26.09.24

Patente a Crediti per Imprese e Lavoratori Autonomi nei Cantieri: Novità e Regole dal 2024

La patente a crediti per la sicurezza nei cantieri introdotta dal Decreto-legge 19/2024 (art. 29, comma 19) rappresenta un nuovo strumento obbligatorio per la qualificazione di imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili. Questo sistema mira a potenziare la sicurezza sul lavoro e diventerà operativo a partire dal 1° ottobre 2024.

La patente a crediti sarà obbligatoria per tutte le imprese edili e per i lavoratori autonomi che operano nei cantieri, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e ridurre gli infortuni. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite il Decreto n. 132 del 18 settembre 2024, ha definito le modalità per la richiesta e la validità della patente, con il fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri edili.

L'obbligo di ottenere la patente a crediti coinvolge tutte le imprese, incluse quelle artigiane, che partecipano a specifiche fasi operative nei cantieri. Sono esenti solo le aziende con attestato SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall’art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici, e chi fornisce servizi o prestazioni intellettuali.

Per svolgere attività in cantiere è necessario un punteggio minimo di 15 crediti. La patente verrà rilasciata automaticamente, su domanda, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in formato digitale. Nel frattempo, le attività lavorative possono proseguire fino a eventuali comunicazioni diverse dall'INL.

Requisiti per ottenere la patente a crediti

Per richiedere la patente a crediti, le imprese devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) Iscrizione alla Camera di Commercio (autocertificabile).

b) Adempimento degli obblighi formativi da parte di datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori (autocertificabile).

c) Possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva valido (DURC).

d) Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

e) Certificazione di regolarità fiscale (DURF).

f)  Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

 Contenuto della patente

Una volta approvata, la patente conterrà:

  • Dati identificativi dell’azienda o del lavoratore autonomo.
  • Punteggio iniziale di 30 crediti.
  • Aggiornamenti sul punteggio attuale.
  • Eventuali sospensioni o decurtazioni.

 Il punteggio iniziale di 30 crediti può aumentare fino a un massimo di 100 crediti, attraverso la formazione e il rispetto delle norme di sicurezza.

Decurtazione dei crediti

In caso di violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro, la patente sarà soggetta a decurtazioni, tra cui:

  • 20 crediti in caso di infortunio mortale dovuto a violazioni.
  • 15 crediti per infortuni con inabilità permanente.
  • 10 crediti per malattie professionali legate a violazioni delle norme.

 I crediti decurtati potranno essere recuperati previa verifica da parte di una commissione composta da rappresentanti di INL e INAIL.

 Sanzione amministrativa

Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all'articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l'esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

 Disciplina transitoria

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

 L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

 Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

 A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

 Al momento non sono ancora state pubblicate le istruzioni operative per effettuare la richiesta telematica tramite il portale.

 Si consiglia, al fine di evitare le sanzioni per dichiarazioni mendaci, di verificare il possesso dei requisiti per richiedere la patente - in particolare quelli di cui alle lettere b), d) e f) di cui sopra – con la Studio/azienda che vi assiste in materia di sicurezza sul lavoro.

Allegati:

Autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti.

 Lo studio rimane a disposizione.