Legge di bilancio 2023

Di seguito si riepilogano alcune delle novità in materia fiscale e di agevolazioni contenute nella c.d. Legge di bilancio 2023.

Regime forfettario

A decorrere dal 1° gennaio 2023 il limite dei ricavi/compensi annuali per l’accesso al regime forfettario è stato innalzato a € 85.000 (prima € 65.000). La nuova soglia va verificata con riferimento all’anno precedente in cui si applica il regime; pertanto, un soggetto che nel 2022 ha oltrepassato il previgente limite di € 65.000 ma è rimasto al di sotto degli € 85.000, potrà mantenere il regime forfettario.

In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall’anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l’esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi/compensi superano la soglia di € 100.000. In tal caso:

– ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali;

– ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Aumento dei limiti per la contabilità semplificata e le liquidazioni IVA trimestrali

Vengono incrementati i limiti per l’utilizzo del regime di contabilità semplificata per le imprese di cui all’art. 18 del D.P.R. 600/73 (imprese individuali, società di persone, enti non commerciali). A decorrere dal 2023, detto regime è adottato “naturalmente” qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a:

– € 500.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (anziché € 400.000);

– € 800.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché € 700.000).

L’intervento non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano “naturalmente” il regime di contabilità semplificata (fatta salva l’opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti.

I nuovi limiti si riflettono anche ai fini IVA (anche per gli esercenti arti e professioni) per la possibilità di effettuare le liquidazioni con periodicità trimestrale.

Utilizzo di denaro contante e pagamenti elettronici

A partire dal 1° gennaio 2023, il limite per il trasferimento di denaro contante/titoli al portatore tra soggetti diversi non è più di € 1.999,99 ma di € 4.999,99.

Per i servizi di rimessa di denaro, c.d. “Money transfer”, ossia i trasferimenti mediante intermediario tra soggetti, senza la necessità per questi di aprire un conto corrente, il limite rimane pari a € 1.000.

Rottamazione delle cartelle, stralcio dei singoli carichi e definizione agevolata degli avvisi bonari

E’ stato previsto:

– per le cartelle esattoriali, una rottamazione dei ruoli (salve le imposte) affidati alla riscossione dal 01.01.2000 sino al 30.06.2022, previa richiesta di parte entro il 30.04.2023;

– per i debiti di importo residuo fino a € 1.000, al 01.01.2023, risultanti dai carichi affidati alla riscossione, l’annullamento automatico alla data del 31.03.2023 (stralcio completo);

– per gli avvisi bonari, una riduzione delle sanzioni (dal 10% al 3%) sui controlli relativi ai periodi d’imposta 2019, 2020, e 2021;

– per gli avvisi bonari, la possibilità di ricalcolo dei piani di rateazione in corso (a prescindere dal periodo d’imposta cui si riferiscono) applicando al debito residuo per imposte la sanzione del 3% (in luogo del 10%).

Esenzione IRPEF coltivatori diretti/IAP

Confermata l’estensione anche per il 2023 dell’esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Riduzione IVA applicabile al pellet

Per il solo anno 2023, l’aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in deroga all’aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.

Aliquota IVA prodotti igiene femminile e infanzia

Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili, l’aliquota IVA è ridotta dal 10% al 5%. È introdotta l’aliquota IVA del 5% per:

– il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;

– le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);

–  i pannolini per bambini;

–  i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Confermati i sostegni per i rincari dei costi energetici per dicembre 2022 ed il primo trimestre 2023

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico il Governo è intervenuto a più riprese con specifiche agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica e gas naturale.

Un primo intervento è avvenuto in sede di conversione del Decreto Aiuti-quater dove vengono confermate le citate agevolazioni anche per il mese di dicembre 2022, prevedendo inoltre il differimento dell’utilizzo in compensazione al 30.09.2023 (in precedenza era il 30.06.2023). Con la Legge di bilancio 2023 vengono confermate tutte le agevolazioni anche per il primo trimestre 2023, potenziando le aliquote:

Soggetti

Percentuale del credito d’imposta

I trimestre 2022

II trimestre 2022

III trimestre 2022

ottobre-novembre 2022

dicembre 2022

I trimestre 2023

Imprese energivore

20%

25%

40%

40%

45%

Imprese non energivore

15%

30%

30%

35%

Imprese gasivore

10%

25%

40%

40%

45%

Imprese non gasivore

I nuovi crediti in esame sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31.12.2023 oppure sono cedibili entro il 31.12.2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Si invita a consultare la nostra circolare n. 20 del 19.12.2022 per i codici tributo relativi all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati sino al dicembre 2022; alla data odierna non sono stati ancora stabiliti i codici tributo per la compensazione dei crediti che matureranno durante il primo trimestre 2023.

Buoni benzina detassati fino a 200 euro per tutto il 2023

Per l’anno 2023, i datori di lavoro privati hanno la possibilità di cedere a titolo gratuito buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti esenti da imposizione fiscale nel limite di euro 200 per ciascun lavoratore.

Tale valore, fino a euro 200, non deve essere considerato al fine del raggiungimento del limite di esenzione di euro 258,23 annuo per i beni e servizi prestati ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR pertanto è da considerarsi aggiuntivo e non va ad “intaccare” tale limite.

In sintesi per l’anno 2023 si potrà erogare:

– buono benzina D.L. 5/2023 fino a euro 200 appena introdotto,
– beni e servizi art. 51, co.3, TUIR per l’eventuale ulteriore buono benzina fino a euro 258,23,

per un totale di euro 458,23, esenti da imposizione fiscale e contributiva.

Legge di Bilancio 2023 (N. 197/2022)

Taglio del cuneo fiscale per i lavoratori

La legge di Bilancio 2023 prevede una riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori, misura analoga a quella adottata nel 2022 (art. 1, comma 281).
In particolare, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al:

– 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro lordi;
– 3% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro lordi.

In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

L’intervento posto in essere ha l’effetto di incrementare l’importo netto delle buste paga dei lavoratori dipendenti mentre il costo del lavoro per l’azienda non subirà alcuna variazione.

Esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36

Viene confermato l’esonero per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2023 di soggetti che non hanno compiuto 36 anni e che non abbiano avuto contratti a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa.
In particolare la Legge di Bilancio prevede che per l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore ai 36 anni (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico), i datori di lavoro potranno beneficiare dell’esonero totale dei contributi, per un importo massimo pari a 8.000 euro l’anno e per un periodo massimo di 36 mesi.

Esonero contributivo donne svantaggiate

Viene confermato l’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate previsto dalla legge di Bilancio 2021.
In particolare, ai datori di lavoro è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato effettuate nel 2023 di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

– donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
– donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
– donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Il beneficio è riconosciuto per 12 mesi se l’assunzione è a tempo determinato ovvero 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato.

Esonero contributivo per l’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza

Viene istituito un beneficio contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono beneficiari del reddito di cittadinanza.
In particolare viene riconosciuto, ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato percettori del reddito di cittadinanza, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero spetta anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, mentre sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.
Il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’efficacia degli esoneri contributivi è subordinata all’autorizzazione della commissione europea e pertanto non immediatamente fruibile.

Ordinanza urgente n.1/2025 sull’attività lavorativa nel settore agricolo e florovivaistico, nei cantieri edili e stradali e nelle cave in condizioni di esposizione prolungata al sole

Con ordinanza regionale n.1/2025 del 02/07/2025 è fatto divieto di lavorare in condizioni di esposizione prolungata al sole, dalle ore 12:30 alle ore 16:00, con efficacia dal 3 luglio 2025 e fino al 15 settembre 2025, sull’intero territorio regionale nelle aree o zone interessate dallo svolgimento di attività lavorativa nei settori:

– agricolo e florovivaistico;

– cantieri edili e stradali; 

– cave;

qualora nonostante l’adozione di specifiche misure di prevenzione, come previste dalle «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare», lo stress da calore comporti rischi rilevanti per la salute dei lavoratori, limitatamente ai soli giorni in cui la mappa del rischio indicata sul sito https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/ riferita a: «lavoratori esposti al sole» con «attività fisica intensa» ore 12:00, segnali un livello di rischio «ALTO» e, più specificatamente, sul sito https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro

Al punto 3 dell’ordinanza viene specificato che “in tutte le lavorazioni all’aperto e nelle lavorazioni che avvengono in ambienti chiusi non climatizzati, ove le condizioni termiche siano influenzate dalle condizioni meteoclimatiche esterne, è raccomandato il rispetto delle «Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare».

Incentivi regionali per l’assunzione 2025

1. Contributi per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato
L’amministrazione regionale prevede l’erogazione di un contributo a favore dei datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato A TEMPO INDETERMINATO anche a tempo parziale non inferiore al 70%, le seguenti categorie di lavoratori residenti in Friuli Venezia Giulia:

1. Donne disoccupate da almeno 4 mesi consecutivi;
2. Persone disoccupate da almeno 12 mesi consecutivi;
3. Persone disoccupate da almeno 6 mesi consecutivi che abbiano aderito al Programma Nazionale Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori (Programma GOL);
4. Persone disoccupate che abbiano richiesto l’anticipo della NASpI per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di una cooperativa;
5. Soggetti a rischio disoccupazione sospesi con ricorso a cig straordinaria e/o contratto di solidarietà che alla data di assunzione siano disoccupati;
6. Giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni disoccupati da almeno 4 mesi consecutivi.

Per disoccupato si intende chi, privo di impiego, ha dichiarato in forma telematica la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato presso uno dei centri per l’impiego regionali. L’anzianità di disoccupazione decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità all’impiego; pertanto, è di fondamentale importanza che il lavoratore sia regolarmente iscritto.
L’ammontare del contributo è pari ad € 5.000.

2. Contributi per l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato
L’amministrazione regionale prevede l’erogazione di un contributo a favore dei datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro subordinato A TEMPO DETERMINATO (non inferiore a 6 mesi) anche a tempo parziale non inferiore al 70%, la seguente categoria di lavoratori residenti in Friuli Venezia Giulia:

1. Persone che hanno compiuto il sessantesimo anno di età e sono disoccupate da almeno 4 mesi consecutivi.

L’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, anche parziale non inferiore al 70%, di durata non inferiore a dodici mesi di:

2. donne disoccupate da almeno 4 mesi consecutivi,
3. giovani di età compresa tra i 18 e 35 anni disoccupati da almeno 4 mesi consecutivi.

Per disoccupato si intende chi, privo di impiego, ha dichiarato in forma telematica la propria disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed ha sottoscritto il patto di servizio personalizzato presso uno dei centri per l’impiego regionali. L’anzianità di disoccupazione decorre dalla data di rilascio della dichiarazione di immediata disponibilità all’impiego, pertanto è di fondamentale importanza che il lavoratore sia regolarmente iscritto.
L’ammontare del contributo è pari ad € 2.500.

3. Contributi per la trasformazione di contratti di lavoro precario in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato
L’amministrazione regionale prevede l’erogazione di un contributo a favore dei datori di lavoro per la stabilizzazione dei contratti precari e la trasformazione in contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato, anche parziale non inferiore al 70%, di contratti di lavoro subordinati a tempo determinato.

Gli interventi sono ammissibili a contributo a condizione che riguardino lavoratori che al momento della stabilizzazione o della presentazione della domanda risultano essere in una condizione occupazionale precaria ovvero nei 5 anni precedenti hanno prestato la loro opera, per un periodo complessivamente non inferiore a 360 giorni, in esecuzione delle seguenti tipologie contrattuali:

1) contratto di lavoro subordinato a tempo determinato;
2) contratto di lavoro intermittente;
3) contratto di formazione e lavoro;
4) contratto di inserimento;
5) contratto di collaborazione coordinata e continuativa;
6) contratto di lavoro a progetto;
7) contratto di lavoro interinale;
8) contratto di somministrazione di lavoro;
9) contratto di apprendistato

Ai fini della verifica del requisito della condizione occupazionale precaria si prendono a riferimento i periodi di vigenza dei contratti e si sommano in termini di giorni.
L’ammontare del contributo è pari ad € 5.000.

La domanda è predisposta e presentata dallo studio (previa presentazione del mod. C2 storico da parte del lavoratore) solo ed esclusivamente per via telematica tramite l’apposito applicativo informatico della regione a pena di inammissibilità, anteriormente all’assunzione ovvero anche successivamente all’assunzione, purché entro il giorno 15 del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato.

Auto aziendali ad uso promiscuo: cambia la tassazione dal 2025

La legge di Bilancio 2025 modifica il trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo. A partire dal 1° gennaio, al fine di incentivare la diffusione di autovetture con minor impatto ambientale, vengono, infatti, ridefinite le percentuali da applicare alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui moltiplicata per il costo desumibile dalle tabelle ACI. La nuova formulazione andrà a penalizzare tutti gli autoveicoli non elettrici o ibridi, per i quali indipendentemente dalla classe di emissione CO2 la tassazione salirà per tutti al 50%

Autovettura ad uso promiscuo: aspetti fiscali e contributivi per il lavoratore
L’assegnazione dell’auto al dipendente determina in capo allo stesso un compenso in natura da esporre in cedolino e assoggettare a contribuzione e tassazione.
Tale benefit viene calcolato in misura percentuale diversa dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base dei costi chilometrici desumibili dalle tabelle ACI, al netto dell’eventuale corrispettivo posto a carico del dipendente.

Autovetture assegnate fino al 31 dicembre 2024
Per tali autovetture, indipendentemente dal tipo di alimentazione, trova applicazione la formulazione attuale del TUIR che valorizza la percentuale in base alla classe di emissione CO2 del veicolo.

Autovetture assegnate dal 1° gennaio 2025
L’art. 7 della legge di Bilancio 2025 prevede la modifica della lettera a) dell’ art. 51, co. 4 del TUIR prevedendo per gli autoveicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, un nuovo sistema di valorizzazione convenzionale collegato all’alimentazione del veicolo.
In particolare, fermo restando il limite di percorrenza convenzionale di 15.000 km su base annua, occorrerà distinguere la tipologia di veicoli in base a tre nuove fasce, con altrettante percentuali di tassazione:

Le novità in materia di LAVORO in vigore dal 12/01/2025

Il Ddl Lavoro collegato alla legge di Bilancio introduce norme di semplificazione e regolazione, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti, dell’adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali; di seguito le principali novità. 

Risoluzione per assenza ingiustificata
L’art. 19 stabilisce che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione all’ispettorato e il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore senza che sia necessario applicare la disciplina sulle dimissioni telematiche. Dunque, in tale caso, il lavoratore non potrà richiedere la NASPI.
La disposizione non trova applicazione se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.

Somministrazione di lavoro e tempo determinato
L’art. 10 prevede l’esclusione nel computo del tetto del 30% previsto per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato rispetto al totale dei contratti a tempo indeterminato nei seguenti casi:

1. lavoratori over 50;
2. lavoratori assunti:
– per l’avvio di nuove attività,
– da imprese start up innovative,
– per lo svolgimento di attività stagionali,
– per specifici programmi e spettacoli televisivi o radiofonici,
– per sostituire lavoratori assenti;
3. lavoratori assunti dall’Agenzia per il lavoro a tempo indeterminato.

È, infine, precisato che siano esclusi dall’obbligo di causali i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulati con soggetti disoccupati che godano da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali e con lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.

Durata del periodo di prova
L’art. 13 ridefinisce il periodo di prova dei contratti a tempo determinato stabilendo criteri univoci per la durata.
La nuova norma prevede che dal 12.01.2025, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato è fissata in un (1) giorno di effettiva prestazione ogni quindici (15) giorni di calendario di durata del contratto.
In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due (2) giorni né superiore a quindici (15) giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.

Smart working
L’art. 14 prevede che il datore di lavoro comunichi, in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine del lavoro agile entro cinque giorni dalla data di avvio o termine del periodo.

Attività stagionali
L’art. 11 specifica che oltre alle attività indicate nel D.P.R. n. 1525/1963 si intendono stagionali le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa secondo quanto previsto dai contratti collettivi.

Cassa integrazione e attività lavorativa
Viene riconosciuta la possibilità per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attività di lavoro in forma subordinata o autonoma, salvo dover comunicare tempestivamente all’INPS l’inizio della nuova attività. Durante lo svolgimento di tale attività il lavoratore perde il diritto al trattamento di integrazione salariale.

Conciliazioni telematiche
Con l’art. 20 viene introdotta una semplificazione per la conciliazione in materia di lavoro. Tali procedimenti potranno svolgersi in modalità telematica mediante collegamenti audiovisivi.

Contratto a causa mista
L’art. 17 prevede l’introduzione di un contratto ibrido, a causa mista, con la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo.

Sicurezza sul lavoro
Il decreto prevede all’art. 1 una serie di novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
– nell’ambito della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente viene riconosciuta la possibilità di svolgere visite mediche preventive per valutare l’idoneità alla mansione specifica anche in fase pre-assuntiva;
– l’opportunità se svolgere le visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenze superiori a sessanta giorni continuativi, viene valutata dal medico competente (lett. d, punto 1.3);
– sempre nell’ambito della sorveglianza sanitaria viene introdotta la possibilità per il medico competente di evitare la ripetizione di esami clinici e diagnostici già effettuati risultanti dalla cartella clinica del lavoratore.

Proroga del termine di scadenza per la presentazione di domande di contributo CATA artigianato FVG 2024

Si rende noto che la Giunta regionale con deliberazione n. 1702 del 14/11/2024 ha prorogato il termine di scadenza per la presentazione delle domande di contributo e della contestuale rendicontazione della spesa dal 30 novembre 2024 al 31 dicembre 2024.

I canali contributivi interessati sono i seguenti:

Dichiarazione di intento 2025

L’esportatore abituale che intende avvalersi della facoltà di acquistare beni e servizi senza applicazione dell’IVA deve predisporre la dichiarazione di intento e trasmetterla per via telematica all’Agenzia delle Entrate.

La compilazione della dichiarazione di intento può riferirsi a una singola operazione oppure riguardare una o più operazioni sino a un dato importo del plafond disponibile. In questo secondo caso, nel modello deve essere riportato l’anno di riferimento (es. 2025) e, come detto, l’importo fino a concorrenza del quale si intende acquistare senza applicazione dell’IVA.

Si consiglia di trasmettere già dal mese di dicembre o nei primi giorni di gennaio le dichiarazioni di intento per l’anno 2025.