Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) disciplinato dal Dlgs n. 13 del 12.01.2024, consiste in una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate che permette di definire in via anticipata per i contribuenti che presentano determinate caratteristiche, il reddito imponibile per il biennio 2024-2025.
In via sperimentale il Concordato Preventivo è disponibile per il solo anno 2024 anche per i contribuenti in regime forfettario.
I principali aspetti da verificare per poter accedere alla proposta concordataria sono i seguenti:
1.Requisiti soggettivi: la proposta riguarda tutti i soggetti di “minori dimensioni” (soggetti con ricavi e compensi di importo pari o inferiore a € 5.164.569,00) che applicano gli ISA e in via sperimentale per il 2024 tutti i contribuenti in regime forfettario Legge 190/2014
2.Requisiti di accesso: è necessario verificare al momento dell’accettazione della proposta di Concordato Preventivo l’assenza di debiti definitivamente accertati (compresi interessi e sanzioni) alla data del 31 dicembre 2023 per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e/o debiti contributivi superiori a € 5.000 e assenza di esclusioni dagli ISA.
Per i contribuenti in regime forfettario Legge 190/2014 va verificato solo il requisito dell’assenza di debiti definitivamente accertati per importi superiori ai €.5.000.
Possono comunque accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che entro i termini previsti per aderire allo stesso abbiano estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.
Cause di esclusione:
– omessa presentazione della dichiarazione dei redditi con riferimento ai periodi di imposta 2021-2022–2023;
– condanne per reati in materia di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio/impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita/autoriciclaggio relativamente agli anni di imposta 2021 – 2022 – 2023;
– conseguimento nel periodo di imposta 2023, nell’esercizio d’impresa/lavoro autonomo, di redditi/quote di redditi, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito di impresa/autonomo dichiarato;
– per i contribuenti in regime in contabilità semplificata/ordinaria: adesione al regime forfetario nell’anno di imposta 2024;
– operazioni di fusione, scissione e conferimento con riferimento all’anno di imposta 2024;
– per società di persone/studi associati modifiche della compagine sociale nell’anno di imposta 2024;
– cause di esclusione dagli ISA.
Cause di esclusione (applicabili solo per contribuenti in regime forfettario Legge 190/2014):
– omessa presentazione della dichiarazione dei redditi con riferimento ai periodi di imposta 2021 – 2022 – 2023;
– condanne per reati in materia di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio / impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita / autoriciclaggio relativamente agli anni di imposta 2021 – 2022 – 2023;
– Inizio attività nel corso del 2023.
La proposta concordataria elaborata dall’Agenzia delle Entrate potrà essere accettata dal contribuente (previa verifica dei requisiti soggettivi, di accesso e di esclusione) in apposto quadro presente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2023, dunque, il termine ultimo per poter accettare la proposta è il 31.10.2024.
L’accettazione della proposta concordataria consente di accedere ai seguenti “benefici premiali”:
– esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative;
– esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 70.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore ad € 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e IRAP;
– esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per rimborsi IVA per un importo non superiore ad € 70.000 annui;
– anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;
– esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39 DPR 600/73;
– esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del DPR 600/73
La norma di riferimento richiede altresì la necessità di monitorare per tutto il periodo di applicazione del Concordato Preventivo Biennale, l’assenza di cause di cessazione (il concordato cessa di produrre i suoi effetti nel periodo di imposta in cui si verifica una delle cause di cessazione) e l’assenza di cause di decadenza (il concordato decade retroattivamente per entrambi i periodi concordatari).
Vista la potenziale molteplicità di casistiche, lo studio si rende disponibile a fornire ulteriori specifici chiarimenti e assisterVi sulle opportunità dello strumento.