Soglia di esenzione fringe benefits a 3.000 euro per lavoratori con figli a carico entro il 31.12.2023

Con riferimento alla nostra circolare n.3 del 11.07.2023 ricordiamo che il Decreto Lavoro ha previsto per il solo anno 2023 e per i soli lavoratori con figli fiscalmente a carico l’innalzamento dell’ordinario limite di esenzione di cui all’art. 51, co.3, terzo periodo del TUIR da 258,23 euro a 3.000 euro annui. Nel limite “potenziato” per espressa previsione di legge potranno rientrare anche il pagamento diretto o il rimborso al lavoratore delle utenze domestiche.

Con la circolare n. 23/E del 1° agosto 2023 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

– il beneficio dell’innalzamento spetta non solo ai titolari di redditi da lavoro dipendente ma anche di redditi assimilati a lavoro dipendente (amministratori);

– l’innalzamento a 3.000 euro non deve essere generalizzato o per categoria omogenea ma può essere riconosciuto anche al singolo lavoratore ad personam;

– per essere fiscalmente a carico i figli devono avere un reddito non superiore a euro 2.840,51 annui, innalzato per i figli di età non superiore a 24 anni a 4.000 euro annui;

– la condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al 31 dicembre di ogni anno e pertanto, trattandosi di un’agevolazione spettante per il solo anno d’imposta 2023, sarà necessario verificare il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2023;

Modalità applicative

Per quanto riguarda le modalità applicative, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

– l’applicazione della misura è subordinata alla dichiarazione da parte del lavoratore al datore di lavoro di averne diritto, indicando il codice fiscale del figlio o dei figli a carico mediante apposita dichiarazione (un fac-simile è reso disponibile dallo studio);

– i lavoratori per i quali dovesse venir meno in corso d’anno il presupposto del figlio a carico, sono tenuti a darne prontamente comunicazione al sostituto d’imposta: in tale ipotesi, il datore di lavoro procederà al recupero del beneficio non spettante dagli emolumenti corrisposti nei periodi di paga successivi a quello nel quale è resa la comunicazione e, comunque, entro i termini di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno o di fine rapporto, nel caso di cessazione dello stesso nel corso del 2023.

Lavoratori senza figli a carico
Per espressa previsione di legge e come chiarito dalle Entrate per i lavoratori senza figli a carico continuerà a trovare applicazione l’ordinario regime di esenzione previsto dall’art. 51, co. 3, del TUIR, ovvero quello di 258,23 euro.

 

Il Registro dei titolari effettivi e i conseguenti obblighi di comunicazione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’atteso decreto ministeriale, il 9 ottobre 2023 è ufficialmente operativo il Registro dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica (Srl, Spa, Sapa e società cooperative) e di persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche), nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema. Il termine, quindi, scadrebbe l’8 dicembre 2023, ma, trattandosi di giorno festivo, slitta a lunedì 11 dicembre 2023.

Le imprese con personalità giuridica e le persone giuridiche private con costituzione successiva al 9 ottobre (data di pubblicazione del DM) provvedono alla comunicazione entro 30 giorni dalla iscrizione nei registri. Analogamente, trust e istituti giuridici affini costituiti successivamente alla stessa data, provvedono entro 30 giorni dalla loro costituzione.

Variazioni rispetto ai dati e alle informazioni sul titolare effettivo (ovvero della persona fisica alla quale, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo) devono essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell’atto. Con cadenza annuale è necessario confermare dati e informazioni già trasmesse, entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall’ultima della loro variazione o dall’ultima conferma. La conferma potrà essere presentata, per le società di capitali, contestualmente all’adempimento del deposito del bilancio, allegata alla relativa pratica.

La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall’obbligato (ovvero, ad esempio, dagli amministratori di società di capitali), deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico, che potrà essere l’obbligato stesso o un intermediario abilitato. Non è prevista la possibilità di delegare la firma dell’adempimento ad un professionista (che, comunque, potrà supportare l’obbligato nell’invio della pratica).

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è punita (ai sensi dell’art. 2630 c.c.) con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (in capo a ciascun soggetto obbligato ex art. 5 della L. 689/1981). Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Lo Studio rimane a disposizione per la consulenza e gli adempimenti del caso.

Contributi alle imprese per gli eventi calamitosi di luglio ed agosto 2023

L’Assessore regionale con delega alla Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia, con Decreto del 18.09.2023, ha stabilito le modalità di presentazione della ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e della richiesta di contributo per le prime misure di immediato sostegno alla popolazione ed alle attività economiche. La ricognizione non è un semplice atto formale, assolve, oltre alle necessità di verifica dei danni causati dai predetti eventi, requisito essenziale per accedere ad eventuali ulteriori contributi finanziati con risorse statali.

La misura è destinata alle imprese non agricole ed ai professionisti aventi sede legale e/o operativa nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi (elenco allegato alla presente circolare). I soggetti devono possedere l’immobile o l’unità immobiliare danneggiata a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (affitto, usufrutto, comodato).

L’impresa, nel modulo di domanda a fini ricognitivi, indica la totalità dei danni subiti ed individua gli interventi di ripristino necessari ai fini dell’immediata ripresa dell’attività economica suddividendoli in: ripristino funzionale e strutturale dell’immobile danneggiato; ripristino delle relative pertinenze; ripristino di aree e di fondi danneggiati esterni al fabbricato; affitto di altro immobile o soluzione temporanea; ripristino e sostituzione di macchinari od attrezzature danneggiate o distrutte; ripristino o sostituzione d’impianti; acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili; ripristino o sostituzione di arredi dei locali ristoro e relativi elettrodomestici.

Possono essere esposti ai soli fini ricognitivi e per l’assegnazione di eventuali ulteriori risorse le spese per: ricostruzione o acquisto di nuovo immobile previa la demolizione dell’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile; ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, strumentali all’esercizio dell’attività; premi assicurativi per il rischio di danni da eventi naturali versati nel quinquennio precedente all’evento calamitoso.

La definizione dei danni oggetto di ristoro, la dotazione finanziaria, l’intensità e la modalità di concessione dei contributi saranno definiti con provvedimento della Giunta regionale sulla base delle istanze pervenute. In ogni caso il contributo massimo concedibile non supererà i 20.000 Euro e verrà concesso in regime de minimis.

Qualora le imprese richiedenti abbiano ottenuto oppure otterranno indennizzi assicurativi o contributi di altri enti (pubblici e privati), corrisposti per le medesime finalità, tali importi vanno decurtati dalla spesa ammissibile relativa al ristoro in esame.

La ricognizione/domanda va presentata alla Direzione centrale attività produttive e turismo tramite la piattaforma “Istanze on-linedalle ore 10:00 del 26.09.2023 alle ore 16:00 del 26.10.2023. Il legale rappresentante dell’impresa può presentare autonomamente la domanda senza caricare alcun allegato, accedendo con SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta d’Identità Elettronica.

Per ogni sede, legale od operativa, anche facente riferimento ad un’unica attività economica, che abbia subito danni in conseguenza dell’evento calamitoso, deve essere presentata una sola domanda di contributo. In caso di presentazione di più domande per la stessa sede, sarà considerata valida solo l’ultima presentata in ordine cronologico.

Alla chiusura dei termini di presentazione delle domande, i dati raccolti saranno elaborati al fine di ottenere un quadro completo e dettagliato dei danni rilevati sul territorio regionale. Sulla base di questa ricognizione la Giunta regionale stabilirà le modalità e l’intensità del contributo.

I tempi e le modalità di rendicontazione saranno stabiliti con successiva deliberazione della Giunta regionale. Si presume pertanto che saranno comunque necessarie ulteriori disposizioni affinché i ristori vengano erogati.

Incentivo per le assunzioni di giovani under 30

La legge di conversione del decreto Lavoro agevola le assunzioni di giovani under 30 effettuate nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2023.
L’incentivo, cumulabile con altri benefici, consiste nel riconoscimento per 12 mesi di un bonus pari al 60% della retribuzione imponibile del lavoratore interessato.

Datori di lavoro beneficiari
Destinatari delle norme sono i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, inclusi quelli che operano in agricoltura, che assumono giovani che:

A) non hanno compiuto i 30 anni all’atto della instaurazione del rapporto di lavoro;
B) non lavorano e non sono iscritti a corsi di studio o di formazione;
C) sono iscritti al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Misura e funzionamento dell’incentivo
L’incentivo consiste nel riconoscimento per 12 mesi, di un “bonus” pari al 60% della retribuzione imponibile del lavoratore interessato che, deve essere assunto a tempo indeterminato (anche part-time), ovvero con rapporto di apprendistato professionalizzante; in caso di cumulo con altre agevolazioni, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda.

L’agevolazione sarà operativa a seguito circolare INPS di prossima emanazione.

Novità contratti di lavoro a tempo determinato

Viene introdotta una nuova regolamentazione per il ricorso ai rapporti a termine modificando le regole che erano state introdotte dal decreto Dignità nel 2018. 

Come noto il contratto a termine può essere stipulato liberamente per una durata fino a 12 mesi senza indicazione di alcune causale, un eventuale proroga per un massimo di 12 mesi era possibile sono in presenza di specifiche causali che, in pratica, erano di difficile applicazione.

Viene riscritto l’art. 19 del D.lgs. n. 81/2015 condizionando l’apposizione di un termine oltre i 12 mesi alle seguenti motivazioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51;
b) nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a), e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
c) in sostituzione di altri lavoratori

Oltre al fatto che saranno i contratti collettivi a definire le tipologie di causali da adottare per eventuali proroghe oltre i 12 mesi, si fa presente che fino a quando la contrattazione collettiva non si pronunci saranno le parti individuali a motivare il ricorso al prolungamento oltre i 12 mesi di un contratto a termine (ovvero il suo rinnovo). La motivazione, che dovrà essere chiaramente evidenziata nel contratto di lavoro, dovrà riferirsi a esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva. 

 

 

 

 

Soglia di esenzione fringe benefits a 3.000 euro per lavoratori dipendenti con figli a carico

Il D.L 48/2023 prevede l’incremento, per il periodo d’imposta 2023, da euro 258,23 ad euro 3.000, del limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori nonché delle somme erogate o rimborsate agli stessi, anche per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Diversamente dall’anno scorso tale soglia sarà applicabile solamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico! (previa consegna di apposita dichiarazione rilasciata dal lavoratore all’azienda).

Resta invariata la tempistica per l’erogazione di questi fringe benefit, che non potrà andare oltre l’anno 2023 ovvero, secondo il “principio di cassa allargato”, entro il 12 gennaio 2024. Infatti, l’art. 51 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), considera percepiti nell’anno d’imposta anche i compensi in denaro e in natura corrisposti dai datori di lavoro a dipendenti entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Oltre ai fringe benefits ordinari, quali ad esempio i buoni spesa, i buoni benzina, beni e servizi in genere, è possibile riconoscere al lavoratore un fringe benefit pari alle somme da questo sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, energia elettrica e riscaldamento).

Si ricorda, infine, che per questa tipologia di “welfare” non è necessario stipulare alcun accordo vincolante e, soprattutto, non è necessario riconoscere il fringe benefit alla totalità dei lavoratori, ma può essere accordato liberamente, a scelta del datore di lavoro, nei tempi e nei modi che si riterranno opportuni.

Esonero contributivo per le assunzioni di giovani under 36 e donne svantaggiate

La Commissione Europea, con il comunicato stampa del 19 giugno 2023, ha dato il via libera agli incentivi per le assunzioni di giovani con età inferiore ai 36 anni e di donne in condizione di svantaggio, previsti dalle Legge di Bilancio 2023. L’INPS con apposite circolari, ha reso operative le agevolazioni che di seguito si riepilogano.

Esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36

Viene confermato l’esonero per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2023 di soggetti che non hanno compiuto 36 anni e che non abbiano avuto contratti a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa.
In particolare la Legge di Bilancio prevede che per l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore ai 36 anni (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico), i datori di lavoro potranno beneficiare dell’esonero totale dei contributi, per un importo massimo pari a 8.000 euro l’anno (esonero mensile massimo pari 666,66 euro) e per un periodo massimo di 36 mesi.

Il datore di lavoro per potere fruire dell’agevolazione deve trovarsi nelle seguenti condizioni: 

non deve aver proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, 

non deve procedere nei nove mesi successivi all’assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. 

Esonero contributivo donne svantaggiate

Ai datori di lavoro è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui (esonero mensile massimo pari a 666,66 euro), per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato effettuate nel 2023 di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

– donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
– donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
– donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Il beneficio è riconosciuto per 12 mesi se l’assunzione è a tempo determinato ovvero 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato.

 

Riduzione del cuneo fiscale

Il D.L. 48/2023 prevede una riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori, misura che innalza quanto già previsto dalla legge di bilancio 2022.

In particolare, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un aumento dell’ esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, per un totale pari al:

– 6% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro lordi;
– 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro lordi.

La legge prevede che la verifica del rispetto della soglia reddituale debba essere effettuata con riferimento a ciascun mese di paga preso singolarmente (con esclusione della tredicesima): la riduzione della quota dei contributi previdenziali dovuta dal lavoratore può quindi ragionevolmente assumere misura diversa, in base alla retribuzione effettivamente percepita in ciascun mese pertanto può anche accadere che in qualche mese non sia possibile applicarla proprio in seguito al superamento del massimale (ad es. in conseguenza di compensi per lavoro straordinario e/o premi).

L’intervento posto in essere ha l’effetto di incrementare l’importo netto delle buste paga dei lavoratori dipendenti mentre il costo del lavoro per l’azienda non subirà alcuna variazione.

Domande di contributo per le imprese artigiane

Dal 31.03.2023 saranno aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo al Centro Assistenza Tecnica ed Artigianato (CATA) a favore delle imprese artigiane. I contributi sono concessi in regime de minimis, nei limiti delle risorse finanziare disponibili, per i seguenti canali contributivi:

ammodernamento tecnologico, riservato alle imprese iscritte all’Albo Imprese Artigiane da almeno tre anni (e non siano iscritte alla sezione riservata all’artigianato artistico e tradizionale), per investimenti di macchinari, impianti, attrezzature, strumenti, macchine operatrici prive di targa, hardware, software, installazione, assistenza iniziale per corretto utilizzo e personalizzazione di programmi informatici. Il contributo è pari al 40% delle spese sostenute con un minimo di 3.000 Euro ed un massimo di 25.000 Euro;

commercio elettronico, per la creazione od il potenziamento di un sito rivolto al commercio elettronico. Il contributo è pari al 30% (elevato al 40% qualora l’impresa sia giovanile, femminile oppure localizzata in una zona di svantaggio economico) delle spese sostenute con un minimo di 3.000 Euro ed un massimo di 30.000 Euro;

partecipazione a mostre e fiere al di fuori del territorio regionale (estere tutte, italiane solo quelle pubblicate sul calendario fieristico nazionale). Il contributo è pari al 30% (elevato al 40% qualora l’impresa sia giovanile, femminile oppure localizzata in una zona di svantaggio economico) delle spese sostenute con un minimo di 2.000 Euro ed un massimo di 40.000 Euro;

consulenze per l’innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l’organizzazione aziendale. Vengono agevolate le consulenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o al miglioramento degli stessi; realizzazione di sistemi aziendali di assicurazione e gestione della qualità; realizzazione di sistemi aziendali di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro; realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente o di valutazioni ambientali; conformità dei prodotti alle direttive comunitarie. Il contributo è pari al 30% (elevato al 40% qualora l’impresa sia giovanile, femminile oppure localizzata in una zona di svantaggio economico) delle spese sostenute con un minimo di 3.000 Euro ed un massimo di 24.000 Euro;

imprese artigianali di piccolissime dimensioni (massimo 10 dipendenti, 500.000 Euro di valore aggiunto o totale del bilancio), per il sostegno al pagamento di oneri finanziari (interessi passivi su mutui, sugli anticipi, sugli affidamenti, sulle ricevute bancarie, eccetera), le commissioni di garanzia e le consulenze. Il contributo è pari al 50% delle spese sostenute;

nuove imprese, rivolto esclusivamente per le imprese di nuova costituzione, per l’acquisto di macchinari, attrezzature, hardware, software, lavori edili, arredi, piani consulenziali, costi dei dipendenti ed oneri per facilitare l’accesso al commercio elettronico. Le spese possono essere sostenute nei sei mesi antecedenti all’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane e nei successivi 24 mesi. Il contributo è pari al 40% delle spese sostenute (elevato al 50% qualora l’impresa sia giovanile, femminile oppure localizzata in una zona di svantaggio economico) con un minimo di 5.000 Euro ed un massimo di 75.000 Euro;

artigianato artistico e tradizionale, rivolto esclusivamente alle imprese con l’iscrizione presso tale sezione speciale dell’Albo Imprese Artigiane, per l’acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e lavori edili, a patto che il laboratorio sia situato in un centro urbano (dove per centro urbano si intendono le zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici generali comunali). Il contributo è pari al 30% (elevato al 40% qualora l’impresa sia giovanile, femminile oppure localizzata in una zona di svantaggio economico) delle spese sostenute con un minimo di 5.000 Euro ed un massimo di 75.000 Euro.

L’invio delle domande è possibile dalle ore 10:00 del 31.03.2023 e fino alle ore 16:00 del 30.11.2023. Gli incentivi sono concessi e liquidati tramite procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande ed entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di contributo. Per tutte le linee agevolative sono finanziabili le iniziative:

avviate successivamente al primo gennaio dell’anno precedente (quindi dal 01.01.2022);

fino alla presentazione della domanda con contestuale rendiconto del contributo (ossia si concludono entro la data di presentazione della stessa).

Analogamente allo scorso anno, per il 2023 le domande devono essere presentate per via telematica tramite il sistema dedicato online, accessibile dal sito della Regione e da quello del CATA Artigianato FVG, allegando la documentazione prevista. L’accesso alla piattaforma può avvenire attraverso le credenziali SPID o la Carta Nazionale dei Servizi.