Modifica alla modalità di calcolo del limite triennale “de minimis”

I recenti regolamenti comunitari hanno introdotto modifiche importanti (si veda nostra circolare numero 1 del 10.01.2024), aumentando il limite triennale degli aiuti de minimis a 300.000 Euro. Questo significa che gli aiuti concessi a un’unica impresa, in un periodo di tre anni, sotto questa soglia, sono considerati non soggetti all’obbligo di notifica alla Commissione Europea.

Una delle modifiche più significative riguarda il metodo di calcolo del limite de minimis, ora basato su un periodo mobile di tre anni solari. Questo approccio, nelle intese del legislatore comunitario, vorrebbe semplificare la verifica del rispetto della soglia massima degli aiuti concedibili.

Per illustrare come il nuovo calcolo basato su tre anni solari possa influenzare la concessione degli aiuti, consideriamo il seguente esempio:

2021: l’impresa riceve un aiuto de minimis di 100.000 Euro il 15 giugno 2021;

2022: riceve un ulteriore aiuto di 100.000 Euro il 10 marzo 2022.

2024: l’impresa prevede di ricevere un nuovo aiuto di 120.000 Euro il 20 gennaio 2024.

Secondo il precedente metodo di calcolo, basato sugli esercizi finanziari, l’impresa avrebbe considerato gli aiuti ricevuti nell’esercizio in corso e nei due precedenti, valutando così gli aiuti dal 01.01.2022 al 20.01.2024, pari a 220.000 Euro, quindi entro soglia. Con il nuovo metodo basato su tre anni solari, l’impresa deve considerare gli aiuti ricevuti dal 20.01.2021 al 20.01.2024. Di conseguenza, l’importo totale degli aiuti de minimis ricevuti nell’arco di questi tre anni sarebbe di 320.000 Euro, superiore alla nuova soglia limite.

L’eventuale sforamento implica che l’aiuto ricevuto non può essere considerato de minimis senza rischiare di violare le regole sugli aiuti di Stato, rendendo necessaria la restituzione di parte del contributo o una notifica alla Commissione Europea.

Questo esempio evidenzia l’importanza di monitorare attentamente gli aiuti de minimis ricevuti nel contesto del nuovo plafond mobile triennale. La nuova metodologia richiede una pianificazione accurata per assicurarsi di rimanere entro i limiti stabiliti e di sfruttare al meglio le opportunità offerte dalla normativa.

Auto aziendali ad uso promiscuo: cambia la tassazione dal 2025

La legge di Bilancio 2025 modifica il trattamento fiscale e previdenziale delle auto aziendali assegnate ad uso promiscuo. A partire dal 1° gennaio, al fine di incentivare la diffusione di autovetture con minor impatto ambientale, vengono, infatti, ridefinite le percentuali da applicare alla percorrenza convenzionale di 15.000 km annui moltiplicata per il costo desumibile dalle tabelle ACI. La nuova formulazione andrà a penalizzare tutti gli autoveicoli non elettrici o ibridi, per i quali indipendentemente dalla classe di emissione CO2 la tassazione salirà per tutti al 50%

Autovettura ad uso promiscuo: aspetti fiscali e contributivi per il lavoratore
L’assegnazione dell’auto al dipendente determina in capo allo stesso un compenso in natura da esporre in cedolino e assoggettare a contribuzione e tassazione.
Tale benefit viene calcolato in misura percentuale diversa dell’importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base dei costi chilometrici desumibili dalle tabelle ACI, al netto dell’eventuale corrispettivo posto a carico del dipendente.

Autovetture assegnate fino al 31 dicembre 2024
Per tali autovetture, indipendentemente dal tipo di alimentazione, trova applicazione la formulazione attuale del TUIR che valorizza la percentuale in base alla classe di emissione CO2 del veicolo.

Autovetture assegnate dal 1° gennaio 2025
L’art. 7 della legge di Bilancio 2025 prevede la modifica della lettera a) dell’ art. 51, co. 4 del TUIR prevedendo per gli autoveicoli di nuova immatricolazione, concessi in uso promiscuo con contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2025, un nuovo sistema di valorizzazione convenzionale collegato all’alimentazione del veicolo.
In particolare, fermo restando il limite di percorrenza convenzionale di 15.000 km su base annua, occorrerà distinguere la tipologia di veicoli in base a tre nuove fasce, con altrettante percentuali di tassazione:

Obbligo di assicurazione contro eventi catastrofali entro il 31.03.2025

Entro il 31 marzo 2025, le imprese con sede in Italia o all’estero (con una stabile organizzazione in Italia) e che devono essere iscritte nel Registro delle imprese devono stipulare polizze assicurative contro i danni catastrofali. Per maggiori dettagli, si può consultare la nostra circolare n. 2 del 23 gennaio 2025.

Soggetti interessatil’obbligo riguarda tutte le imprese iscritte nel Registro delle imprese, comprese quelle in sezioni speciali come le società tra professionisti (Stp) e tra avvocati (Sta). Le imprese di pesca e acquacoltura hanno tempo fino al 31 dicembre 2025 mentre le imprese agricole sono escluse, poiché coperte dai fondi mutualistici nazionali per danni meteoclimatici.

Beni da assicurare: l’assicurazione deve coprire danni a terreni, fabbricati, impianti, macchinari e attrezzature utilizzati per l’attività dell’impresa mentre sono esclusi i beni come il magazzino. Anche gli imprenditori che utilizzano beni in locazione, comodato o leasing devono assicurare tali beni, a meno che siano già coperti da un’altra polizza, anche se stipulata da soggetti diversi dall’imprenditore.

Eventi assicurati: l’assicurazione deve coprire danni causati da calamità naturali e eventi catastrofali, come terremoti, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni.

Sanzioni: le imprese che non rispettano l’obbligo potrebbero essere escluse o avere accesso ridotto a agevolazioni pubbliche, e non solo quelle per eventi calamitosi.

Credito d’imposta per i giovani imprenditori agricoli

Con il DM 01.04.2025, sono state definite le modalità operative per usufruire del credito d’imposta previsto dall’art. 6 della L. 36/2024, a favore dei “giovani imprenditori agricoli”.

Il beneficio spetta agli imprenditori agricoli che hanno un’età compresa tra i 18 e i 40 anni (non ancora compiuti 41 al momento della spesa) ed hanno avviato l’attività dal 01.01.2021.

Sono ammissibili le spese sostenute nel 2024 fino ad un massimo di € 2.500 per ciascun beneficiario, relative a corsi, seminari, conferenze e coaching sulla gestione aziendale nonché per le spese di viaggio e soggiorno (ammissibili nel limite del 50% del totale spese agevolate).

Il credito d’imposta spetta nella misura dell’80% delle suddette spese.

I beneficiari dovranno inviare apposta comunicazione all’Agenzia delle Entrate (nei termini che verranno definiti con apposito provvedimento non ancora pubblicato), indicando l’ammontare delle spese sostenute. Al termine dell’invio delle domande sarà pubblicata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la percentuale di riparto, utile a determinare l’ammontare effettivo fruibile.

Il credito sarà utilizzabile in compensazione tramite modello F24 a partire dal terzo giorno successivo al provvedimento e, comunque, non prima della conclusione del corso frequentato.

Incentivi regionali alle imprese del manifatturiero per la riduzione dei consumi energetici

Con Decreto del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia del 20.06.2024 è stato emanato il “Regolamento concernente le modalità ed i criteri per l’attuazione degli interventi di riduzione dei consumi energetici”. Nel documento vengono previsti incentivi destinati alle micro, piccole, medie e grandi imprese del settore manifatturiero (si veda la tabella allegata per le tipologie di settori ammessi), che investono nella sede legale o nelle unità locali stabilite in Regione, per la riduzione dei consumi energetici.

In particolare, sono agevolabili i progetti aventi ad oggetto l’acquisto e l’installazione di nuovi impianti fotovoltaici o il potenziamento di impianti preesistenti, finalizzati alla produzione e all’autoconsumo di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza nominale non superiore a 5.000 kWp. Sono inoltre finanziabili i seguenti sistemi strettamente connessi agli impianti di cui sopra: installazione di sistemi di accumulo per lo stoccaggio dell’energia prodotta; sistemi di monitoraggio e gestione dell’energia, inclusa la domotica al fine di ridurre l’impronta energetica delle imprese.

Sono ammessi al finanziamento esclusivamente i progetti:

– realizzati nel territorio della regione Friuli Venezia Giulia;

– la cui produzione attesa dell’impianto oggetto di contribuzione non è superiore al fabbisogno energetico annuo, con una tolleranza del 15% in eccesso, come attestato da un tecnico abilitato;

– che ottengono un punteggio di almeno 12 punti su 32 disponibili, sulla base dei criteri di valutazione previsti dal bando.

Il progetto deve essere avviato in data successiva a quella di presentazione della domanda, deve essere concluso e la spesa sostenuta e rendicontata entro il limite di 15 mesi dal ricevimento del decreto di concessione (è richiedibile al massimo una proroga di non più di 6 mesi).

Il limite minimo di spesa ammissibile è di 20.000 Euro ed il rispetto di tale limite deve essere assicurato in tutte le fasi del contributo, ovvero dalla domanda alla rendicontazione delle spese; in caso contrario il contributo è revocato. Il limite massimo di contributo concedibile a ciascuna impresa è di 500.000 Euro.

L’intensità di aiuto applicabile alle spese ammissibili è la seguente:

– impianti di potenza nominale fino a 1.000 kWp: 50% per le micro e piccole imprese; 40% per le medie imprese; 30% per le grandi imprese;

20% per gli impianti di potenza nominale superiore a 1.000 kWp, per la parte eccedente i 1.000 kWp e fino a 3.000 kWp, a prescindere dalla dimensione dell’impresa;

10% per gli impianti di potenza nominale superiore a 3.000 kWp, per la parte eccedente i 3.000 kWp e fino a 5.000 kWp, a prescindere dalla dimensione dell’impresa.

Le imprese potranno presentare una sola domanda di contributo e la domanda dovrà riguardare un unico progetto comprendente uno o più impianti fotovoltaici da realizzare in un’unica sede o unità locale.

La domanda potrà essere presentata dalle ore 10:00 del 01.07.2024 alle ore 16:00 del 30.09.2024 dal sito della regione Friuli Venezia Giulia. I contributi sono concessi entro 120 giorni dalla data di presentazione della domanda di contributo, con procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande che abbiano raggiunto il punteggio minimo.

Fringe benefit 2025

La Legge di Bilancio ha confermato per i periodi d’imposta 2025, 2026 e 2027 la disciplina già prevista lo scorso anno in tema di fringe benefit per i lavoratori, fissando le soglie di esenzione. Di seguito, forniamo un riepilogo delle disposizioni.

1.Soglie di esenzione per il 2025
Generalità dei lavoratori:     la soglia di esenzione per i fringe benefit è pari a 1.000 €;
Lavoratori con figli a carico: la soglia di esenzione è pari a 2.000 €.

Il lavoratore che ha diritto al maggior esonero deve rilasciare al datore di lavoro una specifica attestazione indicando anche il codice fiscale del/dei figli a carico. La condizione di figlio fiscalmente a carico deve essere verificata con riferimento al periodo d’imposta 2025, appurando, in particolare, il superamento o meno del limite reddituale alla data del 31 dicembre 2025.

2.Tipologie di fringe benefit ammessi
I fringe benefit coprono una varietà di beni e servizi erogati dal datore di lavoro e possono includere ad esempio:
– Buoni spesa, buoni benzina e gift card;
– Rimborso utenze domestiche: copre spese per energia elettrica, gas, acqua, sostenuti dai dipendenti a uso domestico.

3.Conseguenze per il superamento delle soglie
Qualora le soglie di esenzione siano superate, l’intero importo dei fringe benefit concessi al lavoratore nel corso dell’anno diventa imponibile.
Si ricorda, infine, che non è necessario stipulare alcun accordo vincolante e, soprattutto, non è necessario riconoscere il fringe benefit alla totalità dei lavoratori, ma può essere accordato liberamente, a scelta del datore di lavoro, con le modalità che si riterranno opportune.

4.Comunicazione delle Erogazioni allo Studio
Al fine di garantire il rispetto delle disposizioni normative e la corretta registrazione nel Libro Unico del Lavoro (LUL), Vi invitiamo a comunicare tempestivamente al nostro studio ogni erogazione di buoni o altri benefit concessi al personale.

La comunicazione dovrà includere:
Tipologia di fringe benefit: specificare se si tratta di buoni pasto, buoni carburante, voucher o altri benefit.
Importo totale erogato: suddiviso per ciascun dipendente beneficiario.
Data dell’erogazione: per consentire un aggiornamento puntuale delle registrazioni.

Vi ricordiamo che la mancata comunicazione potrebbe comportare ritardi nella gestione degli adempimenti obbligatori e possibili sanzioni in caso di controlli.

MUD 2025: presentazione entro il 28.06.2025

Il Modello Unico di Dichiarazione ambientale per l’anno 2025, che sarà utilizzato per le dichiarazioni riferite all’anno 2024, dovrà esser presentato entro il 28 giugno 2025.

Il nuovo modello resta sostanzialmente invariato rispetto ai contenuti e alle modalità di trasmissione previste nel 2024.

Il MUD va presentato dai seguenti soggetti:

– chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti;

– commercianti e intermediari senza detenzione;

– imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti;

– imprese ed enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi;

– imprese ed enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi.

Nuovi termini differenziati per l’obbligo di polizze rischi catastrofali e chiarimenti

Con il DL n. 39/2025 il Legislatore ha prorogato l’obbligo in esame all’1.10.2025 per le Medie imprese e al 31.12.2025 per le Piccole / Micro imprese.

Nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di assicurazione entro i suddetti termini “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”(per i casi di obbligo si fa riferimento a quanto riportato nella nostra circolare n. 6 del 25.03.2025).

 A seguito della proroga, il Ministero del Made in Italy ha pubblicato sul proprio sito internet una serie di chiarimenti:

–        l’obbligo assicurativo interessa tutte le imprese tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, indipendentemente dalla relativa Sezione (ordinaria / speciale);

–        in caso di beni (fabbricati/impianti/attrezzature) detenuti in affitto, leasing o altro titolo, l’obbligo assicurativo ricade in capo al detentore, salvo che il bene non sia già assicurato da parte di soggetti terzi;

–        i veicoli iscritti al PRA sono esclusi dall’obbligo in esame.

Infine, lo stesso Ministero si è espresso in merito all’operatività del regime sanzionatorio in caso di mancata stipula della polizza, precisando che:

–        la disciplina contenuta nella norma “non ha carattere autoapplicativo” e di conseguenza sarà la singola Pubblica Amministrazione a dover definire le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure agevolative;

–        la disposizione non è retroattiva, in quanto opera dalla data del Provvedimento di adeguamento/recepimento della stessa nell’ambito della disciplina normativa del contributo/sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.

Patente a Crediti per Imprese e Lavoratori Autonomi nei Cantieri: Novità e Regole dal 2024

La patente a crediti per la sicurezza nei cantieri introdotta dal Decreto-legge 19/2024 (art. 29, comma 19) rappresenta un nuovo strumento obbligatorio per la qualificazione di imprese e lavoratori autonomi che operano in cantieri temporanei o mobili. Questo sistema mira a potenziare la sicurezza sul lavoro e diventerà operativo a partire dal 1° ottobre 2024.

La patente a crediti sarà obbligatoria per tutte le imprese edili e per i lavoratori autonomi che operano nei cantieri, con l’obiettivo di aumentare la sicurezza e ridurre gli infortuni. Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, tramite il Decreto n. 132 del 18 settembre 2024, ha definito le modalità per la richiesta e la validità della patente, con il fine di garantire il rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri edili.

L’obbligo di ottenere la patente a crediti coinvolge tutte le imprese, incluse quelle artigiane, che partecipano a specifiche fasi operative nei cantieri. Sono esenti solo le aziende con attestato SOA in classifica pari o superiore alla III, come previsto dall’art. 100, comma 4, del Codice degli Appalti Pubblici, e chi fornisce servizi o prestazioni intellettuali.

Per svolgere attività in cantiere è necessario un punteggio minimo di 15 crediti. La patente verrà rilasciata automaticamente, su domanda, dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) in formato digitale. Nel frattempo, le attività lavorative possono proseguire fino a eventuali comunicazioni diverse dall’INL.

Requisiti per ottenere la patente a crediti

Per richiedere la patente a crediti, le imprese devono soddisfare i seguenti requisiti:

a) Iscrizione alla Camera di Commercio (autocertificabile).

b) Adempimento degli obblighi formativi da parte di datori di lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori (autocertificabile).

c) Possesso di un Documento Unico di Regolarità Contributiva valido (DURC).

d) Possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).

e) Certificazione di regolarità fiscale (DURF).

f)  Designazione del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP).

 Contenuto della patente

Una volta approvata, la patente conterrà:

  • Dati identificativi dell’azienda o del lavoratore autonomo.
  • Punteggio iniziale di 30 crediti.
  • Aggiornamenti sul punteggio attuale.
  • Eventuali sospensioni o decurtazioni.

 Il punteggio iniziale di 30 crediti può aumentare fino a un massimo di 100 crediti, attraverso la formazione e il rispetto delle norme di sicurezza.

Decurtazione dei crediti

In caso di violazioni delle norme sulla sicurezza sul lavoro, la patente sarà soggetta a decurtazioni, tra cui:

  • 20 crediti in caso di infortunio mortale dovuto a violazioni.
  • 15 crediti per infortuni con inabilità permanente.
  • 10 crediti per malattie professionali legate a violazioni delle norme.

 I crediti decurtati potranno essere recuperati previa verifica da parte di una commissione composta da rappresentanti di INL e INAIL.

 Sanzione amministrativa

Qualora invece l’impresa o il lavoratore autonomo operi in cantiere senza la patente o con una patente che non sia dotata di almeno 15 crediti troverà applicazione una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori affidati nello specifico cantiere e, comunque, non inferiore a euro 6.000, non soggetta alla procedura di diffida di cui all’articolo 301-bis del D.lgs. n. 81/2008, nonché l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.

 Disciplina transitoria

In fase di prima applicazione dell’obbligo del possesso della patente è comunque possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 09 aprile 2008, n. 81, laddove richiesti dalla normativa vigente.

 L’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva dovrà essere effettuato, tramite PEC, all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it.

 Si precisa che la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data.

 A partire dal 1° novembre 2024 non sarà possibile operare in cantiere in forza della trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva a mezzo PEC, essendo indispensabile aver effettuato la richiesta di rilascio della patente tramite il portale.

 Al momento non sono ancora state pubblicate le istruzioni operative per effettuare la richiesta telematica tramite il portale.

 Si consiglia, al fine di evitare le sanzioni per dichiarazioni mendaci, di verificare il possesso dei requisiti per richiedere la patente – in particolare quelli di cui alle lettere b), d) e f) di cui sopra – con la Studio/azienda che vi assiste in materia di sicurezza sul lavoro.

Allegati:

Autocertificazione/dichiarazione sostitutiva per il rilascio della patente a crediti.

 Lo studio rimane a disposizione.

Spese di trasferta

A partire dal 2025, le spese di trasferta dei lavoratori dipendenti (incluse vitto, alloggio, viaggio e trasporto) saranno rimborsate in esenzione fiscale esclusivamente se effettuate tramite strumenti di pagamento tracciabili, come carte di credito, bancomat, app di pagamento digitali, assegni bancari o circolari. Questo obbligo si applica sia alle trasferte effettuate fuori dal Comune sia a quelle all’interno del Comune e include anche i rimborsi per autoservizi pubblici non di linea (come taxi e NCC), purché il pagamento sia avvenuto con mezzi tracciabili.

Quali conseguenze in caso di mancato rispetto della tracciabilità?

Per i lavoratori dipendenti:
Il rimborso delle spese sostenute con strumenti non tracciabili diventerà imponibile ai fini fiscali e previdenziali, aumentando l’Irpef e i contributi a carico del dipendente.

Per i datori di lavoro e le imprese:
Indeducibilità delle spese: le spese rimborsate senza tracciabilità non potranno essere dedotte dal reddito imponibile dell’azienda; ricordiamo di far pervenire allo studio i prospetti di rendicontazione mensile obbligatoria attestante le trasferte/missioni.