Estromissione immobili strumentali di imprese individuali

Viene riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.

L’agevolazione ha effetto dall’01.01.2025, è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali all’esercizio dell’attività, comma 2 ex art. 43 DPR 917/1986 (per natura o per destinazione) e posseduti in regime d’impresa al 31.10.2024 riguarda le estromissioni poste in essere dall’01.01.2025 al 31.05.2025.

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile estromesso e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Il valore normale dell’immobile estromesso può essere determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86

L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è fissata nella misura del 8%, aumentata al 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello dell’assegnazione.

L’imposta sostitutiva va versata per il 60% entro il 01.12.2025 e per il 40% entro il 30.06.2026.

Assegnazione/cessione agevolata/trasformazione agevolata società con immobili non strumentali

Ai sensi dell’art. 1, commi 31 a 36 Legge 207/2024, viene riproposta:

– la possibilità di assegnazione o cessione agevolata entro il 30.09.2025, di beni immobili non strumentali per destinazione o di beni mobili non strumentali iscritti in pubblici registri, non utilizzati per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale (alla data dell’assegnazione o della cessione) a patto che gli assegnatari o cessionari siano soci, iscritti nel libro soci (ove prescritto) alla data del 30.09.2024 oppure entro il 31.01.2025, in forza di un titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 01.10.2024.

– la possibilità di trasformazione agevolata di società commerciale, avente ad oggetto esclusivo o principale la gestione dei beni agevolabili dalla normativa in parola, in società semplice entro il 30.09.2025;

L’imposta sostitutiva sull’assegnazione/cessione/trasformazione è fissata nella misura del 8%, (aumentata al 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello dell’assegnazione/cessione/trasformazione), calcolata sulla differenza tra il valore normale dei beni assegnati (assegnazione agevolata) /il valore normale dei beni posseduti all’atto della trasformazione (trasformazione agevolata) /il corrispettivo (cessione agevolata) e il costo fiscalmente riconosciuto.

Relativamente agli immobili la società può richiedere che il valore normale sia determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86. In caso di cessione agevolata, ai fini della determinazione dell’imposta sostitutiva, qualora il corrispettivo fosse inferiore al valore normale del bene ex art. 9 TUIR, o al valore catastale, ai fini della determinazione della plusvalenza viene considerato in luogo del corrispettivo uno dei 2 valori tra: valore normale o valore catastale.

Le eventuali riserve in sospensione d’imposta annullate per effetto dell’assegnazione dei beni ai soci/trasformazione agevolata in società semplice, sono assoggettate ad un’imposta sostitutiva nella misura del 13%

Per le assegnazioni, cessioni o trasformazioni, l’imposta va versata per il 60% entro il 30.09.2025 e per il 40% entro il 01.12.2025.

Soggetti interessati: Società di persone commerciali e società di capitali (anche se in liquidazione). Solo in caso di trasformazione agevolata in società semplice: la società trasformanda deve avere per oggetto esclusivo o principale la gestione di beni (c.d. immobiliari di gestione)

Beni oggetto della norma agevolativa:

a)      beni immobili (terreni e fabbricati) non strumentali per destinazione e non utilizzati per l’esercizio dell’arte o professione o dell’impresa commerciale (alla data dell’assegnazione o della cessione): “immobili patrimonio” art. 90 Tuir, “immobili merce”; immobili strumentali per natura (Cat. A/10, B, C, D ed E).

b)      beni mobili iscritti in pubblici registri non strumentali.

Rivalutazione terreni e partecipazioni societarie ”a regime”

La nuova norma introduce a regime la facoltà di rideterminazione del costo dei terreni e delle partecipazioni agli effetti delle plusvalenze rilevanti ai sensi ex art. 67, comma 1, lettere a) e b) DPR 917/1986 (per i terreni) e ai sensi ex art. 67, comma 1 lettere c) e c-bis) DPR 917/1986 (per le partecipazioni).

Soggetti interessati

– Persone fisiche non in regime di impresa;

– Società semplici e soggetti ad essi equiparati ai sensi art. 5 DPR 917/86;

– Enti non commerciali se il reddito derivante dall’ operazione non è effettuata nell’esercizio di impresa;

– Soggetti non residenti.

 Oggetto della rideterminazione del costo

– Partecipazioni possedute a titolo di proprietà /usufrutto/nuda proprietà (quotate e non quotate), oltre ad azioni o diritti di acquisto (diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni) che non costituiscono beni relativi all’impresa ex art.65 DPR 917/86;

– Terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà.

Posseduti alla data del 01.01 di ciascun anno.

Perizia di stima

La rivalutazione delle partecipazioni/terreni deve essere eseguita tramite redazione di perizia di stima asseverata entro il 30.11 del medesimo anno.

I soggetti abilitati alla redazione della perizia di stima sono:

– per i terreni: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili, periti iscritti nei ruoli tenuti dalla Cciaa.

– per le partecipazioni: commercialisti, esperti contabili e revisori contabili, periti iscritti nei ruoli tenuti dalla Cciaa.

 Misura dell’imposta sostitutiva e scadenza versamento

Sulla base del valore determinato con la perizia di stima dovrà essere versata un’imposta sostitutiva del 18% che dovrà essere versata entro il 30.11 nell’anno in cui viene effettuata la rivalutazione, in unica soluzione, oppure in massimo 3 rate annuali di pari importo(con prima rata scadente sempre il 30.11 nell’anno in cui viene effettuata la rivalutazione).

L’operazione si considera perfezionata con il versamento entro i termini previsti dell’intero importo (ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata).

Certificazione Unica 2025

Si ricorda che, per il periodo d’imposta 2024, entro il 17.03.2025 i sostituti d’imposta dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate e consegnare ai percipienti la Certificazione Unica dei redditi corrisposti nell’anno precedente.

Visti gli obblighi di certificazione riguardanti il lavoro autonomo, le provvigioni ed i redditi diversi, invitiamo i gentili Clienti, che ritenessero di voler affidare allo studio la compilazione delle certificazioni, ad anticiparci entro venerdì 31.01.2025:

– copia delle fatture pagate con data pagamento o in alternativa le certificazioni redatte secondo le passate consuetudini (forma libera);

– copia dei mastri contabili relativi agli Erari c/ritenute effettuate;

– copia dei modelli F24 relativi alle ritenute versate di competenza dell’anno 2024.

Lavoratori autonomi forfetari/minimi: ricordiamo che il Decreto legislativo semplificazioni adempimenti tributari (GU n.9 del 12.01.2024) ha stabilito che a partire dal 2025, relativamente ai compensi erogati dal 01.01.2024, i sostituti di imposta sono esonerati dal rilascio della CU – Certificazione Unica verso i soggetti in regime forfettario e quelli in regime fiscale di vantaggio (minimi).

L’obbligo generalizzato di rilascio della fattura elettronica (a partire dal 01.01.2024) consente infatti all’amministrazione finanziaria di avere tutte le informazioni necessarie circa i loro dati reddituali.

Per i Clienti la cui contabilità è tenuta direttamente dallo studio si richiede di consegnare con congruo anticipo la necessaria documentazione al fine di poter consentire l’invio della certificazione nei termini di legge.

Ricordiamo che in caso di omessa o tardiva presentazione è prevista l’applicazione di una sanzione pari a € 100 per ogni comunicazione.

Spese di trasferta

A partire dal 2025, le spese di trasferta dei lavoratori dipendenti (incluse vitto, alloggio, viaggio e trasporto) saranno rimborsate in esenzione fiscale esclusivamente se effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili, come carte di credito, bancomat, app di pagamento digitali, assegni bancari o circolari. Questo obbligo si applica sia alle trasferte effettuate fuori dal Comune sia a quelle all’interno del Comune e include anche i rimborsi per autoservizi pubblici non di linea (come taxi e NCC), purché il pagamento sia avvenuto con mezzi tracciabili.

Quali conseguenze in caso di mancato rispetto della tracciabilità?

Per i lavoratori dipendenti:
Il rimborso delle spese sostenute con strumenti non tracciabili diventerà imponibile ai fini fiscali e previdenziali, aumentando l’Irpef e i contributi a carico del dipendente.

Per i datori di lavoro e le imprese:
Indeducibilità delle spese: le spese rimborsate senza tracciabilità non potranno essere dedotte dal reddito imponibile dell’azienda; ricordiamo di far pervenire allo studio i prospetti di rendicontazione mensile obbligatoria attestante le trasferte/missioni.

Fringe benefit 2025

La Legge di Bilancio ha confermato per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 la disciplina già prevista lo scorso anno in tema di fringe benefit per i lavoratori, fissando le soglie di esenzione. Di seguito, forniamo un riepilogo delle disposizioni.

1.Soglie di esenzione per il 2025
Generalità dei lavoratori:     la soglia di esenzione per i fringe benefit è pari a 1.000 €;
Lavoratori con figli a carico: la soglia di esenzione è pari a 2.000 €.

Il lavoratore che ha diritto al maggior esonero deve rilasciare al datore di lavoro una specifica attestazione indicando anche il codice fiscale del/dei figli a carico. La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta 2025, appurando, in particolare, il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2025.

2.Tipologie di fringe benefit ammessi
I fringe benefit coprono una varietà di beni e servizi erogati dal datore di lavoro e possono includere ad esempio:
– Buoni spesa, buoni benzina e gift card;
– Rimborso utenze domestiche: copre spese per energia elettrica, gas, acqua, sostenuti dai dipendenti a uso domestico.

3.Conseguenze per il superamento delle soglie
Qualora le soglie di esenzione siano superate, l’intero importo dei fringe benefit concessi al lavoratore nel corso dell’anno diventa imponibile.
Si ricorda, infine, che non è necessario stipulare alcun accordo vincolante e, soprattutto, non è necessario riconoscere il fringe benefit alla totalità dei lavoratori, ma può essere accordato liberamente, a scelta del datore di lavoro, con le modalità che si riterranno opportune.

4.Comunicazione delle Erogazioni allo Studio
Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni normative e la corretta registrazione nel Libro Unico del Lavoro (LUL), Vi invitiamo a comunicare tempestivamente al nostro studio ogni erogazione di buoni o altri benefit concessi al personale.

La comunicazione dovrà includere:
Tipologia di fringe benefit: specificare se si tratta di buoni pasto, buoni carburante, voucher o altri benefit.
Importo totale erogato: suddiviso per ciascun dipendente beneficiario.
Data dell’erogazione: per consentire un aggiornamento puntuale delle registrazioni.

Vi ricordiamo che la mancata comunicazione potrebbe comportare ritardi nella gestione degli adempimenti obbligatori e possibili sanzioni in caso di controlli.

Incentivi regionali per l’assunzione 2025

1. Contributi per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
L’amministrazione regionale prevede l’erogazione di un contributo a favore dei datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato A TEMPO INDETERMINATO anche a tempo parziale non inferiore al 70%, le seguenti categorie di lavoratori residenti in Friuli Venezia Giulia:

1. Donne disoccupate da almeno 4 mesi consecutivi;
2. Persone disoccupate da almeno 12 mesi consecutivi;
3. Persone disoccupate da almeno 6 mesi consecutivi che abbiano aderito al Programma Nazionale Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (Programma GOL);
4. Persone disoccupate che abbiano richiesto l’anticipo della NASpI per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa;
5. Soggetti a rischio disoccupazione sospesi con ricorso a cig straordinaria e/o contratto di solidarietà che alla data di assunzione siano disoccupati;
6. Giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni disoccupati da almeno 4 mesi consecutivi.

Per disoccupato si intende chi, privo di impiego, ha dichiarato in forma telematica la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato presso uno dei centri per l’impiego regionali. L’anzianità di disoccupazione decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità all’impiego; pertanto, è di fondamentale importanza che il lavoratore sia regolarmente iscritto.
L’ammontare del contributo è pari ad € 5.000.

2. Contributi per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
L’amministrazione regionale prevede l’erogazione di un contributo a favore dei datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato A TEMPO DETERMINATO (non inferiore a 6 mesi) anche a tempo parziale non inferiore al 70%, la seguente categoria di lavoratori residenti in Friuli Venezia Giulia:

1. Persone che hanno compiuto il sessantesimo anno di età e sono disoccupate da almeno 4 mesi consecutivi.

L’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale non inferiore al 70%, di durata non inferiore a dodici mesi di:

2. donne disoccupate da almeno 4 mesi consecutivi,
3. giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni disoccupati da almeno 4 mesi consecutivi.

Per disoccupato si intende chi, privo di impiego, ha dichiarato in forma telematica la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato presso uno dei centri per l’impiego regionali. L’anzianità di disoccupazione decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità all’impiego, pertanto è di fondamentale importanza che il lavoratore sia regolarmente iscritto.
L’ammontare del contributo è pari ad € 2.500.

3. Contributi per la trasformazione di contratti di lavoro precario in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
L’amministrazione regionale prevede l’erogazione di un contributo a favore dei datori di lavoro per la stabilizzazione dei contratti precari e la trasformazione in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70%, di contratti di lavoro subordinati a tempo determinato.

Gli interventi sono ammissibili a contributo a condizione che riguardino lavoratori che al momento della stabilizzazione o della presentazione della domanda risultano essere in una condizione occupazionale precaria ovvero nei 5 anni precedenti hanno prestato la loro opera, per un periodo complessivamente non inferiore a 360 giorni, in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali:

1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
2) contratto di lavoro intermittente;
3) contratto di formazione e lavoro;
4) contratto di inserimento;
5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
6) contratto di lavoro a progetto;
7) contratto di lavoro interinale;
8) contratto di somministrazione di lavoro;
9) contratto di apprendistato

Ai fini della verifica del requisito della condizione occupazionale precaria si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di giorni.
L’ammontare del contributo è pari ad € 5.000.

La domanda è predisposta e presentata dallo studio (previa presentazione del mod. C2 storico da parte del lavoratore) solo ed esclusivamente per via telematica tramite l’apposito applicativo informatico della regione a pena di inammissibilità, anteriormente all’assunzione ovvero anche successivamente all’assunzione, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato.

Auto aziendali ad uso promiscuo: cambia la tassazione dal 2025

La legge di Bilancio 2025 modifica il trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo. A partire dal 1° gennaio, al fine di incentivare la diffusione di autovetture con minor impatto ambientale, vengono, infatti, ridefinite le percentuali da applicare alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui moltiplicata per il costo desumibile dalle tabelle ACI. La nuova formulazione andrà a penalizzare tutti gli autoveicoli non elettrici o ibridi, per i quali indipendentemente dalla classe di emissione CO2 la tassazione salirà per tutti al 50%

Autovettura ad uso promiscuo: aspetti fiscali e contributivi per il lavoratore
L’assegnazione dell’auto al dipendente determina in capo allo stesso un compenso in natura da esporre in cedolino e assoggettare a contribuzione e tassazione.
Tale benefit viene calcolato in misura percentuale diversa dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base dei costi chilometrici desumibili dalle tabelle ACI, al netto dell’eventuale corrispettivo posto a carico del dipendente.

Autovetture assegnate fino al 31 dicembre 2024
Per tali autovetture, indipendentemente dal tipo di alimentazione, trova applicazione la formulazione attuale del TUIR che valorizza la percentuale in base alla classe di emissione CO2 del veicolo.

Autovetture assegnate dal 1° gennaio 2025
L’art. 7 della legge di Bilancio 2025 prevede la modifica della lettera a) dell’ art. 51, co. 4 del TUIR prevedendo per gli autoveicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, un nuovo sistema di valorizzazione convenzionale collegato all’alimentazione del veicolo.
In particolare, fermo restando il limite di percorrenza convenzionale di 15.000 km su base annua, occorrerà distinguere la tipologia di veicoli in base a tre nuove fasce, con altrettante percentuali di tassazione:

Le novità in materia di LAVORO in vigore dal 12/01/2025

Il Ddl Lavoro collegato alla legge di Bilancio introduce norme di semplificazione e regolazione, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti, dell’adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali; di seguito le principali novità. 

Risoluzione per assenza ingiustificata
L’art. 19 stabilisce che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione all’ispettorato e il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore senza che sia necessario applicare la disciplina sulle dimissioni telematiche. Dunque, in tale caso, il lavoratore non potrà richiedere la NASPI.
La disposizione non trova applicazione se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.

Somministrazione di lavoro e tempo determinato
L’art. 10 prevede l’esclusione nel computo del tetto del 30% previsto per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato rispetto al totale dei contratti a tempo indeterminato nei seguenti casi:

1. lavoratori over 50;
2. lavoratori assunti:
– per l’avvio di nuove attività,
– da imprese start up innovative,
– per lo svolgimento di attività stagionali,
– per specifici programmi e spettacoli televisivi o radiofonici,
– per sostituire lavoratori assenti;
3. lavoratori assunti dall’Agenzia per il lavoro a tempo indeterminato.

È, infine, precisato che siano esclusi dall’obbligo di causali i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulati con soggetti disoccupati che godano da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali e con lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Durata del periodo di prova
L’art. 13 ridefinisce il periodo di prova dei contratti a tempo determinato stabilendo criteri univoci per la durata.
La nuova norma prevede che dal 12.01.2025, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato è fissata in un (1) giorno di effettiva prestazione ogni quindici (15) giorni di calendario di durata del contratto.
In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due (2) giorni né superiore a quindici (15) giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.

Smart working
L’art. 14 prevede che il datore di lavoro comunichi, in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine del lavoro agile entro cinque giorni dalla data di avvio o termine del periodo.

Attività stagionali
L’art. 11 specifica che oltre alle attività indicate nel D.P.R. n. 1525/1963 si intendono stagionali le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa secondo quanto previsto dai contratti collettivi.

Cassa integrazione e attività lavorativa
Viene riconosciuta la possibilità per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attività di lavoro in forma subordinata o autonoma, salvo dover comunicare tempestivamente all’INPS l’inizio della nuova attività. Durante lo svolgimento di tale attività il lavoratore perde il diritto al trattamento di integrazione salariale.

Conciliazioni telematiche
Con l’art. 20 viene introdotta una semplificazione per la conciliazione in materia di lavoro. Tali procedimenti potranno svolgersi in modalità telematica mediante collegamenti audiovisivi.

Contratto a causa mista
L’art. 17 prevede l’introduzione di un contratto ibrido, a causa mista, con la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo.

Sicurezza sul lavoro
Il decreto prevede all’art. 1 una serie di novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
– nell’ambito della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente viene riconosciuta la possibilità di svolgere visite mediche preventive per valutare l’idoneità alla mansione specifica anche in fase pre-assuntiva;
– l’opportunità se svolgere le visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenze superiori a sessanta giorni continuativi, viene valutata dal medico competente (lett. d, punto 1.3);
– sempre nell’ambito della sorveglianza sanitaria viene introdotta la possibilità per il medico competente di evitare la ripetizione di esami clinici e diagnostici già effettuati risultanti dalla cartella clinica del lavoratore.

Proroga del termine di scadenza per la presentazione di domande di contributo CATA artigianato FVG 2024

Si rende noto che la Giunta regionale con deliberazione n. 1702 del 14/11/2024 ha prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo e della contestuale rendicontazione della spesa dal 30 novembre 2024 al 31 dicembre 2024.

I canali contributivi interessati sono i seguenti: