Detrazione IVA nel 2025 se la fattura arriva a gennaio

A fine anno occorre monitorare attentamente l’arrivo delle fatture di acquisto per determinare il momento in cui sia possibile detrarre la relativa IVA a credito. Per la detrazione IVA a fine anno è necessario infatti distinguere tra:

– fatture ricevute e registrate nel mese di dicembre che rientrano nella liquidazione IVA di dicembre 2024;

– fatture, datate dicembre 2024, ma ricevute nel mese di gennaio 2025 (da contabilizzare come fatture da ricevere al 31.12.2024): dovranno essere registrate nel mese di gennaio e confluiranno nella liquidazione IVA di gennaio 2025.

Criterio di “cassa allargata” e pagamenti da effettuare entro il 10 gennaio 2025

Si ricorda che i compensi corrisposti ai lavoratori dipendenti e ai titolari di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente (es. collaboratori coordinati e continuativi) vanno indicati nella Certificazione Unica 2025, attestante le somme erogate e le relative ritenute effettuate e versate all’Erario per il periodo d’imposta 2024, qualora il pagamento sia avvenuto entro e non oltre il 10 gennaio 2025, in base al criterio della cosiddetta “cassa allargata”.

L’articolo 95 co.5 del TUIR pone un’eccezione al generale principio della competenza dei costi ed i compensi corrisposti agli amministratori che risultano essere deducibili dal reddito d’impresa secondo il principio di cassa, ovvero se corrisposti al massimo entro il 12 gennaio dell’anno successivo.

Ricordiamo infine che per la loro deducibilità è necessaria un’espressa delibera dei soci.

N.B. Si raccomanda di procedere al pagamento degli importi delle buste paga emesse per il periodo d’imposta 2024 entro il 12 gennaio 2025 per evitare di dover “annullare” i cedolini paga già elaborati per i quali non sono stati rispettati i termini, rideterminare le ritenute d’acconto e rettificare la Certificazione Unica. Ciò implicherebbe un notevole aggravio di costi per l’impresa e probabili contestazioni da parte del dipendente.

Distacco personale con IVA

Il D.L. 131/2024 ha previsto che dal 1° gennaio 2025 i prestiti o i distacchi di personale a fronte dei quali sia versato un mark-up (ricarico) sul costo sono assoggettati a IVA. L’assoggettamento deve riguardare l’intesa prestazione allineandosi così alla posizione della Corte di Giustizia Europea.

Invio nei 90 giorni per le cessioni intra UE effettuate dal 01 settembre 2024

L’invio dei beni in altro Stato dell’Unione europea è elemento costitutivo della cessione intracomunitaria (art. 41, comma 1, lett. a, del D.L. n. 331 del 1993), in assenza del quale non può considerarsi legittima l’emissione di una fattura senza applicazione dell’imposta.

Con l’art. 2 del D.lgs. 87/2024 è stato inoltre introdotto un nuovo regime sanzionatorio nell’ambito delle cessioni intracomunitarie di beni con trasporto o spedizione a cura del cessionario.

Modificando l’art. 7 comma 1 del D.lgs. 471/97, il legislatore ha previsto una sanzione pari al 50% dell’IVA non applicata, in capo a chi effettua cessioni intracomunitarie in regime di non imponibilità, se i beni trasportati o spediti non risultano pervenuti nello Stato membro Ue di destinazione entro 90 giorni dalla consegna.

La sanzione appena descritta, però, viene meno se nei 30 giorni successivi la fattura viene regolarizzata ed è eseguito il versamento dell’IVA.

 

 

Regolarizzazione inadempimenti contributivi INPS artigiani e commercianti

Alla luce del nuovo regime sanzionatorio di cui all’art. 30 del DL 19/2024 convertito, con modificazioni dalla legge 56/2024, l’INPS ha diffuso il messaggio n. 3991 del 27 novembre 2024 con il quale ha esplicitato le disposizioni per poter pagare con ravvedimento i contributi previdenziali scaduti dal 1° settembre 2024. In dettaglio il commerciante o l’artigiano potrà versare i contributi:

– con un ritardo di 120 giorni rispetto alla scadenza originaria pagando un costo aggiuntivo di una sanzione pari al TUR (tasso ufficiale di riferimento) del 3,4% annuo;

– presentando la domanda di dilazione entro la scadenza originaria pagando un costo aggiuntivo pari all’8,9% annuo (TUR di 3,4 %+ 5,5%);

– presentando la domanda di dilazione entro 60 giorni rispetto alla scadenza originaria pagando un costo aggiuntivo pari al 10,9% annuo (TUR di 3,4 %+ 7,5%).