Riduzione termini di accertamento – pagamenti tracciabili
Si ricorda che l’art. 3 co. 1 del D.Lgs. 127/2015 stabilisce che i termini di decadenza degli accertamenti, sia ai fini delle imposte dirette sia ai fini IVA, possono essere ridotti di due anni in favore dei contribuenti in grado di garantire la tracciabilità dei pagamenti ricevuti ed effettuati relativi a operazioni di ammontare superiore a € 500,00.
La riduzione dei termini di decadenza non si applica, con riferimento a ciascun periodo d’imposta, ai contribuenti che hanno effettuato o ricevuto anche un solo pagamento mediante strumenti diversi da quelli tracciati, individuati dal D.M. 04.08.2016, e che in tale ambito deve rientrare la totalità delle attività poste in essere da un soggetto passivo IVA nell’esercizio dell’attività di impresa o di lavoratore autonomo.
In risposta ad un recente interpello (77/2026), l’Agenzia delle Entrate ha quindi escluso la riduzione di due anni dei termini di accertamento per un soggetto passivo che ha effettuato il pagamento per l’acquisto di valori bollati avvalendosi del denaro contante (e, dunque, attraverso strumenti “non tracciabili”) per un importo superiore a € 500,00.