Amministratori di società: comunicazione PEC personale al Registro Imprese Pordenone – Udine

Si rammenta l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese del domicilio digitale (PEC) degli Amministratori di imprese costituite in forma societaria dal 01 gennaio 2025, mentre per le imprese già costituite e iscritte nel registro antecedentemente alla data del 01 gennaio 2025, la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori deve avvenire al momento dell’iscrizione di una nuova nomina o del rinnovo dell’amministratore, ovvero della nomina del liquidatore.

In altre parole, pur in assenza di un termine di legge, tutte le società di capitali, le società di persone, le società consortili e le società cooperative avranno l’obbligo di comunicare l’indirizzo PEC di ciascun amministratore, sia esso delegato o meno, al Registro delle Imprese.

Secondo le istruzioni impartite dalla Camera di Commercio Pordenone – Udine: “si conferma allo stato la possibilità per gli amministratori di indicare quale proprio domicilio digitale l’indirizzo pec della società per la quale eseguono la comunicazione”, modalità che tuttavia, si sconsiglia per evitare problemi di privacy e commistione tra comunicazioni sociali e private dell’amministratore!

Lo studio rimane a disposizione per ogni chiarimento e per l’esecuzione dell’adempimento.

Criterio di “cassa allargata” e pagamenti da effettuare entro il 10 gennaio 2025

Si ricorda che i compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti e ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaboratori coordinati e continuativi) vanno indicati nella Certificazione Unica 2025, attestante le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all’Erario per il periodo d’imposta 2024, qualora il pagamento sia avvenuto entro e non oltre il 10 gennaio 2025, in base al criterio della cosiddetta “cassa allargata”.

L’articolo 95 co.5 del TUIR pone un’eccezione al generale principio della competenza dei costi ed i compensi corrisposti agli amministratori che risultano essere deducibili dal reddito d’impresa secondo il principio di cassa, ovvero se corrisposti al massimo entro il 12 gennaio dell’anno successivo.

Ricordiamo infine che per la loro deducibilità è necessaria un’espressa delibera dei soci.

N.B. Si raccomanda di procedere al pagamento degli importi delle buste paga emesse per il periodo d’imposta 2024 entro il 12 gennaio 2025 per evitare di dover “annullare” i cedolini paga già elaborati per i quali non sono stati rispettati i termini, rideterminare le ritenute d’acconto e rettificare la Certificazione Unica. Ciò implicherebbe un notevole aggravio di costi per l’impresa e probabili contestazioni da parte del dipendente.

Distacco personale con IVA

Il D.L. 131/2024 ha previsto che dal 1° gennaio 2025 i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali sia versato un mark-up (ricarico) sul costo sono assoggettati a IVA. L’assoggettamento deve riguardare l’intesa prestazione allineandosi così alla posizione della Corte di Giustizia Europea.

Invio nei 90 giorni per le cessioni intra UE effettuate dal 01 settembre 2024

L’invio dei beni in altro Stato dell’Unione europea è elemento costitutivo della cessione intracomunitaria (art. 41, comma 1, lett. a, del D.L. n. 331 del 1993), in assenza del quale non può considerarsi legittima l’emissione di una fattura senza applicazione dell’imposta.

Con l’art. 2 del D.lgs. 87/2024 è stato inoltre introdotto un nuovo regime sanzionatorio nell’ambito delle cessioni intracomunitarie di beni con trasporto o spedizione a cura del cessionario.

Modificando l’art. 7 comma 1 del D.lgs. 471/97, il legislatore ha previsto una sanzione pari al 50% dell’IVA non applicata, in capo a chi effettua cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità, se i beni trasportati o spediti non risultano pervenuti nello Stato membro Ue di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.

La sanzione appena descritta, però, viene meno se nei 30 giorni successivi la fattura viene regolarizzata ed è eseguito il versamento dell’IVA.

 

 

Regolarizzazione inadempimenti contributivi INPS artigiani e commercianti

Alla luce del nuovo regime sanzionatorio di cui all’art. 30 del DL 19/2024 convertito, con modificazioni dalla legge 56/2024, l’INPS ha diffuso il messaggio n. 3991 del 27 novembre 2024 con il quale ha esplicitato le disposizioni per poter pagare con ravvedimento i contributi previdenziali scaduti dal 1° settembre 2024. In dettaglio il commerciante o l’artigiano potrà versare i contributi:

– con un ritardo di 120 giorni rispetto alla scadenza originaria pagando un costo aggiuntivo di una sanzione pari al TUR (tasso ufficiale di riferimento) del 3,4% annuo;

– presentando la domanda di dilazione entro la scadenza originaria pagando un costo aggiuntivo pari all’8,9% annuo (TUR di 3,4 %+ 5,5%);

– presentando la domanda di dilazione entro 60 giorni rispetto alla scadenza originaria pagando un costo aggiuntivo pari al 10,9% annuo (TUR di 3,4 %+ 7,5%).

 

Gli omaggi natalizi

 

 

In occasione delle festività natalizie, si riepiloga il trattamento fiscale degli omaggi a clienti / dipendenti, distinguendo la tipologia del bene (oggetto o meno dell’attività).

Si ricorda che gli omaggi ai clienti rientrano nelle “spese di rappresentanza” quando sono offerti per promuovere l’immagine aziendale o consolidare i rapporti con i clienti.

La Circolare 13.07.2009 n .34/E identifica la definizione di “spese di rappresentanza” le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”

Si sottolinea (così come evidenziato nelle tabelle riepilogative) che per le spese classificabili “di rappresentanza” è rimasto invariato il limite di € 50:

–          che consente di detrarre l’IVA e di dedurre il costo sostenuto;

–          oltre tale limite l’IVA è indetraibile e la deducibilità del costo è proporzionata ai ricavi / proventi dell’attività caratteristica.

Si schematizza il trattamento fiscale nel caso di:

–          beni non oggetto di attività per Impresa e Lavoratore autonomo

–          beni oggetto dell’attività  

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESA

Destinatari omaggi

IVA

IRPEF / IRES

 

IRAP

Detrazione IVA a credito

Cessione gratuita

Deducibilità spesa

 

 

Clienti

SI se

costo unitario ≤ € 50

(anche alimenti e bevande)

 

Esclusa

da IVA

integrale nell’esercizio se

valore unitario ≤ € 50

deducibile nel limite annuo

(1,5% – 0,6% e 0,4% dei

ricavi / proventi)

deducibili se

metodo da bilancio

indeducibili se

metodo fiscale

NO se

costo unitario >50

 

Dipendenti

NO

(mancanza di inerenza)

Esclusa

da IVA

integrale nell’esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)

 

indeducibili (*)

 

LAVORATORE AUTONOMO

Destinatari omaggi

IVA

IRPEF

 

IRAP

Detrazione IVA a credito

Cessione gratuita

Deducibilità spesa

 

 

Clienti

SI se

costo unitario ≤ € 50

(anche alimenti e bevande)

 

Esclusa

da IVA

 

nel limite dell’1% dei compensi incassati nell’anno

deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nell’anno

NO se

costo unitario >50

 

Dipendenti

NO

(mancanza di inerenza)

Esclusa

da IVA

integrale nell’esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)

 

indeducibili (*)

 
   

 

Destinatari omaggi

IVA

IRPEF / IRES

 

IRAP

Detrazione IVA a credito

Cessione gratuita

Deducibilità spesa

 

 

Clienti

 

◆  SI se spesa non di

rappresentanza

SI (**) ma solo se costo unitario ≤ € 50 se spesa rappresentanza

 

 

 

Imponibile IVA (**)

integrale nell’esercizio se

valore unitario ≤ € 50

deducibile nel limite annuo (1,5% – 0,6% e 0,4% dei ricavi / proventi)

deducibili se

metodo da bilancio

indeducibili se

metodo fiscale

 

Dipendenti

integrale nell’esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)

 

indeducibili (*)

(*) salvo non risultino funzionali all’attività di lavoro autonomo oppure siano afferenti a lavoratori per i quali è prevista la deducibilità analitica dei relativi costi (es. dipendenti a tempo indeterminato, addetti alla ricerca e sviluppo)

(**) Salvo si scelga di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non assoggettare, dunque, ad IVA la cessione gratuita.

“Ceste regalo”

Considerata la tipologia degli “omaggi” tipici del periodo natalizio, al fine di verificare il superamento o meno del limite di € 50 e la detraibilità dell’imposta, merita rammentare che, qualora l’omaggio sia rappresentato da più beni costituenti un’unica confezione (ad esempio, cesto regalo) è necessario considerare il costo dell’intera confezione e non quello dei singoli componenti. È quindi indetraibile l’IVA relativa all’acquisto di un cesto di costo superiore a € 50 ancorché composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite, mentre per i limiti di deducibilità va verificato di volta in volta il soggetto destinatario cliente/dipendente ed il soggetto che effettua l’omaggio Impresa/lavoratore autonomo (rimandiamo alle tabelle riepilogative alla presente).

 

Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, nuove modalità per la gestione dei rifiuti

 Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha stabilito la progressiva digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti attraverso il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).  Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti, quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo, attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materiali, basato sulla verifica di ogni codice CER (Codice Europeo dei Rifiuti) e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

La normativa prevede un inizio scaglionato dell’obbligo di operare attraverso il sistema RENTRI, a seconda delle dimensioni aziendali e della tipologia di attività svolta, per facilità di lettura, si indica la seguente tabella di sintesi:

 

Categoria

Iscrizione al RENTRI

Tenuta registri in formato digitale

Emissione di formulari in formato digitale

Enti o imprese produttrici iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, imprese che effettuano il trattamento di rifiuti e/o il trasporti di rifiuti a prescindere dal numero di dipendenti

dal 15.12.2024 ed entro il 13.02.2025

dal 13.02.2025

dal 13.02.2026

Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti

dal 15.06.2025 ed entro il 14.08.2025

dalla data di iscrizione al RENTRI

dal 13.02.2026

Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericoloso con meno di 10 dipendenti

dal 15.12.2025 ed entro il 13.02.2026

dalla data di iscrizione al RENTRI

dal 13.02.2026

 

Il numero dei dipendenti, ai fini del sistema RENTRI, è calcolato in base al numero di persone presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono remunerazione.

 

Nuovi modelli di registro di carico e scarico

 

Dal 13.02.2025 entrerà in vigore il nuovo formato di registro di carico e scarico dei rifiuti, le aziende del primo gruppo terranno il registro in formato digitale nei seguenti modi:

–          o attraverso un proprio sistema gestionale;

–          o attraverso i servizi di supporto messi a disposizione dal MASE tramite il RENTRI.

Il registro digitale dovrà essere vidimato digitalmente utilizzando il servizio delle Camere di Commercio accessibile sempre tramite il portale RENTRI a partire dal 23.01.2025.

Dal 13.02.2025 e fino alla data di iscrizione al RENTRI i produttori di rifiuti fino a 50 dipendenti(quindi solo per un giorno?) (secondo e terzo gruppo) continueranno a tenere i registri in formato cartaceo, ma con il nuovo modello reperibile dal portale RENTRI. Una volta stampati su supporto cartaceo i registri dovranno essere vidimati presso gli uffici delle Camere di Commercio territorialmente competenti. Per la vidimazione dei registri cronologici di carico e scarico cartacei dovrà essere versato alla Camera di Commercio un diritto di segreteria. La funzionalità di stampa del registro di carico e scarico in bianco da presentare per la vidimazione alla CCIAA è già disponibile dal 04.11.2024.

Dalla data di iscrizione al RENTRI si applicherà, anche ai soggetti del secondo e terzo gruppo, l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale.

 Formulari di identificazione dei rifiuti (FIR)

 Dal 13.02.2025 entreranno in vigore i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato digitale. Con l’entrata in vigore del nuovo modello i FIR verranno emessi e vidimati digitalmente tramite la piattaforma RENTRI e saranno utilizzati in formato cartaceo da tutti gli operatori, anche da quelli non ancora iscritti o non obbligati all’iscrizione al RENTRI.

A decorrere dal 13.02.2025 tutti i soggetti che non dispongono di sistemi gestionali, per la gestione del FIR cartaceo e la sua vidimazione digitale possono utilizzare i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI. Per l’utilizzo dei servizi di supporto:

–          i soggetti già iscritti al RENTRI possono accedere all’area riservata “Operatori”;

–          i soggetti non ancora iscritti, o non soggetti ad obbligo di iscrizione, possono accede all’area “Produttori di rifiuti non iscritti”.

L’accesso alle aree riservate avviene mediante autenticazione con identità digitale (SPID, carta nazionale dei servizi, carta di identità elettronica).

 

L’occasione è gradita per augurarVi Buone Feste!

                                                                                lo Studio

Concordato preventivo biennale

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) disciplinato dal Dlgs n. 13 del 12.01.2024, consiste in una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate che permette di definire in via anticipata per i contribuenti che presentano determinate caratteristiche, il reddito imponibile per il biennio 2024-2025.

In via sperimentale il Concordato Preventivo è disponibile per il solo anno 2024 anche per i contribuenti in regime forfettario.

I principali aspetti da verificare per poter accedere alla proposta concordataria sono i seguenti:

1.Requisiti soggettivi: la proposta riguarda tutti i soggetti di “minori dimensioni” (soggetti con ricavi e compensi di importo pari o inferiore a € 5.164.569,00) che applicano gli ISA e in via sperimentale per il 2024 tutti i contribuenti in regime forfettario Legge 190/2014

2.Requisiti di accesso: è necessario verificare al momento dell’accettazione della proposta di Concordato Preventivo l’assenza di debiti definitivamente accertati (compresi interessi e sanzioni) alla data del 31 dicembre 2023 per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e/o debiti contributivi superiori a € 5.000 e assenza di esclusioni dagli ISA.

Per i contribuenti in regime forfettario Legge 190/2014 va verificato solo il requisito dell’assenza di debiti definitivamente accertati per importi superiori ai €.5.000.

Possono comunque accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che entro i termini previsti per aderire allo stesso abbiano estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.

Cause di esclusione:

– omessa presentazione della dichiarazione dei redditi con riferimento ai periodi di imposta 2021-2022–2023;

– condanne per reati in materia di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio/impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita/autoriciclaggio relativamente agli anni di imposta 2021 – 2022 – 2023;

– conseguimento nel periodo di imposta 2023, nell’esercizio d’impresa/lavoro autonomo, di redditi/quote di redditi, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito di impresa/autonomo dichiarato;

– per i contribuenti in regime in contabilità semplificata/ordinaria: adesione al regime forfetario nell’anno di imposta 2024;

– operazioni di fusione, scissione e conferimento con riferimento all’anno di imposta 2024;

– per società di persone/studi associati modifiche della compagine sociale nell’anno di imposta 2024;

– cause di esclusione dagli ISA.

Cause di esclusione (applicabili solo per contribuenti in regime forfettario Legge 190/2014):

– omessa presentazione della dichiarazione dei redditi con riferimento ai periodi di imposta 2021 – 2022 – 2023;

– condanne per reati in materia di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio / impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita / autoriciclaggio relativamente agli anni di imposta 2021 – 2022 – 2023;

– Inizio attività nel corso del 2023.

La proposta concordataria elaborata dall’Agenzia delle Entrate potrà essere accettata dal contribuente (previa verifica dei requisiti soggettivi, di accesso e di esclusione) in apposto quadro presente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2023, dunque, il termine ultimo per poter accettare la proposta è il 31.10.2024.

L’accettazione della proposta concordataria consente di accedere ai seguenti “benefici premiali”:

– esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative;

– esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 70.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore ad € 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e IRAP;

– esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per rimborsi IVA per un importo non superiore ad € 70.000 annui;

– anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;

– esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39 DPR 600/73;

– esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del DPR 600/73

La norma di riferimento richiede altresì la necessità di monitorare per tutto il periodo di applicazione del Concordato Preventivo Biennale, l’assenza di cause di cessazione (il concordato cessa di produrre i suoi effetti nel periodo di imposta in cui si verifica una delle cause di cessazione) e l’assenza di cause di decadenza (il concordato decade retroattivamente per entrambi i periodi concordatari).

Vista la potenziale molteplicità di casistiche, lo studio si rende disponibile a fornire ulteriori specifici chiarimenti e assisterVi sulle opportunità dello strumento.

 

Patente a Crediti per Imprese e Lavoratori Autonomi nei Cantieri: Novità e Regole dal 2024

La patente a crediti per la sicurezza nei cantieri introdotta dal Decreto-legge 19/2024 (art. 29, comma 19) rappresenta un nuovo strumento obbligatorio per la qualificazione di imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili. Questo sistema mira a potenziare la sicurezza sul lavoro e diventerà operativo a partire dal 1° ottobre 2024.

La patente a crediti sarà obbligatoria per tutte le imprese edili e per i lavoratori autonomi che operano nei cantieri, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e ridurre gli infortuni. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite il Decreto n. 132 del 18 settembre 2024, ha definito le modalità per la richiesta e la validità della patente, con il fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri edili.

L’obbligo di ottenere la patente a crediti coinvolge tutte le imprese, incluse quelle artigiane, che partecipano a specifiche fasi operative nei cantieri. Sono esenti solo le aziende con attestato SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall’art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici, e chi fornisce servizi o prestazioni intellettuali.

Per svolgere attività in cantiere è necessario un punteggio minimo di 15 crediti. La patente verrà rilasciata automaticamente, su domanda, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in formato digitale. Nel frattempo, le attività lavorative possono proseguire fino a eventuali comunicazioni diverse dall’INL.

Requisiti per ottenere la patente a crediti

Per richiedere la patente a crediti, le imprese devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) Iscrizione alla Camera di Commercio (autocertificabile).

b) Adempimento degli obblighi formativi da parte di datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori (autocertificabile).

c) Possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva valido (DURC).

d) Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

e) Certificazione di regolarità fiscale (DURF).

f)  Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

 Contenuto della patente

Una volta approvata, la patente conterrà:

  • Dati identificativi dell’azienda o del lavoratore autonomo.
  • Punteggio iniziale di 30 crediti.
  • Aggiornamenti sul punteggio attuale.
  • Eventuali sospensioni o decurtazioni.

 Il punteggio iniziale di 30 crediti può aumentare fino a un massimo di 100 crediti, attraverso la formazione e il rispetto delle norme di sicurezza.

Decurtazione dei crediti

In caso di violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro, la patente sarà soggetta a decurtazioni, tra cui:

  • 20 crediti in caso di infortunio mortale dovuto a violazioni.
  • 15 crediti per infortuni con inabilità permanente.
  • 10 crediti per malattie professionali legate a violazioni delle norme.

 I crediti decurtati potranno essere recuperati previa verifica da parte di una commissione composta da rappresentanti di INL e INAIL.

 Sanzione amministrativa

Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

 Disciplina transitoria

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

 L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

 Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

 A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

 Al momento non sono ancora state pubblicate le istruzioni operative per effettuare la richiesta telematica tramite il portale.

 Si consiglia, al fine di evitare le sanzioni per dichiarazioni mendaci, di verificare il possesso dei requisiti per richiedere la patente – in particolare quelli di cui alle lettere b), d) e f) di cui sopra – con la Studio/azienda che vi assiste in materia di sicurezza sul lavoro.

Allegati:

Autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti.

 Lo studio rimane a disposizione.

Incentivi regionali alle imprese del manifatturiero per la riduzione dei consumi energetici

Con Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia del 20.06.2024 è stato emanato il “Regolamento concernente le modalità ed i criteri per l’attuazione degli interventi di riduzione dei consumi energetici”. Nel documento vengono previsti incentivi destinati alle micro, piccole, medie e grandi imprese del settore manifatturiero (si veda la tabella allegata per le tipologie di settori ammessi), che investono nella sede legale o nelle unità locali stabilite in Regione, per la riduzione dei consumi energetici.

In particolare, sono agevolabili i progetti aventi ad oggetto l’acquisto e l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici o il potenziamento di impianti preesistenti, finalizzati alla produzione e all’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 5.000 kWp. Sono inoltre finanziabili i seguenti sistemi strettamente connessi agli impianti di cui sopra: installazione di sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell’energia prodotta; sistemi di monitoraggio e gestione dell’energia, inclusa la domotica al fine di ridurre l’impronta energetica delle imprese.

Sono ammessi al finanziamento esclusivamente i progetti:

– realizzati nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;

– la cui produzione attesa dell’impianto oggetto di contribuzione non è superiore al fabbisogno energetico annuo, con una tolleranza del 15% in eccesso, come attestato da un tecnico abilitato;

– che ottengono un punteggio di almeno 12 punti su 32 disponibili, sulla base dei criteri di valutazione previsti dal bando.

Il progetto deve essere avviato in data successiva a quella di presentazione della domanda, deve essere concluso e la spesa sostenuta e rendicontata entro il limite di 15 mesi dal ricevimento del decreto di concessione (è richiedibile al massimo una proroga di non più di 6 mesi).

Il limite minimo di spesa ammissibile è di 20.000 Euro ed il rispetto di tale limite deve essere assicurato in tutte le fasi del contributo, ovvero dalla domanda alla rendicontazione delle spese; in caso contrario il contributo è revocato. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 500.000 Euro.

L’intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è la seguente:

– impianti di potenza nominale fino a 1.000 kWp: 50% per le micro e piccole imprese; 40% per le medie imprese; 30% per le grandi imprese;

20% per gli impianti di potenza nominale superiore a 1.000 kWp, per la parte eccedente i 1.000 kWp e fino a 3.000 kWp, a prescindere dalla dimensione dell’impresa;

10% per gli impianti di potenza nominale superiore a 3.000 kWp, per la parte eccedente i 3.000 kWp e fino a 5.000 kWp, a prescindere dalla dimensione dell’impresa.

Le imprese potranno presentare una sola domanda di contributo e la domanda dovrà riguardare un unico progetto comprendente uno o più impianti fotovoltaici da realizzare in un’unica sede o unità locale.

La domanda potrà essere presentata dalle ore 10:00 del 01.07.2024 alle ore 16:00 del 30.09.2024 dal sito della regione Friuli Venezia Giulia. I contributi sono concessi entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, con procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande che abbiano raggiunto il punteggio minimo.