Incentivi regionali per l’assunzione 2025

1. Contributi per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
L’amministrazione regionale prevede l’erogazione di un contributo a favore dei datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato A TEMPO INDETERMINATO anche a tempo parziale non inferiore al 70%, le seguenti categorie di lavoratori residenti in Friuli Venezia Giulia:

1. Donne disoccupate da almeno 4 mesi consecutivi;
2. Persone disoccupate da almeno 12 mesi consecutivi;
3. Persone disoccupate da almeno 6 mesi consecutivi che abbiano aderito al Programma Nazionale Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (Programma GOL);
4. Persone disoccupate che abbiano richiesto l’anticipo della NASpI per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa;
5. Soggetti a rischio disoccupazione sospesi con ricorso a cig straordinaria e/o contratto di solidarietà che alla data di assunzione siano disoccupati;
6. Giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni disoccupati da almeno 4 mesi consecutivi.

Per disoccupato si intende chi, privo di impiego, ha dichiarato in forma telematica la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato presso uno dei centri per l’impiego regionali. L’anzianità di disoccupazione decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità all’impiego; pertanto, è di fondamentale importanza che il lavoratore sia regolarmente iscritto.
L’ammontare del contributo è pari ad € 5.000.

2. Contributi per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
L’amministrazione regionale prevede l’erogazione di un contributo a favore dei datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato A TEMPO DETERMINATO (non inferiore a 6 mesi) anche a tempo parziale non inferiore al 70%, la seguente categoria di lavoratori residenti in Friuli Venezia Giulia:

1. Persone che hanno compiuto il sessantesimo anno di età e sono disoccupate da almeno 4 mesi consecutivi.

L’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale non inferiore al 70%, di durata non inferiore a dodici mesi di:

2. donne disoccupate da almeno 4 mesi consecutivi,
3. giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni disoccupati da almeno 4 mesi consecutivi.

Per disoccupato si intende chi, privo di impiego, ha dichiarato in forma telematica la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato presso uno dei centri per l’impiego regionali. L’anzianità di disoccupazione decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità all’impiego, pertanto è di fondamentale importanza che il lavoratore sia regolarmente iscritto.
L’ammontare del contributo è pari ad € 2.500.

3. Contributi per la trasformazione di contratti di lavoro precario in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
L’amministrazione regionale prevede l’erogazione di un contributo a favore dei datori di lavoro per la stabilizzazione dei contratti precari e la trasformazione in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70%, di contratti di lavoro subordinati a tempo determinato.

Gli interventi sono ammissibili a contributo a condizione che riguardino lavoratori che al momento della stabilizzazione o della presentazione della domanda risultano essere in una condizione occupazionale precaria ovvero nei 5 anni precedenti hanno prestato la loro opera, per un periodo complessivamente non inferiore a 360 giorni, in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali:

1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
2) contratto di lavoro intermittente;
3) contratto di formazione e lavoro;
4) contratto di inserimento;
5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
6) contratto di lavoro a progetto;
7) contratto di lavoro interinale;
8) contratto di somministrazione di lavoro;
9) contratto di apprendistato

Ai fini della verifica del requisito della condizione occupazionale precaria si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di giorni.
L’ammontare del contributo è pari ad € 5.000.

La domanda è predisposta e presentata dallo studio (previa presentazione del mod. C2 storico da parte del lavoratore) solo ed esclusivamente per via telematica tramite l’apposito applicativo informatico della regione a pena di inammissibilità, anteriormente all’assunzione ovvero anche successivamente all’assunzione, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato.

Auto aziendali ad uso promiscuo: cambia la tassazione dal 2025

La legge di Bilancio 2025 modifica il trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo. A partire dal 1° gennaio, al fine di incentivare la diffusione di autovetture con minor impatto ambientale, vengono, infatti, ridefinite le percentuali da applicare alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui moltiplicata per il costo desumibile dalle tabelle ACI. La nuova formulazione andrà a penalizzare tutti gli autoveicoli non elettrici o ibridi, per i quali indipendentemente dalla classe di emissione CO2 la tassazione salirà per tutti al 50%

Autovettura ad uso promiscuo: aspetti fiscali e contributivi per il lavoratore
L’assegnazione dell’auto al dipendente determina in capo allo stesso un compenso in natura da esporre in cedolino e assoggettare a contribuzione e tassazione.
Tale benefit viene calcolato in misura percentuale diversa dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base dei costi chilometrici desumibili dalle tabelle ACI, al netto dell’eventuale corrispettivo posto a carico del dipendente.

Autovetture assegnate fino al 31 dicembre 2024
Per tali autovetture, indipendentemente dal tipo di alimentazione, trova applicazione la formulazione attuale del TUIR che valorizza la percentuale in base alla classe di emissione CO2 del veicolo.

Autovetture assegnate dal 1° gennaio 2025
L’art. 7 della legge di Bilancio 2025 prevede la modifica della lettera a) dell’ art. 51, co. 4 del TUIR prevedendo per gli autoveicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, un nuovo sistema di valorizzazione convenzionale collegato all’alimentazione del veicolo.
In particolare, fermo restando il limite di percorrenza convenzionale di 15.000 km su base annua, occorrerà distinguere la tipologia di veicoli in base a tre nuove fasce, con altrettante percentuali di tassazione:

Proroga del termine di scadenza per la presentazione di domande di contributo CATA artigianato FVG 2024

Si rende noto che la Giunta regionale con deliberazione n. 1702 del 14/11/2024 ha prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo e della contestuale rendicontazione della spesa dal 30 novembre 2024 al 31 dicembre 2024.

I canali contributivi interessati sono i seguenti:

Dichiarazione di intento 2025

L’esportatore abituale che intende avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA deve predisporre la dichiarazione di intento e trasmetterla per via telematica all’Agenzia delle Entrate.

La compilazione della dichiarazione di intento può riferirsi a una singola operazione oppure riguardare una o più operazioni sino a un dato importo del plafond disponibile. In questo secondo caso, nel modello deve essere riportato l’anno di riferimento (es. 2025) e, come detto, l’importo fino a concorrenza del quale si intende acquistare senza applicazione dell’IVA.

Si consiglia di trasmettere già dal mese di dicembre o nei primi giorni di gennaio le dichiarazioni di intento per l’anno 2025.

Verifica di fine anno del proprio regime fiscale e contabile

Al termine dell’anno è buona prassi verificare il regime fiscale e contabile applicabile dall’esercizio successivo e, in particolare, se può ancora essere mantenuto il regime sin qui adottato.

Ricordiamo che può effettuare le liquidazioni IVA con periodicità trimestrale soltanto chi ha rispettato, nell’esercizio precedente, il seguente limite di volume d’affari:

– € 500.000 per le imprese aventi ad oggetto prestazioni di servizi;

– € 800.000 per le imprese che esercitino attività di cessione di beni.

Anche per quanto riguarda i regimi contabili, il limite dell’ammontare dei ricavi, fino a concorrenza del quale le imprese sono automaticamente ammesse al regime di contabilità semplificata (salvo la possibilità di optare per il regime di contabilità ordinaria), viene stabilito in € 500.000 per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e in € 800.000 per le imprese aventi per oggetto cessioni di beni.

I soggetti che adottano il regime forfettario dovranno invece far attenzione a non aver incassato corrispettivi e/o fatture per un importo complessivo superiore ad € 85.000.

In caso di inizio attività nel 2024 i ricavi conseguiti / incassati / registrati nel periodo di attività devono essere ragguagliati ad anno.

Detrazione IVA nel 2025 se la fattura arriva a gennaio

A fine anno occorre monitorare attentamente l’arrivo delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui sia possibile detrarre la relativa IVA a credito. Per la detrazione IVA a fine anno è necessario infatti distinguere tra:

– fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre che rientrano nella liquidazione IVA di dicembre 2024;

– fatture, datate dicembre 2024, ma ricevute nel mese di gennaio 2025 (da contabilizzare come fatture da ricevere al 31.12.2024): dovranno essere registrate nel mese di gennaio e confluiranno nella liquidazione IVA di gennaio 2025.

Criterio di „cassa allargata“ e pagamenti da effettuare entro il 10 gennaio 2025

Si ricorda che i compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti e ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaboratori coordinati e continuativi) vanno indicati nella Certificazione Unica 2025, attestante le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all’Erario per il periodo d’imposta 2024, qualora il pagamento sia avvenuto entro e non oltre il 10 gennaio 2025, in base al criterio della cosiddetta “cassa allargata”.

L’articolo 95 co.5 del TUIR pone un’eccezione al generale principio della competenza dei costi ed i compensi corrisposti agli amministratori che risultano essere deducibili dal reddito d’impresa secondo il principio di cassa, ovvero se corrisposti al massimo entro il 12 gennaio dell’anno successivo.

Ricordiamo infine che per la loro deducibilità è necessaria un’espressa delibera dei soci.

N.B. Si raccomanda di procedere al pagamento degli importi delle buste paga emesse per il periodo d’imposta 2024 entro il 12 gennaio 2025 per evitare di dover “annullare” i cedolini paga già elaborati per i quali non sono stati rispettati i termini, rideterminare le ritenute d’acconto e rettificare la Certificazione Unica. Ciò implicherebbe un notevole aggravio di costi per l’impresa e probabili contestazioni da parte del dipendente.

Distacco personale con IVA

Il D.L. 131/2024 ha previsto che dal 1° gennaio 2025 i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali sia versato un mark-up (ricarico) sul costo sono assoggettati a IVA. L’assoggettamento deve riguardare l’intesa prestazione allineandosi così alla posizione della Corte di Giustizia Europea.

Invio nei 90 giorni per le cessioni intra UE effettuate dal 01 settembre 2024

L’invio dei beni in altro Stato dell’Unione europea è elemento costitutivo della cessione intracomunitaria (art. 41, comma 1, lett. a, del D.L. n. 331 del 1993), in assenza del quale non può considerarsi legittima l’emissione di una fattura senza applicazione dell’imposta.

Con l’art. 2 del D.lgs. 87/2024 è stato inoltre introdotto un nuovo regime sanzionatorio nell’ambito delle cessioni intracomunitarie di beni con trasporto o spedizione a cura del cessionario.

Modificando l’art. 7 comma 1 del D.lgs. 471/97, il legislatore ha previsto una sanzione pari al 50% dell’IVA non applicata, in capo a chi effettua cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità, se i beni trasportati o spediti non risultano pervenuti nello Stato membro Ue di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.

La sanzione appena descritta, però, viene meno se nei 30 giorni successivi la fattura viene regolarizzata ed è eseguito il versamento dell’IVA.

 

 

Regolarizzazione inadempimenti contributivi INPS artigiani e commercianti

Alla luce del nuovo regime sanzionatorio di cui all’art. 30 del DL 19/2024 convertito, con modificazioni dalla legge 56/2024, l’INPS ha diffuso il messaggio n. 3991 del 27 novembre 2024 con il quale ha esplicitato le disposizioni per poter pagare con ravvedimento i contributi previdenziali scaduti dal 1° settembre 2024. In dettaglio il commerciante o l’artigiano potrà versare i contributi:

– con un ritardo di 120 giorni rispetto alla scadenza originaria pagando un costo aggiuntivo di una sanzione pari al TUR (tasso ufficiale di riferimento) del 3,4% annuo;

– presentando la domanda di dilazione entro la scadenza originaria pagando un costo aggiuntivo pari all’8,9% annuo (TUR di 3,4 %+ 5,5%);

– presentando la domanda di dilazione entro 60 giorni rispetto alla scadenza originaria pagando un costo aggiuntivo pari al 10,9% annuo (TUR di 3,4 %+ 7,5%).