Estromissione immobili strumentali di imprese individuali

Viene riproposta l’estromissione dell’immobile da parte dell’imprenditore individuale.

L’agevolazione ha effetto dall’01.01.2025, è riconosciuta con riferimento agli immobili strumentali all’esercizio dell’attività, comma 2 ex art. 43 DPR 917/1986 (per natura o per destinazione) e posseduti in regime d’impresa al 31.10.2024 riguarda le estromissioni poste in essere dall’01.01.2025 al 31.05.2025.

L’imposta sostitutiva va calcolata sulla differenza tra il valore normale dell’immobile estromesso e il relativo costo fiscalmente riconosciuto.

Il valore normale dell’immobile estromesso può essere determinato su base catastale, ossia applicando alla rendita catastale rivalutata i moltiplicatori in materia di imposta di registro ex art. 52, DPR n. 131/86

L’imposta sostitutiva sulle plusvalenze è fissata nella misura del 8%, aumentata al 10,5% per le società non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti a quello dell’assegnazione.

L’imposta sostitutiva va versata per il 60% entro il 01.12.2025 e per il 40% entro il 30.06.2026.

Concordato preventivo biennale 2025 – 2026

Per gli anni 2025 e 2026 i soggetti che applicano gli ISA per l’anno 2024 potranno accettare la proposta di reddito e di valore della produzione avanzata dall’Agenzia delle Entrate conseguente alle risultanze del concordato preventivo biennale (CPB). La metodologia è analoga a quella definita per il concordato preventivo biennale 2024-2025. L’Agenzia delle Entrate con provvedimento del 09.04.2025 ha approvato il modello di comunicazione dei dati rilevanti e della relativa accettazione con le relative istruzioni per poter aderire al concordato preventivo biennale per gli anni 2025-2026.

 Soggetti interessati

 Possono aderire solo coloro che hanno applicato gli ISA nell’anno 2024 e che non hanno già aderito al concordato preventivo biennale per gli anni 2024 – 2025 ma che hanno prospettive positive per la realizzazione di redditi crescenti per gli anni 2025 e 2026.

 Soggetti esclusi

 Sono esclusi dalla possibilità di aderire al concordato i soggetti in regime forfettario ex Legge 190/2014.

 Adesione

 L’adesione deve essere trasmessa entro il 30.09.2025 e si perfeziona in via autonoma con la trasmissione del modello CPB insieme al solo frontespizio di Redditi 2025 oppure con la trasmissione della dichiarazione Redditi 2025. Nel caso di adesione non in forma autonoma, la dichiarazione dei redditi andrà trasmessa in via anticipata non potendo fruire del maggior termine del 31.10.2025.

 Revoca

 Entro il 30.09.2025 si può revocare la scelta dell’adesione del concordato preventivo biennale 2025 – 2026. Tale revoca può essere effettuata solo in via autonoma e non congiuntamente alla dichiarazione dei redditi.

Contributi ad imprese e professionisti per l’installazione di colonnine di ricarica

Sono aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo volte all’acquisto e all’installazione di strutture di ricarica di veicoli elettrici a favore di imprese di qualsiasi settore e lavoratori autonomi. Le iniziative agevolabili sono suddivise in due linee d’intervento secondo il loro valore complessivo, e precisamente:

interventi inferiori a 375.000 Euro, per i quali la compilazione della domanda on-line sul sito di Invitalia S.p.a. è aperta dal 26.10.2023, mentre l’invio finale sarà possibile a partire dal 10.11.2023, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi e fino alle ore 17.00 del 30.11.2023;

interventi pari o superiori a 375.000 Euro, per i quali l’invio della domanda va effettuato esclusivamente tramite posta elettronica certificata all’indirizzo CRE1@postacert.invitalia.it dalle ore 10.00 del 26.10.2023 alle ore 17.00 del 30.11.2023.

Le domande andranno sottoscritte digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa ovvero dal lavoratore autonomo.  

Le spese ammissibili sono quelle sostenute successivamente al 04.11.2021, al netto di IVA, e oggetto di fatturazione elettronica per l’acquisto e la messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti ed i dispositivi per monitoraggio; la connessione alla rete elettrica (nel limite massimo del 10% della spesa complessiva); le spese di progettazione, direzione dei lavori, sicurezza e collaudi (sempre nel limite massimo del 10% della spesa complessiva).

L’agevolazione consiste nella concessione di un contributo in conto capitale secondo il regime de minimis pari al 40% della spesa ammissibile.

Il contributo è concesso con procedura a sportello secondo l’ordine cronologico di ricevimento della domanda e fino ad esaurimento dei fondi, al termine dell’istruttoria da parte di Invitalia. Entro 90 giorni dalla data di notificazione dell’atto di concessione i beneficiari devono presentare domanda di erogazione all’indirizzo PEC sopra riportato.

Invio nei 90 giorni per le cessioni intra UE effettuate dal 01 settembre 2024

L’invio dei beni in altro Stato dell’Unione europea è elemento costitutivo della cessione intracomunitaria (art. 41, comma 1, lett. a, del D.L. n. 331 del 1993), in assenza del quale non può considerarsi legittima l’emissione di una fattura senza applicazione dell’imposta.

Con l’art. 2 del D.lgs. 87/2024 è stato inoltre introdotto un nuovo regime sanzionatorio nell’ambito delle cessioni intracomunitarie di beni con trasporto o spedizione a cura del cessionario.

Modificando l’art. 7 comma 1 del D.lgs. 471/97, il legislatore ha previsto una sanzione pari al 50% dell’IVA non applicata, in capo a chi effettua cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità, se i beni trasportati o spediti non risultano pervenuti nello Stato membro Ue di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.

La sanzione appena descritta, però, viene meno se nei 30 giorni successivi la fattura viene regolarizzata ed è eseguito il versamento dell’IVA.

 

 

Detrazioni lavori edilizi 2025

Le disposizioni contenute nell’art. 1 commi da 54 a 56 Legge 207/2024 hanno previsto un riordino delle detrazioni per interventi edilizi. Proponiamo di seguito, le novità introdotte con decorrenza anno di imposta 2025, distinte per ciascuna tipologia di intervento:

BONUS “BARRIERE ARCHITETTONICHE”

Non vi sono variazioni rispetto a quanto già previsto.

Spetta quindi fino al 2025 la detrazione del 75% delle spese documentate finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

BONUS MOBILI

Il bonus è confermato anche per il 2025, con la medesima aliquota (50%) e il medesimo ammontare complessivo di spesa agevolabile (euro 5.000) previste nel 2024.Mantenendo la possibilità per coloro che hanno sostenuto spese di cui al comma 1 dell’art. 16-bis del Tuir a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente di portare in detrazione per dieci quote annuali costanti il 50% della spesa relativa a mobili ed elettrodomestici.

BONUS RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA

La prima significativa modifica all’art. 16-bis del TUIR, prevede la riduzione dell’aliquota dal 50% al 30% e il tetto massimo di spesa da € 96.000 a € 48.000 dal 01.01.2025 al 31.12.2033. Tuttavia, viene previsto che provvisoriamente l’aliquota applicabile per il 2025 sia del 36% e al 30% solo per gli anni 2026 e 2027, mantenendo il massimale di spese agevolabile di euro 96.000.

Ulteriore deroga nel caso in cui gli interventi siano sostenuti sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale: le detrazioni non subiscono la riduzione di aliquota al 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 (e quindi rimangono al 50%) e vengono fissate al 36% per le spese negli anni 2026 e 2027.

ECOBONUS

Anche per il cd “Ecobonus”, disciplinato dall’art. 14 del DL 63/2013, con l’aggiunta del comma 3-quinquies, pur mantenendo invariati i massimali di detrazione a seconda della tipologia di intervento, viene prevista una riduzione delle aliquote per gli anni 2025, 2026 e 2027 ma con la riduzione dell’aliquota fissa dal 65% al 36% per l’anno 2025, e dal 65% al 30% per gli anni 2026 e 2027. Vengono escluse dalla possibilità di usufruire della detrazione per il prossimo triennio le spese relative agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Così come previsto per i “bonus ristrutturazione e straordinaria” vengono derogate le riduzioni, qualora gli interventi siano sostenuti sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale: detrazione al 50% nel 2025, e al 36% sia per l’anno 2026 che per l’anno 2027.

SISMABONUS

Le stesse modifiche interessano anche le spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, così come disposto dal comma 55 lettera b) numero 2) dell’articolo 1 della Legge di Bilancio, il quale conferma le detrazioni di cui al comma 1 lettera i dell’articolo 16-bis del Tuir, per l’appunto quelle relative alle misure antisismiche, però con aliquota pari al 36% per il 2025, e 30% per 2026 e 2027; vale anche in questo caso l’incremento al 50% nel 2025 e al 36% nel 2026 e 2027 per le spese sostenute dai “titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”.

SUPERBONUS

Alcune le modifiche relative al cd “Superbonus”, introdotto dall’art. 119 del DL 34/2020.

L’introduzione del comma 8-bis.2 al sopracitato decreto vincola la detrazione del 65%, aliquota prevista per l’anno 2025 al comma 8-bis.1, ad aver entro il 15 ottobre 2024:

– Presentato la CILA ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

– Adottato la deliberazione dell’assemblea del condominio che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA di cui al comma 13-ter; per interventi effettuati dai condomini;

– Presentato l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici.

Viene nuovamente introdotta la possibilità, con l’inserimento del comma 8-quinquies, di ripartire la detrazione per le spese sostenute nell’anno solare 2023, in dieci quote annuali presentando una dichiarazione integrativa entro il termine stabilito per la presentazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Qualora dalla dichiarazione integrativa dovesse risultare una maggiore imposta, non verranno applicate sanzioni ed interessi. L’opzione scelta è irrevocabile.

BONUS VERDE

Tale agevolazione non risulta riproposta/prorogata, pertanto, non è più fruibile dall’01.01.2025.

 

Momento di sostenimento delle spese

Aliquota detrazione

Massimale di spesa

Interventi di recupero del patrimonio edilizio art. 16-bis

2025

36%

50% se interventi eseguiti su abitazione principale

96.000

2026

30%

36% se interventi eseguiti su abitazione principale

96.000

2027

30%

36% se interventi eseguiti su abitazione principale

96.000

Dal 2028 al 2033

30%

48.000

Dal 2034

36%

48.000

Ecobonus/Sismabonus

2025

36%

50% se interventi eseguiti su abitazione principale

Invariati rispetto a quanto previsto nel 2024 (per ecobonus limiti in relazione alla tipologia di intervento)

2026

30%

36% se interventi eseguiti su abitazione principale

Invariati rispetto a quanto previsto nel 2024 (per ecobonus limiti in relazione alla tipologia di intervento)

2027

30%

36% se interventi eseguiti su abitazione principale

Invariati rispetto a quanto previsto nel 2024 (per ecobonus limiti in relazione alla tipologia di intervento)

 

Superbonus

2025

65% – condizionato ad adempimenti eseguiti entro il 15/10/2024

A seconda della fattispecie dell’intervento

Bonus barriere architettoniche

2025

75%

50.000 (diminuisce per singola unità se eseguiti su parti comuni di un edificio)

Bonus mobili

2025

50%

5.000

 

LIMITE MASSIMO DI DETRAIBILITA’ 2025 “BONUS EDILIZI” REDDITI SUPERIORI A €75.000

Dal 2025, anche per le spese sostenute per gli interventi che danno diritto alle detrazioni “bonus edilizi” si applicano le novità introdotte dall’art. 1 co. 10 della L. 207/2024 che riguardano i soggetti con redditi complessivamente superiori a € 75.000,00.

Dunque, per i soggetti che sostengono le spese edilizie e che presentano un reddito superiore ad € 75.000, viene applicato un nuovo ammontare massimo di spese detraibili, variabile in base all’ammontare al reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare.

Il parametro “base” è fissato, in spese massime detraibili:

– in euro 14.000 se il reddito complessivo supera i 75.000 euro ma non i 100.000 euro;

– in euro 8.000 se il reddito complessivo supera i 100.000 euro;

A detti parametri vanno applicati i coefficienti come di seguito:

– 0,50 in assenza di figli a carico;

– 0,70 con un figlio a carico;

– 0,80 con due figli a carico;

– 1,00 con più di due figli a carico o almeno un figlio disabile.

Spetta in misura “piena” la detrazione fiscale per i soggetti diversi delle persone fisiche.

 

Ultimi orientamenti giurisprudenziali in tema di contratti di locazione in cedolare secca e conduttore impresa

Con la sentenza n. 12079 del 7 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha confermato, a un anno esatto dalla precedente sentenza n. 12395 del 7 maggio 2024, che è possibile optare per il regime della cedolare secca anche se il contratto di locazione a uso abitativo è stipulato da un conduttore nell’esercizio della propria attività professionale o imprenditoriale, quando l’immobile è destinato alle esigenze abitative dei suoi dipendenti.

Posizione dell’Agenzia delle Entrate:
L’Agenzia delle Entrate, però, ha adottato un’interpretazione più restrittiva, escludendo la cedolare secca in due casi:

  • Locatore: se il proprietario dell’immobile agisce nell’esercizio di imprese, arti o professioni (punto sempre condiviso);
  • Conduttore: anche se il conduttore stipula il contratto nell’esercizio dell’impresa, arte o professione, ad esempio per utilizzare l’immobile come foresteria per i propri dipendenti.

La risposta n. 5-03773 del Ministero dell’Economia del 26 marzo 2025 aveva inizialmente lasciato intendere che una sola apertura da parte della Cassazione non fosse sufficiente a modificare l’orientamento restrittivo dell’Agenzia delle Entrate.

Ulteriori conferme:

–          il 17 aprile 2025, anche la Corte di Giustizia Tributaria di Caserta ha riconosciuto il diritto del locatore di optare per la cedolare secca nei casi in cui il conduttore stipuli il contratto a uso abitativo nell’esercizio della propria attività professionale, accogliendo così il ricorso di un contribuente a cui era stata rifiutata la registrazione del contratto.

–          sul portale dell’Agenzia delle Entrate è stata rimossa l’anomalia che bloccava la registrazione dei contratti con opzione per la cedolare secca se il conduttore non era una persona fisica.

Con questa seconda pronuncia della Cassazione, ci si augura che anche l’Amministrazione finanziaria stia ora valutando un allineamento al nuovo orientamento giurisprudenziale.

Contributi a privati e condomini per l’installazione di colonnine di ricarica

Recentemente il MiMiT ha definito gli aspetti procedurali ed i termini di presentazione della domanda per il riconoscimento del contributo per l’acquisto e la posa in opera di infrastrutture di potenza standard per la ricarica di veicoli elettrici. Il contributo è pari all’80% del costo d’acquisto e posa in opera di colonnine di ricarica, nel limite massimo di 1.500 Euro per persona fisica richiedente (8.000 Euro per gli interventi su parti comuni degli edifici condominiali). Nell’ambito del c.d. Decreto Milleproroghe l’agevolazione in esame è stata estesa dal 2023 al 2024 e, successivamente, con il Decreto 31.10.2023 il MiMiT ha definito i termini e le modalità per la presentazione della domanda per accedere al beneficio in esame con riferimento alle spese sostenute dal 01.01.2023 al 23.11.2023.

Il contributo spetta a condizione che la spesa sia sostenuta utilizzando uno strumento tracciabile. Le spese agevolabili sono le seguenti:

– acquisto e messa in opera di infrastrutture di ricarica, comprese le spese per l’installazione delle colonnine, gli impianti elettrici, le opere edili strettamente necessarie, gli impianti ed i dispositivi per il monitoraggio;

– spese di progettazione e direzione dei lavori, sicurezza e collaudi;

– costi per la connessione alla rete elettrica, tramite l’attivazione di un nuovo POD (Point of Delivery).

Per le persone fisiche è richiesto che le infrastrutture siano ad esclusivo uso privato e non accessibili al pubblico.

I soggetti interessati, che hanno sostenuto le spese sopra evidenziate nel periodo 01.01.2023-23.11.2023 devono presentare un’apposita domanda, compilata esclusivamente in formato elettronico, utilizzando la specifica piattaforma on-line accessibile dal sito internet del MiMiT dalle ore 12.00 del 09.11.2023 fino alle ore 12.00 del 23.11.2023.Per la presentazione della domanda il soggetto richiedente deve possedere un indirizzo PEC.

A pena di inammissibilità, oltre alla domanda, devono essere allegati:

– dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti che le spese sono state sostenute nel periodo 01.01.2023-23.11.2023;

– l’elenco dei beni acquistati e dei pagamenti effettuati;

– documento di identità e codice fiscale del firmatario;

– copia delle fatture elettroniche;

– estratti conto dai quali risultino i pagamenti connessi alle predette fatture;

– certificazione di conformità rilasciata dall’installatore;

– relazione relativa all’investimento realizzato ed alle spese sostenute.

Criterio di “cassa allargata” e pagamenti da effettuare entro il 10 gennaio 2025

Si ricorda che i compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti e ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaboratori coordinati e continuativi) vanno indicati nella Certificazione Unica 2025, attestante le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all’Erario per il periodo d’imposta 2024, qualora il pagamento sia avvenuto entro e non oltre il 10 gennaio 2025, in base al criterio della cosiddetta “cassa allargata”.

L’articolo 95 co.5 del TUIR pone un’eccezione al generale principio della competenza dei costi ed i compensi corrisposti agli amministratori che risultano essere deducibili dal reddito d’impresa secondo il principio di cassa, ovvero se corrisposti al massimo entro il 12 gennaio dell’anno successivo.

Ricordiamo infine che per la loro deducibilità è necessaria un’espressa delibera dei soci.

N.B. Si raccomanda di procedere al pagamento degli importi delle buste paga emesse per il periodo d’imposta 2024 entro il 12 gennaio 2025 per evitare di dover “annullare” i cedolini paga già elaborati per i quali non sono stati rispettati i termini, rideterminare le ritenute d’acconto e rettificare la Certificazione Unica. Ciò implicherebbe un notevole aggravio di costi per l’impresa e probabili contestazioni da parte del dipendente.

Riordino delle detrazioni IRPEF

RIORDINO DELLE DETRAZIONI IRPEF

La legge 30.12.2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025), con decorrenza 01.01.2025 ha previsto un riordino delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, per oneri e per interventi di recupero edilizio.

Viene fissato un tetto massimo di spese detraibili annuali per i contribuenti con reddito annuale superiore ad € 75.000. La modalità di determinazione della spesa detraibile massima annuale tiene conto del reddito conseguito e del numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

Nel dettaglio, l’importo base massimo delle spese detraibili sarà:

-di € 14.000, per chi ha un reddito complessivo da € 75.000 ad € 100.000;

-di € 8.000, per chi ha un reddito complessivo superiore ad € 100.000.

Tale importo base dovrà poi essere moltiplicato per un coefficiente variabile in relazione ai figli fiscalmente a carico come segue:

-0,50 se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;

-0,70 se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;

-0,85 se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;

-1 se nel nucleo familiare ci sono più di due figli fiscalmente a carico oppure un figlio disabile.

Sono previste tuttavia delle esclusioni per determinate spese che non sono soggette ai limiti menzionati:

– le spese sanitarie detraibili dall’IRPEF nella misura del 19% per importi che eccedono la franchigia di € 129,11;

– gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l’acquisto dell’abitazione principale;

– gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;

– gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024;

– le spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni. A titolo esemplificativo sono escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni le spese sostenute fino al 31.12.2024 per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio;

– i premi di assicurazione detraibili in forza di contratti stipulati fino al 31.12.2024;

– le somme investite nelle start up e nelle pmi innovative.

Non sono interessati da tali novità i soggetti con reddito annuale inferiore o pari ad € 75.000.

Tali limitazioni co-esistono con quelle previste ai sensi c. 3-bis DPR 917/1986 che prevedono:

– per redditi superiori ad € 120.000 ma inferiori a € 240.000 le detrazioni spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 240.000, diminuito del reddito complessivo ed € 120.000;

-per redditi superiori a € 240.000 le detrazioni non spettano.

RIORDINO DETRAZIONI IRPEF PER CARICHI DI FAMIGLIA

Il riordino delle detrazioni per familiari a carico in vigore dal 01.01.2025 introduce le seguenti novità:

– spettano le detrazioni per figli fiscalmente a carico in relazione ai figli di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni. Spettano in ogni caso le detrazioni se i figli sono disabili.

(Non ci sono novità in relazione al limite di reddito per poter essere considerati familiari fiscalmente a carico, ovvero reddito complessivo annuo non superiore a € 4.000 in relazione a figli di età non superiore a 24 anni e reddito complessivo annuo non superiore a € 2.840,51 in relazione a figli di età superiore a 24 anni).

– sono state abolite le detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi. Restano, pertanto, salve le detrazioni per gli ascendenti (genitori o nonni), ma sono abolite le detrazioni per coniuge legalmente ed effettivamente separato, nipoti, fratelli, sorelle, generi, nuore e suoceri.

– sono state abolite le detrazioni dei familiari a carico all’estero per i cittadini extracomunitari.

 

Auto aziendali in fringe benefit nel 2025: la formalizzazione del periodo di concessione

La Legge 207/2024 (Finanziaria 2025) ha modificato il regime fiscale dei “fringe benefit” per i veicoli aziendali, introducendo percentuali variabili dal 10% al 50%, in base al tipo di trazione del veicolo per i contratti stipulati a partire dal 01.01.2025. Il Decreto Bollette (art. 6, co. 2-bis D.L. 19/2025,) ha tuttavia previsto una disciplina transitoria per i veicoli ordinati entro il 31.12.2024 e assegnati entro il 30.06.2025, mantenendo in questi casi il vecchio sistema basato sulle emissioni di CO2.

La data del 30.06.2025 è particolarmente rilevante poiché rappresenta il termine ultimo per beneficiare della normativa precedente, evitando le nuove, più restrittive, percentuali di calcolo. Per questo motivo, è fondamentale che i contratti di assegnazione tra azienda e dipendente siano formalizzati con estrema precisione, riportando correttamente le date di ordine e assegnazione dei veicoli, al fine di evitare contestazioni fiscali e sanzioni.