pari al 60% della retribuzione imponibile del lavoratore interessato.

Datori di lavoro beneficiari
Destinatari delle norme sono i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, inclusi quelli che operano in agricoltura, che assumono giovani che:

A) non hanno compiuto i 30 anni all’atto della instaurazione del rapporto di lavoro;
B) non lavorano e non sono iscritti a corsi di studio o di formazione;
C) sono iscritti al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Misura e funzionamento dell’incentivo
L’incentivo consiste nel riconoscimento per 12 mesi, di un “bonus” pari al 60% della retribuzione imponibile del lavoratore interessato che, deve essere assunto a tempo indeterminato (anche part-time), ovvero con rapporto di apprendistato professionalizzante; in caso di cumulo con altre agevolazioni, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda.

L’agevolazione sarà operativa a seguito circolare INPS di prossima emanazione.

Concordato preventivo biennale

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) disciplinato dal Dlgs n. 13 del 12.01.2024, consiste in una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate che permette di definire in via anticipata per i contribuenti che presentano determinate caratteristiche, il reddito imponibile per il biennio 2024-2025.

In via sperimentale il Concordato Preventivo è disponibile per il solo anno 2024 anche per i contribuenti in regime forfettario.

I principali aspetti da verificare per poter accedere alla proposta concordataria sono i seguenti:

1.Requisiti soggettivi: la proposta riguarda tutti i soggetti di “minori dimensioni” (soggetti con ricavi e compensi di importo pari o inferiore a € 5.164.569,00) che applicano gli ISA e in via sperimentale per il 2024 tutti i contribuenti in regime forfettario Legge 190/2014

2.Requisiti di accesso: è necessario verificare al momento dell’accettazione della proposta di Concordato Preventivo l’assenza di debiti definitivamente accertati (compresi interessi e sanzioni) alla data del 31 dicembre 2023 per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e/o debiti contributivi superiori a € 5.000 e assenza di esclusioni dagli ISA.

Per i contribuenti in regime forfettario Legge 190/2014 va verificato solo il requisito dell’assenza di debiti definitivamente accertati per importi superiori ai €.5.000.

Possono comunque accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che entro i termini previsti per aderire allo stesso abbiano estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.

Cause di esclusione:

– omessa presentazione della dichiarazione dei redditi con riferimento ai periodi di imposta 2021-2022–2023;

– condanne per reati in materia di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio/impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita/autoriciclaggio relativamente agli anni di imposta 2021 – 2022 – 2023;

– conseguimento nel periodo di imposta 2023, nell’esercizio d’impresa/lavoro autonomo, di redditi/quote di redditi, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito di impresa/autonomo dichiarato;

– per i contribuenti in regime in contabilità semplificata/ordinaria: adesione al regime forfetario nell’anno di imposta 2024;

– operazioni di fusione, scissione e conferimento con riferimento all’anno di imposta 2024;

– per società di persone/studi associati modifiche della compagine sociale nell’anno di imposta 2024;

– cause di esclusione dagli ISA.

Cause di esclusione (applicabili solo per contribuenti in regime forfettario Legge 190/2014):

– omessa presentazione della dichiarazione dei redditi con riferimento ai periodi di imposta 2021 – 2022 – 2023;

– condanne per reati in materia di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio / impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita / autoriciclaggio relativamente agli anni di imposta 2021 – 2022 – 2023;

– Inizio attività nel corso del 2023.

La proposta concordataria elaborata dall’Agenzia delle Entrate potrà essere accettata dal contribuente (previa verifica dei requisiti soggettivi, di accesso e di esclusione) in apposto quadro presente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2023, dunque, il termine ultimo per poter accettare la proposta è il 31.10.2024.

L’accettazione della proposta concordataria consente di accedere ai seguenti “benefici premiali”:

– esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative;

– esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 70.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore ad € 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e IRAP;

– esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per rimborsi IVA per un importo non superiore ad € 70.000 annui;

– anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;

– esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39 DPR 600/73;

– esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del DPR 600/73

La norma di riferimento richiede altresì la necessità di monitorare per tutto il periodo di applicazione del Concordato Preventivo Biennale, l’assenza di cause di cessazione (il concordato cessa di produrre i suoi effetti nel periodo di imposta in cui si verifica una delle cause di cessazione) e l’assenza di cause di decadenza (il concordato decade retroattivamente per entrambi i periodi concordatari).

Vista la potenziale molteplicità di casistiche, lo studio si rende disponibile a fornire ulteriori specifici chiarimenti e assisterVi sulle opportunità dello strumento.

 

Certificazione Unica 2025

Si ricorda che, per il periodo d’imposta 2024, entro il 17.03.2025 i sostituti d’imposta dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate e consegnare ai percipienti la Certificazione Unica dei redditi corrisposti nell’anno precedente.

Visti gli obblighi di certificazione riguardanti il lavoro autonomo, le provvigioni ed i redditi diversi, invitiamo i gentili Clienti, che ritenessero di voler affidare allo studio la compilazione delle certificazioni, ad anticiparci entro venerdì 31.01.2025:

– copia delle fatture pagate con data pagamento o in alternativa le certificazioni redatte secondo le passate consuetudini (forma libera);

– copia dei mastri contabili relativi agli Erari c/ritenute effettuate;

– copia dei modelli F24 relativi alle ritenute versate di competenza dell’anno 2024.

Lavoratori autonomi forfetari/minimi: ricordiamo che il Decreto legislativo semplificazioni adempimenti tributari (GU n.9 del 12.01.2024) ha stabilito che a partire dal 2025, relativamente ai compensi erogati dal 01.01.2024, i sostituti di imposta sono esonerati dal rilascio della CU – Certificazione Unica verso i soggetti in regime forfettario e quelli in regime fiscale di vantaggio (minimi).

L’obbligo generalizzato di rilascio della fattura elettronica (a partire dal 01.01.2024) consente infatti all’amministrazione finanziaria di avere tutte le informazioni necessarie circa i loro dati reddituali.

Per i Clienti la cui contabilità è tenuta direttamente dallo studio si richiede di consegnare con congruo anticipo la necessaria documentazione al fine di poter consentire l’invio della certificazione nei termini di legge.

Ricordiamo che in caso di omessa o tardiva presentazione è prevista l’applicazione di una sanzione pari a € 100 per ogni comunicazione.

Contributi a fondo perduto per investimenti in sicurezza 2025

Con delibera del 13.03.2025 la Giunta della CCIAA di Pordenone-Udine ha approvato il bando per la concessione, contestuale rendicontazione ed erogazione di contributi alle piccole medie imprese della provincia di Udine e Pordenone a sostegno di investimenti per l’acquisto, l’installazione, il potenziamento e l’attivazione di impianti di allarme e videosorveglianza presso immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali od industriali. Le risorse stanziate ammontano complessivamente ad 1.000.000, suddivisi in: 630.000 per imprese della provincia di Udine; 370.000 per imprese della provincia di Pordenone.

I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:

–           essere micro, piccole e medie imprese, cooperative, consorzi e attività professionali;

–           avere sede o unità locale attiva nelle province di Udine o Pordenone;

–           essere iscritte al Registro imprese della CCIAA di Pordenone-Udine e in regola con il diritto camerale;

–           essere in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

–           rientrare nei settori non esclusi dal regime de minimis ed avere plafond capiente;

–           non essere soggette a procedure concorsuali o sanzioni interdittive.

Sono agevolabili dal contributo le seguenti spese: acquisto e installazione di impianti di allarme antintrusione; sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso; sistemi di video allarme antirapina collegati con le centrali operative; telecamere (con almeno una telecamera esterna, remotizzabile verso le forze dell’ordine). Risulta altresì necessario che:

–           i beni devono essere nuovi di fabbrica;

–           gli impianti devono avere certificato di conformità e regolare esecuzione;

–           i lavori devono essere avviati dopo il 01.11.2024 e completati prima dell’invio della domanda;

–           sono esclusi interventi edilizi connessi;

–           l’importo della spesa ammessa a contributo deve essere almeno di € 1.250.

L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale, concesso secondo il regime d’aiuto de minimis, nella misura massima del 100% delle spese sostenute ed ammesse, per un importo minimo di € 1.000 e massimo di € 15.000.

Il fornitore del bene o servizio agevolabile deve svolgere un’attività esercitata e dichiarata, classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con la fornitura del bene o servizio per il quale è richiesto il contributo. Data la contestualità della concessione e dell’erogazione del contributo è necessario, produrre in sede di domanda il certificato di regolare esecuzione dell’impianto.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, va presentata a partire dalle ore 09:00 del 28.04.2025 ed entro il 30.06.2025 via posta elettronica certificata agli indirizzi della Camera di Commercio competente per territorio. Ogni domanda deve riguardare una singola provincia (possibilità di presentare due domande se si hanno sedi in entrambe).

I contributi sono concessi e contestualmente liquidati, secondo procedimento valutativo a sportello, tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande determinato da data ed ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC.

L’istruttoria procederà fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. A tale proposito la Camera di Commercio si riserva di anticipare la chiusura del termine di presentazione delle domande in caso di esaurimento dei fondi disponibili. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese.

Ordinanza urgente n.1/2025 sull’attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e stradali e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole

Con ordinanza regionale n.1/2025 del 02/07/2025 è fatto divieto di lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia dal 3 luglio 2025 e fino al 15 settembre 2025, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nei settori:

– agricolo e florovivaistico;

– cantieri edili e stradali; 

– cave;

qualora nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, come previste dalle «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare», lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute dei lavoratori, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: «lavoratori esposti al sole» con «attività fisica intensa» ore 12:00, segnali un livello di rischio «ALTO» e, più specificatamente, sul sito https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro

Al punto 3 dell’ordinanza viene specificato che „in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare».