Proventi derivanti dalla cessione di energia elettrica in esubero
Le somme percepite per l’energia elettrica prodotta in esubero rispetto al proprio fabbisogno domestico o condominiale non costituiscono un semplice rimborso, ma assumono la natura di redditi diversi derivanti da attività commerciale non esercitata abitualmente (art. 67, comma 1, lett. i, TUIR).
Ai fini dichiarativi, tali contributi devono essere inseriti secondo il principio di cassa nel quadro D, rigo D5, codice 1, per il Modello 730/2026 e nel quadro RL, rigo RL14, colonna 2, per il Modello Redditi PF/2026.
Il GSE è tenuto a comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare dei proventi erogati nell’anno solare precedente entro il termine ordinariamente previsto per la trasmissione dei dati relativi a oneri e spese detraibili (generalmente il 16.03). Se l’impianto fotovoltaico, invece, supera la soglia dei 20 kW di potenza nominale, viene meno la presunzione di destinazione prevalente al fabbisogno domestico e l’attività di produzione e cessione dell’energia può assumere rilevanza imprenditoriale, con conseguente qualificazione dei proventi come reddito d’impresa e obbligo di apertura della partita IVA.
Le tariffe incentivanti, invece, secondo l’orientamento consolidato dell’Amministrazione finanziaria (cfr. circolare n. 46/E/2007), sono irrilevanti ai fini delle imposte sui redditi, in quanto qualificabili come misure di sostegno e non come corrispettivi per la cessione dell’energia.
L’integrazione dei dati GSE nella dichiarazione precompilata rende al contribuente più agevole il trattamento della fiscalità dell’energia rinnovabile domestica, nel perimetro di un sistema dichiarativo sempre più automatizzato.