Obbligo di assicurazione contro eventi catastrofali entro il 31.03.2025

Entro il 31 marzo 2025, le imprese con sede in Italia o all’estero (con una stabile organizzazione in Italia) e che devono essere iscritte nel Registro delle imprese devono stipulare polizze assicurative contro i danni catastrofali. Per maggiori dettagli, si può consultare la nostra circolare n. 2 del 23 gennaio 2025.

Soggetti interessatil’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte nel Registro delle imprese, comprese quelle in sezioni speciali come le società tra professionisti (Stp) e tra avvocati (Sta). Le imprese di pesca e acquacoltura hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 mentre le imprese agricole sono escluse, poiché coperte dai fondi mutualistici nazionali per danni meteoclimatici.

Beni da assicurare: l’assicurazione deve coprire danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature utilizzati per l’attività dell’impresa mentre sono esclusi i beni come il magazzino. Anche gli imprenditori che utilizzano beni in locazione, comodato o leasing devono assicurare tali beni, a meno che siano già coperti da un’altra polizza, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore.

Eventi assicurati: l’assicurazione deve coprire danni causati da calamità naturali e eventi catastrofali, come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Sanzioni: le imprese che non rispettano l’obbligo potrebbero essere escluse o avere accesso ridotto a agevolazioni pubbliche, e non solo quelle per eventi calamitosi.

Il credito d’imposta Transizione 5.0 e le novità del Decreto Milleproroghe

Il credito d’imposta Transizione 5.0 spetta alle imprese che effettuano nuovi investimenti in beni strumentali materiali ed immateriali nell’ambito di progetti da cui deriva una riduzione dei consumi energetici non inferiore al 3%-5% (a tal proposito si vedano le nostre Circolari 10 del 05.08.2024 e 3 del 30.01.2025). Rammentiamo che il credito d’imposta è riconosciuto per i progetti innovativi avviati dal 01.01.2024 e completati entro il 31.12.2025.

Per fruire dell’agevolazione l’impresa deve presentare al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) tre distinte comunicazioni:

–          preventiva, per la prenotazione del credito d’imposta;

–         di conferma, contenente gli estremi delle fatture relative all’effettuazione degli ordini accettati dal venditore con pagamento di un acconto di almeno pari al 20% del costo di acquisizione;

–          di completamento, che deve intervenire entro il 31.12.2025 (la comunicazione va inviata entro il 28.02.2026).

Recentemente, in sede di conversione del Decreto Milleproroghe, è stata fornita un’interpretazione che consente di superare alcuni dubbi in merito alla spettanza del credito d’imposta in esame ed è stato disposto che “sono agevolabili gli investimenti sostenuti antecedentemente alla presentazione della richiesta di accesso al credito d’imposta, purché effettuati a decorrere dal 01.01.2024”. Di fatto l’agevolazione è riconosciuta anche per gli investimenti effettuati dal 01.01.2024 prima dell’invio della comunicazione preventiva, possibile a decorrere dal 07.08.2024 (data di apertura del portale “Transizione 5.0” accessibile dal sito Internet del GSE).

Pubblicato il regolamento del nuovo Bando ISI INAIL

Negli ultimi giorni è stato pubblicato il regolamento del Bando ISI INAIL 2024, che prevede un contributo a fondo perduto per le piccole e medie imprese dei settori industria, artigianato, commercio e agricoltura. Il bando riconosce un contributo pari al 65% dell’investimento, con un importo massimo di 130.000 € per le aziende industriali, artigianali e commerciali, e di 50.000 € per le aziende agricole.

Le risorse complessivamente stanziate ammontano a 600 milioni di €, di cui 12.484.171 € destinati al Friuli Venezia Giulia. Sono, dunque, sensibilmente superiori rispetto a quelle stanziate per l’avviso 2023.

L’Inail ha reso noto che: il 14.04.2025 si aprirà la procedura informatica per la compilazione della domanda; il 30.05.2025 verrà chiusa la possibilità di compilazione della domanda; con successivi e progressivi aggiornamenti verrà definito il giorno dell’invio della domanda tramite sportello informatico e tutte le successive scadenze, sino a pubblicazione degli elenchi cronologici definitivi.

Il bando agevola i seguenti interventi:

–          per le aziende agricole: la sostituzione di macchine e attrezzature agricole con motore, acquistando beni nuovi;

–          per le aziende industriali, artigianali e commerciali: la sostituzione di macchinari e attrezzature con beni nuovi;

–          per tutte le aziende: la riduzione o l’eliminazione dei rischi legati all’esposizione ad agenti biologici, chimici, cancerogeni e sostanze pericolose; la bonifica e lo smaltimento dell’amianto, con successivo rifacimento delle coperture.

Si evidenzia inoltre che:

–          per ogni macchina o attrezzatura acquistata, è obbligatoria la sostituzione di un bene posseduto dall’azienda almeno dal 31/12/2021;

–          per le aziende industriali, artigianali e commerciali, è obbligatoria la rottamazione del bene sostituito;

–          per le aziende agricole, a seconda della tipologia della macchina o attrezzatura sostituita (CEE o non CEE), è ammessa la permuta del bene dismesso;

–          non possono partecipare al bando le aziende che non sono soggette all’obbligo di contribuzione INAIL.

Il contributo viene assegnato in base a diversi requisiti (fra i quali il rispetto dei requisiti di sicurezza sul lavoro) e all’inserimento in graduatoria, che avverrà in base alle risorse disponibili e all’ordine cronologico di presentazione delle domande, attraverso il meccanismo del cosiddetto “Click Day“.

ENASARCO: Massimali e minimali 2025

Sono stati aggiornati gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali applicabili dal 01.01.2025.

I contributi devono essere corrisposti avendo riguardo alle provvigioni maturate nel singolo trimestre, assumendo rilevanza il criterio della competenza (e non invece il criterio della cassa).

Il calcolo dei contributi dovuti varia a seconda della forma di esercizio dell’attività:

–          in caso di svolgimento dell’attività in forma di ditta individuale e di società di persone commerciale (Snc o Sas), trova applicazione un minimale contributivo e  un massimale provvigionale annuo;

–          in caso di svolgimento dell’attività in forma di società di capitali (tipicamente nella veste giuridica di Srl), non trova applicazione alcun minimale o massimale.

L’aliquota contributiva Enasarco applicabile dalla casa mandante a tutte le somme dovute all’agente in dipendenza del rapporto di agenzia è rimasta invariata rispetto all’anno scorso ed è pari al 17%, di cui l’8,5% a carico della casa mandante e l’8,5% a carico dell’agente.

Diversamente, dal 01.01.2025, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono stati rideterminati come segue:

–          per quanto riguarda gli agenti plurimandatari, il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è fissato in misura pari a € 30.057, mentre il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia ammonta a € 507;

–          con riferimento agli agenti monomandatari il massimale provvigionale annuo è fissato in misura pari a € 45.085; invece, il minimale contributivo annuo il rapporto di agenzia è pari a € 1.011.

Obbligo di tracciabilità delle spese per omaggi e di rappresentanza

A seguito dell’entrata in vigore della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025), per le società le spese di rappresentanza e quelle per omaggi divengono deducibili (ai fini del reddito d’impresa e della base imponibile IRAP) solo se sostenute con strumenti tracciabili.

Pertanto, le spese di rappresentanza e per omaggi saranno deducibili:

– nei limiti quantitativamente già previsti dalle normative fiscali di riferimento;

– solo se il pagamento è stato eseguito con mezzi tracciati.

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’anno di imposta 2025.

Obbligo di tracciabilità delle spese di trasferta

A seguito dell’entrata in vigore della L. 207/2024 (legge di bilancio 2025) sono divenuti operativi dal periodo d’imposta 2025, i nuovi obblighi di tracciabilità delle spese di trasferta e di rappresentanza, applicabili ai fini sia della determinazione dei redditi d’impresa e di lavoro autonomo, sia del calcolo della base imponibile IRAP.

Nello specifico è stato previsto l’obbligo di pagamento con strumenti tracciabili per le spese di :

– vitto;

– alloggio;

– viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente;

– rimborsi analitici aventi ad oggetto le succitate spese.

che siano state sostenute dal:

– lavoratore dipendente/collaboratore/amministratore per spese di trasferta e rimborsate dal datore di lavoro;

– lavoratore autonomo e riaddebitate al committente

affinchè:

– le spese in parola, rimborsate dal datore di lavoro al dipendente/collaboratore/amministratore siano deducibili in capo all’impresa;

– i rimborsi delle spese per trasferte non concorrano a formare reddito in capo al dipendente/collaboratore/amministratore;

– le spese riaddebitate analiticamente al committente da parte del lavoratore autonomo non concorrano a formare reddito per quest’ultimo.

 Per agevolarne la comprensione si riassume l’argomento nella seguente tabella: 

 Fattispecie

Descrizione

 

 

 

 

 

Spese sostenute da dipendenti/collaboratori/amministratori/lavoratori autonomi

rimborsate dall’impresa o dal lavoratore autonomo

I pagamenti  eseguiti con metodi tracciabili non concorrono a formare reddito in capo ai dipendenti/collaboratori/amministratori/lavoratori autonomi quali rimborsi spese relativi a trasferte/incarichi per:

– vitto;

– alloggio;

– viaggio e trasporto effettuati mediante taxi o noleggio con conducente;

– rimborsi analitici aventi ad oggetto le succitate spese.

Modalità di pagamento

Esecuzione dei pagamenti attraverso l’ utilizzo di mezzi tracciabili:

– versamento su conto bancario o postale;

– carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari(ai sensi art. 23 del D.lgs. n. 241/ 1997).

Deducibilità della spesa in capo all’impresa/lavoratore autonomo

Le spese rimborsate per vitto e alloggio, spese per viaggi e trasporti, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, rimborsi analitici delle medesime spese, solo se sostenute con mezzi tracciabili da dipendenti/collaboratori/amministratori/lavoratori autonomi, sono deducibili dal reddito d’impresa/reddito di lavoro autonomo e dalla base imponibile IRAP.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’anno di imposta 2025.

 

 

 

 

 

 

 

Spese sostenute dal lavoratore autonomo e riaddebitate analiticamente al committente

Anche per gli esercenti arti e professioni, viene previsto che le spese relative a:

– vitto;

– alloggio;

– viaggi e trasporti effettuati mediante taxi o noleggio con conducente;

addebitate analiticamente al committente, se eseguite con strumenti tracciabili non concorrono a formare reddito.

Modalità di pagamento

Esecuzione dei pagamenti attraverso l’ utilizzo di mezzi tracciabili:

– versamento su conto bancario o postale;

– carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari (ai sensi art. 23 del D.lgs. n. 241/ 1997).

Deducibilità della spesa in capo al lavoratore autonomo

Le spese riaddebitate analiticamente al committente per vitto e alloggio, spese per viaggi e trasporti, effettuati mediante taxi o noleggio con conducente, non concorrono a formare reddito.

Decorrenza

Le nuove disposizioni si applicano a decorrere dall’anno di imposta 2025.

  

Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti

Il recente Decreto Milleproroghe ha differito l’originario termine del 13.02.2025 al prossimo 14.04.2025, data entro la quale per tutti gli operatori e quindi anche per coloro che non sono obbligati ad iscriversi a RENTRI, sono in vigore i nuovi modelli di Formulario di identificazione del rifiuto (F.I.R.) e di registro di carico e scarico rifiuti, da vidimare e stampare tramite il portale web RENTRI.

Pertanto i “vecchi” modelli di FIR e di registro di carico e scarico non potranno essere più utilizzati, anche se già vidimati.

Tutti i produttori emettono il FIR con i nuovi modelli cartacei.

Come detto, l’utilizzo dei nuovi modelli è obbligatorio anche per i soggetti non iscritti, che dovranno registrarsi, prima di emettere il primo FIR, sul portale RENTRI nell’area riservata “Produttori di rifiuti non iscritti”.  Il formulario può essere emesso e compilato a cura del trasportatore, a seguito di richiesta del produttore o del detentore.

Dal 14.04.2025 i produttori di rifiuti con più di 50 dipendenti, per i quali ricordiamo esser già necessaria l’iscrizione al RENTRI, sono obbligati alla tenuta del registro di carico-scarico in formato digitale.

Il registro tenuto in modalità digitale deve essere vidimato digitalmente utilizzando il servizio delle Camere di commercio accessibile tramite il RENTRI. Per la tenuta in formato digitale, gli operatori possono utilizzare:

• i propri sistemi gestionali;

• i servizi di supporto messi a disposizione dal RENTRI per coloro che non dispongono di sistemi gestionali.

Il registro deve essere tenuto, o reso accessibile, presso ogni unità locale ove vengono svolte le attività che determinano l’obbligo.

La trasmissione dei dati del registro di carico e scarico deve essere effettuata con cadenza mensile, entro la fine del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l’annotazione sul registro locale.

Nuovi Codici ATECO

L’ATECO è la classificazione delle attività economiche sviluppata dall’ISTAT. Dal 01.01.2025 è entrata in vigore una nuova classificazione ATECO che verrà adottata operativamente a partire dal 01.04.2025 e che andrà a sostituire la precedente classificazione ATECO 2007 – aggiornamento 2022.

La nuova classificazione dovrà essere utilizzata per tutti gli adempimenti non solo di natura statistica, ma anche di natura amministrativa e fiscale. 

Unioncamere, in collaborazione con il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, sta lavorando all’implementazione della nuova codifica ATECO nel Registro delle Imprese e, a partire dal 01.04.2025, il processo di riclassificazione sarà automatico e le imprese interessate riceveranno una notifica dalla Camera di Commercio di appartenenza. 

La riclassificazione e la visura aggiornata saranno disponibili gratuitamente tramite l’app Impresa Italia e per garantire una transizione graduale la visura camerale riporterà, per un periodo transitorio, sia i nuovi codici ATECO che quelli precedenti.

Riordino delle detrazioni IRPEF

RIORDINO DELLE DETRAZIONI IRPEF

La legge 30.12.2024 n. 207 (Legge di bilancio 2025), con decorrenza 01.01.2025 ha previsto un riordino delle detrazioni IRPEF per carichi di famiglia, per oneri e per interventi di recupero edilizio.

Viene fissato un tetto massimo di spese detraibili annuali per i contribuenti con reddito annuale superiore ad € 75.000. La modalità di determinazione della spesa detraibile massima annuale tiene conto del reddito conseguito e del numero di figli fiscalmente a carico nello stesso nucleo familiare.

Nel dettaglio, l’importo base massimo delle spese detraibili sarà:

-di € 14.000, per chi ha un reddito complessivo da € 75.000 ad € 100.000;

-di € 8.000, per chi ha un reddito complessivo superiore ad € 100.000.

Tale importo base dovrà poi essere moltiplicato per un coefficiente variabile in relazione ai figli fiscalmente a carico come segue:

-0,50 se nel nucleo familiare non ci sono figli fiscalmente a carico;

-0,70 se nel nucleo familiare è presente un figlio fiscalmente a carico;

-0,85 se nel nucleo familiare sono presenti due figli fiscalmente a carico;

-1 se nel nucleo familiare ci sono più di due figli fiscalmente a carico oppure un figlio disabile.

Sono previste tuttavia delle esclusioni per determinate spese che non sono soggette ai limiti menzionati:

– le spese sanitarie detraibili dall’IRPEF nella misura del 19% per importi che eccedono la franchigia di € 129,11;

– gli interessi per mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per l’acquisto dell’abitazione principale;

– gli interessi passivi e gli altri oneri dei mutui ipotecari contratti fino al 31.12.2024 per la costruzione e la ristrutturazione edilizia dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale;

– gli interessi passivi e gli altri oneri pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari contratti fino al 31.12.2024;

– le spese sostenute fino al 31.12.2024 con detrazione fruita in più anni. A titolo esemplificativo sono escluse dal nuovo sistema di calcolo delle detrazioni le spese sostenute fino al 31.12.2024 per gli interventi volti al recupero del patrimonio edilizio;

– i premi di assicurazione detraibili in forza di contratti stipulati fino al 31.12.2024;

– le somme investite nelle start up e nelle pmi innovative.

Non sono interessati da tali novità i soggetti con reddito annuale inferiore o pari ad € 75.000.

Tali limitazioni co-esistono con quelle previste ai sensi c. 3-bis DPR 917/1986 che prevedono:

– per redditi superiori ad € 120.000 ma inferiori a € 240.000 le detrazioni spettano per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di € 240.000, diminuito del reddito complessivo ed € 120.000;

-per redditi superiori a € 240.000 le detrazioni non spettano.

RIORDINO DETRAZIONI IRPEF PER CARICHI DI FAMIGLIA

Il riordino delle detrazioni per familiari a carico in vigore dal 01.01.2025 introduce le seguenti novità:

– spettano le detrazioni per figli fiscalmente a carico in relazione ai figli di età pari o superiore a 21 anni, ma inferiore a 30 anni. Spettano in ogni caso le detrazioni se i figli sono disabili.

(Non ci sono novità in relazione al limite di reddito per poter essere considerati familiari fiscalmente a carico, ovvero reddito complessivo annuo non superiore a € 4.000 in relazione a figli di età non superiore a 24 anni e reddito complessivo annuo non superiore a € 2.840,51 in relazione a figli di età superiore a 24 anni).

– sono state abolite le detrazioni per altri familiari a carico diversi dagli ascendenti conviventi. Restano, pertanto, salve le detrazioni per gli ascendenti (genitori o nonni), ma sono abolite le detrazioni per coniuge legalmente ed effettivamente separato, nipoti, fratelli, sorelle, generi, nuore e suoceri.

– sono state abolite le detrazioni dei familiari a carico all’estero per i cittadini extracomunitari.

 

Detrazioni lavori edilizi 2025

Le disposizioni contenute nell’art. 1 commi da 54 a 56 Legge 207/2024 hanno previsto un riordino delle detrazioni per interventi edilizi. Proponiamo di seguito, le novità introdotte con decorrenza anno di imposta 2025, distinte per ciascuna tipologia di intervento:

BONUS “BARRIERE ARCHITETTONICHE”

Non vi sono variazioni rispetto a quanto già previsto.

Spetta quindi fino al 2025 la detrazione del 75% delle spese documentate finalizzate al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

BONUS MOBILI

Il bonus è confermato anche per il 2025, con la medesima aliquota (50%) e il medesimo ammontare complessivo di spesa agevolabile (euro 5.000) previste nel 2024.Mantenendo la possibilità per coloro che hanno sostenuto spese di cui al comma 1 dell’art. 16-bis del Tuir a partire dal 1° gennaio dell’anno precedente di portare in detrazione per dieci quote annuali costanti il 50% della spesa relativa a mobili ed elettrodomestici.

BONUS RISTRUTTURAZIONE STRAORDINARIA

La prima significativa modifica all’art. 16-bis del TUIR, prevede la riduzione dell’aliquota dal 50% al 30% e il tetto massimo di spesa da € 96.000 a € 48.000 dal 01.01.2025 al 31.12.2033. Tuttavia, viene previsto che provvisoriamente l’aliquota applicabile per il 2025 sia del 36% e al 30% solo per gli anni 2026 e 2027, mantenendo il massimale di spese agevolabile di euro 96.000.

Ulteriore deroga nel caso in cui gli interventi siano sostenuti sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale: le detrazioni non subiscono la riduzione di aliquota al 36% per le spese sostenute nell’anno 2025 (e quindi rimangono al 50%) e vengono fissate al 36% per le spese negli anni 2026 e 2027.

ECOBONUS

Anche per il cd “Ecobonus”, disciplinato dall’art. 14 del DL 63/2013, con l’aggiunta del comma 3-quinquies, pur mantenendo invariati i massimali di detrazione a seconda della tipologia di intervento, viene prevista una riduzione delle aliquote per gli anni 2025, 2026 e 2027 ma con la riduzione dell’aliquota fissa dal 65% al 36% per l’anno 2025, e dal 65% al 30% per gli anni 2026 e 2027. Vengono escluse dalla possibilità di usufruire della detrazione per il prossimo triennio le spese relative agli interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili.

Così come previsto per i “bonus ristrutturazione e straordinaria” vengono derogate le riduzioni, qualora gli interventi siano sostenuti sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale: detrazione al 50% nel 2025, e al 36% sia per l’anno 2026 che per l’anno 2027.

SISMABONUS

Le stesse modifiche interessano anche le spese per interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, così come disposto dal comma 55 lettera b) numero 2) dell’articolo 1 della Legge di Bilancio, il quale conferma le detrazioni di cui al comma 1 lettera i dell’articolo 16-bis del Tuir, per l’appunto quelle relative alle misure antisismiche, però con aliquota pari al 36% per il 2025, e 30% per 2026 e 2027; vale anche in questo caso l’incremento al 50% nel 2025 e al 36% nel 2026 e 2027 per le spese sostenute dai “titolari del diritto di proprietà o di un diritto reale di godimento per interventi sull’unità immobiliare adibita ad abitazione principale”.

SUPERBONUS

Alcune le modifiche relative al cd “Superbonus”, introdotto dall’art. 119 del DL 34/2020.

L’introduzione del comma 8-bis.2 al sopracitato decreto vincola la detrazione del 65%, aliquota prevista per l’anno 2025 al comma 8-bis.1, ad aver entro il 15 ottobre 2024:

– Presentato la CILA ai sensi del comma 13-ter, se gli interventi sono diversi da quelli effettuati dai condomini;

– Adottato la deliberazione dell’assemblea del condominio che ha approvato l’esecuzione dei lavori e presentata la CILA di cui al comma 13-ter; per interventi effettuati dai condomini;

– Presentato l’istanza per l’acquisizione del titolo abilitativo, se gli interventi comportano la demolizione e ricostruzione degli edifici.

Viene nuovamente introdotta la possibilità, con l’inserimento del comma 8-quinquies, di ripartire la detrazione per le spese sostenute nell’anno solare 2023, in dieci quote annuali presentando una dichiarazione integrativa entro il termine stabilito per la presentazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2024. Qualora dalla dichiarazione integrativa dovesse risultare una maggiore imposta, non verranno applicate sanzioni ed interessi. L’opzione scelta è irrevocabile.

BONUS VERDE

Tale agevolazione non risulta riproposta/prorogata, pertanto, non è più fruibile dall’01.01.2025.

 

Momento di sostenimento delle spese

Aliquota detrazione

Massimale di spesa

Interventi di recupero del patrimonio edilizio art. 16-bis

2025

36%

50% se interventi eseguiti su abitazione principale

96.000

2026

30%

36% se interventi eseguiti su abitazione principale

96.000

2027

30%

36% se interventi eseguiti su abitazione principale

96.000

Dal 2028 al 2033

30%

48.000

Dal 2034

36%

48.000

Ecobonus/Sismabonus

2025

36%

50% se interventi eseguiti su abitazione principale

Invariati rispetto a quanto previsto nel 2024 (per ecobonus limiti in relazione alla tipologia di intervento)

2026

30%

36% se interventi eseguiti su abitazione principale

Invariati rispetto a quanto previsto nel 2024 (per ecobonus limiti in relazione alla tipologia di intervento)

2027

30%

36% se interventi eseguiti su abitazione principale

Invariati rispetto a quanto previsto nel 2024 (per ecobonus limiti in relazione alla tipologia di intervento)

 

Superbonus

2025

65% – condizionato ad adempimenti eseguiti entro il 15/10/2024

A seconda della fattispecie dell’intervento

Bonus barriere architettoniche

2025

75%

50.000 (diminuisce per singola unità se eseguiti su parti comuni di un edificio)

Bonus mobili

2025

50%

5.000

 

LIMITE MASSIMO DI DETRAIBILITA’ 2025 “BONUS EDILIZI” REDDITI SUPERIORI A €75.000

Dal 2025, anche per le spese sostenute per gli interventi che danno diritto alle detrazioni “bonus edilizi” si applicano le novità introdotte dall’art. 1 co. 10 della L. 207/2024 che riguardano i soggetti con redditi complessivamente superiori a € 75.000,00.

Dunque, per i soggetti che sostengono le spese edilizie e che presentano un reddito superiore ad € 75.000, viene applicato un nuovo ammontare massimo di spese detraibili, variabile in base all’ammontare al reddito complessivo e alla composizione del nucleo familiare.

Il parametro “base” è fissato, in spese massime detraibili:

– in euro 14.000 se il reddito complessivo supera i 75.000 euro ma non i 100.000 euro;

– in euro 8.000 se il reddito complessivo supera i 100.000 euro;

A detti parametri vanno applicati i coefficienti come di seguito:

– 0,50 in assenza di figli a carico;

– 0,70 con un figlio a carico;

– 0,80 con due figli a carico;

– 1,00 con più di due figli a carico o almeno un figlio disabile.

Spetta in misura “piena” la detrazione fiscale per i soggetti diversi delle persone fisiche.