Ordinanza urgente n.1/2025 sull’attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e stradali e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole

Con ordinanza regionale n.1/2025 del 02/07/2025 è fatto divieto di lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia dal 3 luglio 2025 e fino al 15 settembre 2025, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nei settori:

– agricolo e florovivaistico;

– cantieri edili e stradali; 

– cave;

qualora nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, come previste dalle «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare», lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute dei lavoratori, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: «lavoratori esposti al sole» con «attività fisica intensa» ore 12:00, segnali un livello di rischio «ALTO» e, più specificatamente, sul sito https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro

Al punto 3 dell’ordinanza viene specificato che „in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare».

Bonus casa al 50% per acquisto e ristrutturazione: chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Come è ormai noto, la manovra di Bilancio 2025 ha introdotto un nuovo assetto normativo relativamente alle detrazioni edilizie. In particolar modo ha previsto la riduzione delle detrazioni al 36% in luogo del 50% per le spese sostenute nell’anno di imposta 2025.

Viene tuttavia fatta salva la possibilità di mantenere l’aliquota del 50% se il contribuente:

è titolare di un diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento sull’unità immobiliare;

l’intervento è effettuato sull’immobile adibito a sua abitazione principale.

Alla luce di questo aggiornamento normativo, erano emerse alcune perplessità ed in particolare nel caso in cui un soggetto acquista un immobile da ristrutturare senza averlo ancora adibito ad abitazione principale.

A dirimere il dubbio la circolare n.8 dell’Agenzia delle Entrate del 19.06.2025 che chiarisce che “qualora l’unità immobiliare non sia adibita ad abitazione principale all’inizio dei lavori, la maggiorazione spetti per le spese sostenute per i predetti interventi a condizione che il medesimo immobile sia adibito ad abitazione principale al termine dei lavori”.

In sintesi chi ristruttura l’immobile e poi vi trasferisce la residenza può accedere alla detrazione “maggiorata” del 50%.

Nuovi termini differenziati per l’obbligo di polizze rischi catastrofali e chiarimenti

Con il DL n. 39/2025 il Legislatore ha prorogato l’obbligo in esame all’1.10.2025 per le Medie imprese e al 31.12.2025 per le Piccole / Micro imprese.

Nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di assicurazione entro i suddetti termini “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”(per i casi di obbligo si fa riferimento a quanto riportato nella nostra circolare n. 6 del 25.03.2025).

 A seguito della proroga, il Ministero del Made in Italy ha pubblicato sul proprio sito internet una serie di chiarimenti:

–        l’obbligo assicurativo interessa tutte le imprese tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, indipendentemente dalla relativa Sezione (ordinaria / speciale);

–        in caso di beni (fabbricati/impianti/attrezzature) detenuti in affitto, leasing o altro titolo, l’obbligo assicurativo ricade in capo al detentore, salvo che il bene non sia già assicurato da parte di soggetti terzi;

–        i veicoli iscritti al PRA sono esclusi dall’obbligo in esame.

Infine, lo stesso Ministero si è espresso in merito all’operatività del regime sanzionatorio in caso di mancata stipula della polizza, precisando che:

–        la disciplina contenuta nella norma “non ha carattere autoapplicativo” e di conseguenza sarà la singola Pubblica Amministrazione a dover definire le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure agevolative;

–        la disposizione non è retroattiva, in quanto opera dalla data del Provvedimento di adeguamento/recepimento della stessa nell’ambito della disciplina normativa del contributo/sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.

Credito d’imposta per i giovani imprenditori agricoli

Con il DM 01.04.2025, sono state definite le modalità operative per usufruire del credito d’imposta previsto dall’art. 6 della L. 36/2024, a favore dei “giovani imprenditori agricoli”.

Il beneficio spetta agli imprenditori agricoli che hanno un’età compresa tra i 18 e i 40 anni (non ancora compiuti 41 al momento della spesa) ed hanno avviato l’attività dal 01.01.2021.

Sono ammissibili le spese sostenute nel 2024 fino ad un massimo di € 2.500 per ciascun beneficiario, relative a corsi, seminari, conferenze e coaching sulla gestione aziendale nonché per le spese di viaggio e soggiorno (ammissibili nel limite del 50% del totale spese agevolate).

Il credito d’imposta spetta nella misura dell’80% delle suddette spese.

I beneficiari dovranno inviare apposta comunicazione all’Agenzia delle Entrate (nei termini che verranno definiti con apposito provvedimento non ancora pubblicato), indicando l’ammontare delle spese sostenute. Al termine dell’invio delle domande sarà pubblicata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la percentuale di riparto, utile a determinare l’ammontare effettivo fruibile.

Il credito sarà utilizzabile in compensazione tramite modello F24 a partire dal terzo giorno successivo al provvedimento e, comunque, non prima della conclusione del corso frequentato.

Concordato preventivo biennale – Modifiche del DLgs. 12.6.2025 n. 81

La disciplina del concordato preventivo biennale (CPB), di cui al DLgs. 12.2.2024 n. 13, è stata modificata dal DLgs. 12.6.2025 n. 81, e reca le seguenti novità che interessano le adesioni al CPB con decorrenza 13.06.2025:

–        proroga del termine di adesione, che viene differito dal 31 luglio al 30 settembre. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine si sposta all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;

–        previsione di una soglia massima per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. A partire dalle adesioni relative al biennio 2025-2026, viene introdotto il limite di € 85.000 all’eccedenza, tra reddito concordato e quello dichiarato nel periodo precedente a quello di adesione, sulla quale i soggetti che aderiscono al concordato possono applicare l’imposta sostituiva con aliquota del 10%, 12% o 15%, a seconda del livello di affidabilità fiscale. Sulla parte eventualmente eccedente gli € 85.000 dovrà invece applicarsi l’aliquota ordinaria del 43%, per i soggetti IRPEF e del 24%, per i soggetti IRES;

–        modifiche alle componenti che non concorrono alla determinazione del reddito concordatario. Per le adesioni esercitate a partire dal biennio 2025-2026, tra le componenti che non concorrono alla rettifica in aumento del reddito concordatario, già previste nella norma istitutiva del CPB (quali plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, perdite su crediti, etc) si include anche la maggiorazione del 120% del costo del lavoro per le nuove assunzioni, di cui all’art. 4 del Dlgs n. 216/2013;

–        introduzione di soglie massime del reddito concordatario proposto dall’Amministrazione finanziaria per i contribuenti con punteggio ISA elevato (punteggi ISA pari e superiori a 8);

–        nuove clausole di esclusione dal concordato preventivo biennale per i professionisti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, dichiarano individualmente un reddito di lavoro autonomo e, allo stesso tempo, partecipano a un’associazione professionale o a una società tra professionisti, ovvero a una società tra avvocati. L’esclusione dal concordato non si verifica se l’associazione o la società partecipata aderisce al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato;

–        nuove clausole di cessazione: il professionista e l’associazione professionale(o la società tra professionisti o la società tra avvocati) non determinano il reddito sulla base della proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce l’associazione o la società partecipata.

Contributi per promuovere e sostenere le micro, piccole e medie imprese commerciali, turistiche e di servizio (art.100 L.R. 29/2005 e art. 14 L.R. 3/2021)

La Regione Friuli Venezia Giulia ha riconfermato anche per il 2025 il bando previsto dall’art. 100 della L.R. 29/2005 e dall’art.14 della L.R. 3/2021, volto a promuovere e sostenere le micro, piccole e medie imprese (MPMI) operanti nei settori del commercio, turismo e servizi.

Il bando si rivolge alle micro, piccole e medie imprese (MPMI) regolarmente iscritte al Registro delle Imprese, operanti nei settori del commercio, del turismo e dei servizi con codici ATECO individuati, riferiti alle classificazioni 2022 e 2025 e ampliati a nuovi settori di attività economiche (per esempio servizi turistici e mobilità locale). Sono ammesse sia imprese individuali che società, con sede o unità operativa sul territorio regionale.

I contributi potranno essere richiesti per una serie di interventi finalizzati all’innovazione, alla riqualificazione e alla sostenibilità, tra cui:

–        lavori di ammodernamento, ampliamento, ristrutturazione e straordinaria manutenzione, acquisto di arredi, attrezzature e strumentazioni (anche per pagamenti in moneta elettronica e per il commercio elettronico), sistemi di videosorveglianza e sicurezza innovativi e per l’accrescimento dell’efficienza energetica;

–        adeguamento di strutture e impianti alle normative in materia di prevenzione incendi, prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sul lavoro, antinquinamento;

–        acquisto e attivazione di tecnologie digitali e relativa formazione del personale. Sono ammesse le spese relative a servizi e consulenze per creazione di siti internet, e-commerce, integrazione tra sistemi informativi aziendali, sicurezza informatica. Le spese per l’acquisizione di servizi e consulenze sono ammesse in misura non superiore al 30% del totale dell’investimento per predisposizione del portfolio prodotti, web design, eccetera e attivazione di campagne promozionali. Sono ammesse anche le spese per sistemi informatici acquistati o ottenuti in licenza, software specifici per la gestione delle transazioni commerciali sulla rete internet e per i sistemi di sicurezza della connessione alla rete, inclusa la costituzione di Secure Payment System; applicazioni e programmi per l’integrazione fra sistemi informativi aziendali.

Il contributo in conto capitale sarà concesso con procedura valutativa a sportello, a titolo de minimis. Il contributo sarà a fondo perduto, erogato in un’unica soluzione, previa rendicontazione delle spese sostenute. La spesa ammissibile a contributo è compresa tra € 5.000 ed € 75.000. La percentuale di contributo è compresa tra il 25% e il 45% della spesa ammissibile a seconda dell’intervento. 

I contributi di cui al bando in oggetto non sono cumulabili con altri contributi a fondo perduto per le stesse iniziative aventi ad oggetto le stesse spese.

Le domande potranno essere presentate esclusivamente on-line, attraverso il portale regionale dedicato dal 15.04.2025 al 15.12.2025, l’istruttoria seguirà l’ordine cronologico di arrivo delle domande sino ad esaurimento delle risorse.

 

INDUSTRIA 4.0: cambiate le modalità di prenotazione ed autorizzazione

Il Decreto del Ministero dell’Industria e del Made in Italy del 16.06.2025 è stata disposta l’apertura della piattaforma per la presentazione delle comunicazioni relative alla prenotazione del credito d’imposta “Industria 4.0” spettante per gli investimenti in beni strumentali nuovi effettuati o prenotati entro il 31.12.2025, soggetto al limite di risorse disponibili pari a € 2.200 milioni.

Va considerato che, ad un giorno dall’apertura della predetta piattaforma, lo stesso Ministero ha comunicato l’esaurimento delle risorse disponibili per gli investimenti 2025 “non già comunicati con il precedente modello”. In ogni caso, a decorrere dal 17.07.2025, il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) comunicherà alle singole imprese l’eventuale nuova disponibilità delle risorse.

Nonostante l’esaurimento delle risorse, le imprese interessate che effettuano investimenti agevolabili possono comunque presentare le comunicazioni al fine di beneficiare dell’assegnazione di eventuali nuove risorse disponibili.

Per gli investimenti effettuati nel periodo dal 01.01.2025 al 31.12.2025, ovvero prenotati entro il 31.12.2025 ed effettuati entro il 30.06.2026, ai fini della fruizione del credito d’imposta è necessario inviare tre distinte comunicazioni al GSE. Le tre comunicazioni sono:

–        comunicazione preventiva, contenente le informazioni necessarie ad individuare il beneficiario, l’ammontare complessivo degli investimenti agevolabili, nonché l’importo del credito prenotato. Questa comunicazione va inviata entro il 31.01.2026, l’ordine cronologico d’invio determina la priorità nella prenotazione delle risorse;

–        comunicazione preventiva con acconto, contiene l’indicazione della data e del pagamento dell’ultima quota di acconto per il raggiungimento di almeno il 20% del costo di acquisizione. Tale comunicazione va inviata entro 30 giorni dall’invio della comunicazione preventiva. Come precisato dal Decreto, in caso di indisponibilità delle risorse i 30 giorni decorrono dalla data della comunicazione del GSE in merito ad una nuova disponibilità di risorse;

–        comunicazione di completamento, contiene le informazioni necessarie ad individuare l’investimento completato, inclusa la data di effettivo completamento. La terza ed ultima comunicazione va inviata entro il 31.01.2026 per gli investimenti ultimati entro il 31.12.2025, ovvero entro il 31.07.2026 per gli investimenti prenotati entro il 31.12.2025 ed ultimati entro il 30.06.2025.

Il mancato invio delle predette comunicazioni nei termini previsti comporta il mancato perfezionamento della procedura per la fruizione del credito d’imposta.