Riversamento spontaneo dei crediti R&S

L’art. 19 del D.L. n. 25/2025 ha riaperto il termine di adesione al c.d. riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. n. 145/2013, limitatamente a fattispecie non caratterizzate da frodi o condotte simulate.

La possibilità di aderire è ammessa sino al 03.06.2025 ed è possibile riversare, senza sanzioni e interessi e senza avvalersi della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, i crediti d’imposta R&S maturati dal periodo d’imposta 2015 fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, indebitamente compensati sino al 22.10.2021 (purché l’utilizzo non sia già stato accertato con atti divenuti definitivi alla medesima data). In caso di adesione, è possibile optare per il versamento in un’unica soluzione entro il 03.06.2025 ovvero in tre rate di pari importo (di cui la prima entro il 03.06.2025 e le successive entro il 16.12.2025 e il 16.12.2026. In caso di riversamento rateale sono dovuti gli interessi legali, a decorrere dal 04.06.2025

La possibilità di aderire al riversamento potrà ora riguardare anche atti impositivi divenuti definitivi, per mancata impugnazione, purché tra il 22.10.2021 e la data di presentazione dell’istanza. Nel decreto viene disciplinata anche l’ipotesi di adesione in pendenza di contenzioso e si stabilisce la proroga di due anni dei termini a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per i controlli.

Incentivo per le assunzioni di giovani under 30

La legge di conversione del decreto Lavoro agevola le assunzioni di giovani under 30 effettuate nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 31 dicembre 2023.
L’incentivo, cumulabile con altri benefici, consiste nel riconoscimento per 12 mesi di un bonus pari al 60% della retribuzione imponibile del lavoratore interessato.

Datori di lavoro beneficiari
Destinatari delle norme sono i datori di lavoro, imprenditori e non imprenditori, inclusi quelli che operano in agricoltura, che assumono giovani che:

A) non hanno compiuto i 30 anni all’atto della instaurazione del rapporto di lavoro;
B) non lavorano e non sono iscritti a corsi di studio o di formazione;
C) sono iscritti al Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione Giovani.

Misura e funzionamento dell’incentivo
L’incentivo consiste nel riconoscimento per 12 mesi, di un “bonus” pari al 60% della retribuzione imponibile del lavoratore interessato che, deve essere assunto a tempo indeterminato (anche part-time), ovvero con rapporto di apprendistato professionalizzante; in caso di cumulo con altre agevolazioni, l’incentivo è riconosciuto nella misura del 20% della retribuzione mensile lorda.

L’agevolazione sarà operativa a seguito circolare INPS di prossima emanazione.

Concordato preventivo biennale

Il Concordato Preventivo Biennale (CPB) disciplinato dal Dlgs n. 13 del 12.01.2024, consiste in una proposta formulata dall’Agenzia delle Entrate che permette di definire in via anticipata per i contribuenti che presentano determinate caratteristiche, il reddito imponibile per il biennio 2024-2025.

In via sperimentale il Concordato Preventivo è disponibile per il solo anno 2024 anche per i contribuenti in regime forfettario.

I principali aspetti da verificare per poter accedere alla proposta concordataria sono i seguenti:

1.Requisiti soggettivi: la proposta riguarda tutti i soggetti di “minori dimensioni” (soggetti con ricavi e compensi di importo pari o inferiore a € 5.164.569,00) che applicano gli ISA e in via sperimentale per il 2024 tutti i contribuenti in regime forfettario Legge 190/2014

2.Requisiti di accesso: è necessario verificare al momento dell’accettazione della proposta di Concordato Preventivo l’assenza di debiti definitivamente accertati (compresi interessi e sanzioni) alla data del 31 dicembre 2023 per tributi amministrati dall’Agenzia delle Entrate e/o debiti contributivi superiori a € 5.000 e assenza di esclusioni dagli ISA.

Per i contribuenti in regime forfettario Legge 190/2014 va verificato solo il requisito dell’assenza di debiti definitivamente accertati per importi superiori ai €.5.000.

Possono comunque accedere al concordato preventivo biennale i contribuenti che entro i termini previsti per aderire allo stesso abbiano estinto i predetti debiti in misura tale che l’ammontare complessivo del residuo dovuto, compresi interessi e sanzioni, risulti inferiore alla soglia di 5.000 euro.

Cause di esclusione:

– omessa presentazione della dichiarazione dei redditi con riferimento ai periodi di imposta 2021-2022–2023;

– condanne per reati in materia di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio/impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita/autoriciclaggio relativamente agli anni di imposta 2021 – 2022 – 2023;

– conseguimento nel periodo di imposta 2023, nell’esercizio d’impresa/lavoro autonomo, di redditi/quote di redditi, esenti, esclusi o non concorrenti alla base imponibile, in misura superiore al 40% del reddito di impresa/autonomo dichiarato;

– per i contribuenti in regime in contabilità semplificata/ordinaria: adesione al regime forfetario nell’anno di imposta 2024;

– operazioni di fusione, scissione e conferimento con riferimento all’anno di imposta 2024;

– per società di persone/studi associati modifiche della compagine sociale nell’anno di imposta 2024;

– cause di esclusione dagli ISA.

Cause di esclusione (applicabili solo per contribuenti in regime forfettario Legge 190/2014):

– omessa presentazione della dichiarazione dei redditi con riferimento ai periodi di imposta 2021 – 2022 – 2023;

– condanne per reati in materia di imposte sui redditi e IVA, false comunicazioni sociali, riciclaggio / impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita / autoriciclaggio relativamente agli anni di imposta 2021 – 2022 – 2023;

– Inizio attività nel corso del 2023.

La proposta concordataria elaborata dall’Agenzia delle Entrate potrà essere accettata dal contribuente (previa verifica dei requisiti soggettivi, di accesso e di esclusione) in apposto quadro presente nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno di imposta 2023, dunque, il termine ultimo per poter accettare la proposta è il 31.10.2024.

L’accettazione della proposta concordataria consente di accedere ai seguenti “benefici premiali”:

– esclusione dall’applicazione della disciplina delle società non operative;

– esonero dall’apposizione del visto di conformità per la compensazione di crediti per un importo non superiore a € 70.000 euro annui relativamente all’IVA e per un importo non superiore ad € 50.000 euro annui relativamente alle imposte dirette e IRAP;

– esonero dall’apposizione del visto di conformità ovvero dalla prestazione della garanzia per rimborsi IVA per un importo non superiore ad € 70.000 annui;

– anticipazione di almeno un anno dei termini di decadenza per l’attività di accertamento;

– esclusione degli accertamenti basati sulle presunzioni semplici di cui all’art. 39 DPR 600/73;

– esclusione della determinazione sintetica del reddito complessivo di cui all’art. 38 del DPR 600/73

La norma di riferimento richiede altresì la necessità di monitorare per tutto il periodo di applicazione del Concordato Preventivo Biennale, l’assenza di cause di cessazione (il concordato cessa di produrre i suoi effetti nel periodo di imposta in cui si verifica una delle cause di cessazione) e l’assenza di cause di decadenza (il concordato decade retroattivamente per entrambi i periodi concordatari).

Vista la potenziale molteplicità di casistiche, lo studio si rende disponibile a fornire ulteriori specifici chiarimenti e assisterVi sulle opportunità dello strumento.

 

Certificazione Unica 2025

Si ricorda che, per il periodo d’imposta 2024, entro il 17.03.2025 i sostituti d’imposta dovranno trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate e consegnare ai percipienti la Certificazione Unica dei redditi corrisposti nell’anno precedente.

Visti gli obblighi di certificazione riguardanti il lavoro autonomo, le provvigioni ed i redditi diversi, invitiamo i gentili Clienti, che ritenessero di voler affidare allo studio la compilazione delle certificazioni, ad anticiparci entro venerdì 31.01.2025:

– copia delle fatture pagate con data pagamento o in alternativa le certificazioni redatte secondo le passate consuetudini (forma libera);

– copia dei mastri contabili relativi agli Erari c/ritenute effettuate;

– copia dei modelli F24 relativi alle ritenute versate di competenza dell’anno 2024.

Lavoratori autonomi forfetari/minimi: ricordiamo che il Decreto legislativo semplificazioni adempimenti tributari (GU n.9 del 12.01.2024) ha stabilito che a partire dal 2025, relativamente ai compensi erogati dal 01.01.2024, i sostituti di imposta sono esonerati dal rilascio della CU – Certificazione Unica verso i soggetti in regime forfettario e quelli in regime fiscale di vantaggio (minimi).

L’obbligo generalizzato di rilascio della fattura elettronica (a partire dal 01.01.2024) consente infatti all’amministrazione finanziaria di avere tutte le informazioni necessarie circa i loro dati reddituali.

Per i Clienti la cui contabilità è tenuta direttamente dallo studio si richiede di consegnare con congruo anticipo la necessaria documentazione al fine di poter consentire l’invio della certificazione nei termini di legge.

Ricordiamo che in caso di omessa o tardiva presentazione è prevista l’applicazione di una sanzione pari a € 100 per ogni comunicazione.

Contributi a fondo perduto per investimenti in sicurezza 2025

Con delibera del 13.03.2025 la Giunta della CCIAA di Pordenone-Udine ha approvato il bando per la concessione, contestuale rendicontazione ed erogazione di contributi alle piccole medie imprese della provincia di Udine e Pordenone a sostegno di investimenti per l’acquisto, l’installazione, il potenziamento e l’attivazione di impianti di allarme e videosorveglianza presso immobili adibiti ad attività professionali, produttive, commerciali od industriali. Le risorse stanziate ammontano complessivamente ad 1.000.000, suddivisi in: 630.000 per imprese della provincia di Udine; 370.000 per imprese della provincia di Pordenone.

I soggetti beneficiari devono possedere i seguenti requisiti:

–           essere micro, piccole e medie imprese, cooperative, consorzi e attività professionali;

–           avere sede o unità locale attiva nelle province di Udine o Pordenone;

–           essere iscritte al Registro imprese della CCIAA di Pordenone-Udine e in regola con il diritto camerale;

–           essere in regola con la normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro

–           rientrare nei settori non esclusi dal regime de minimis ed avere plafond capiente;

–           non essere soggette a procedure concorsuali o sanzioni interdittive.

Sono agevolabili dal contributo le seguenti spese: acquisto e installazione di impianti di allarme antintrusione; sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso; sistemi di video allarme antirapina collegati con le centrali operative; telecamere (con almeno una telecamera esterna, remotizzabile verso le forze dell’ordine). Risulta altresì necessario che:

–           i beni devono essere nuovi di fabbrica;

–           gli impianti devono avere certificato di conformità e regolare esecuzione;

–           i lavori devono essere avviati dopo il 01.11.2024 e completati prima dell’invio della domanda;

–           sono esclusi interventi edilizi connessi;

–           l’importo della spesa ammessa a contributo deve essere almeno di € 1.250.

L’agevolazione consiste in un contributo in conto capitale, concesso secondo il regime d’aiuto de minimis, nella misura massima del 100% delle spese sostenute ed ammesse, per un importo minimo di € 1.000 e massimo di € 15.000.

Il fornitore del bene o servizio agevolabile deve svolgere un’attività esercitata e dichiarata, classificata secondo i codici Istat ATECO risultanti dalla visura camerale o da documentazione equipollente, coerente con la fornitura del bene o servizio per il quale è richiesto il contributo. Data la contestualità della concessione e dell’erogazione del contributo è necessario, produrre in sede di domanda il certificato di regolare esecuzione dell’impianto.

La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa, va presentata a partire dalle ore 09:00 del 28.04.2025 ed entro il 30.06.2025 via posta elettronica certificata agli indirizzi della Camera di Commercio competente per territorio. Ogni domanda deve riguardare una singola provincia (possibilità di presentare due domande se si hanno sedi in entrambe).

I contributi sono concessi e contestualmente liquidati, secondo procedimento valutativo a sportello, tenuto conto dell’ordine cronologico di presentazione delle domande determinato da data ed ora del messaggio trasmesso a mezzo PEC.

L’istruttoria procederà fino all’esaurimento delle risorse finanziarie disponibili. A tale proposito la Camera di Commercio si riserva di anticipare la chiusura del termine di presentazione delle domande in caso di esaurimento dei fondi disponibili. Il contributo non è cumulabile con altre agevolazioni per le stesse spese.

Contributi alle imprese per gli eventi calamitosi di luglio ed agosto 2023

L’Assessore regionale con delega alla Protezione civile della Regione Friuli Venezia Giulia, con Decreto del 18.09.2023, ha stabilito le modalità di presentazione della ricognizione dei danni conseguenti agli eventi calamitosi dal 13 luglio al 6 agosto 2023 e della richiesta di contributo per le prime misure di immediato sostegno alla popolazione ed alle attività economiche. La ricognizione non è un semplice atto formale, assolve, oltre alle necessità di verifica dei danni causati dai predetti eventi, requisito essenziale per accedere ad eventuali ulteriori contributi finanziati con risorse statali.

La misura è destinata alle imprese non agricole ed ai professionisti aventi sede legale e/o operativa nel territorio dei comuni colpiti dagli eventi calamitosi (elenco allegato alla presente circolare). I soggetti devono possedere l’immobile o l’unità immobiliare danneggiata a titolo di proprietà o di altro diritto reale di godimento (affitto, usufrutto, comodato).

L’impresa, nel modulo di domanda a fini ricognitivi, indica la totalità dei danni subiti ed individua gli interventi di ripristino necessari ai fini dell’immediata ripresa dell’attività economica suddividendoli in: ripristino funzionale e strutturale dell’immobile danneggiato; ripristino delle relative pertinenze; ripristino di aree e di fondi danneggiati esterni al fabbricato; affitto di altro immobile o soluzione temporanea; ripristino e sostituzione di macchinari od attrezzature danneggiate o distrutte; ripristino o sostituzione d’impianti; acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti danneggiati o distrutti e non più utilizzabili; ripristino o sostituzione di arredi dei locali ristoro e relativi elettrodomestici.

Possono essere esposti ai soli fini ricognitivi e per l’assegnazione di eventuali ulteriori risorse le spese per: ricostruzione o acquisto di nuovo immobile previa la demolizione dell’immobile distrutto o danneggiato e dichiarato inagibile; ripristino o sostituzione di beni mobili registrati, distrutti o danneggiati, strumentali all’esercizio dell’attività; premi assicurativi per il rischio di danni da eventi naturali versati nel quinquennio precedente all’evento calamitoso.

La definizione dei danni oggetto di ristoro, la dotazione finanziaria, l’intensità e la modalità di concessione dei contributi saranno definiti con provvedimento della Giunta regionale sulla base delle istanze pervenute. In ogni caso il contributo massimo concedibile non supererà i 20.000 Euro e verrà concesso in regime de minimis.

Qualora le imprese richiedenti abbiano ottenuto oppure otterranno indennizzi assicurativi o contributi di altri enti (pubblici e privati), corrisposti per le medesime finalità, tali importi vanno decurtati dalla spesa ammissibile relativa al ristoro in esame.

La ricognizione/domanda va presentata alla Direzione centrale attività produttive e turismo tramite la piattaforma “Istanze on-linedalle ore 10:00 del 26.09.2023 alle ore 16:00 del 26.10.2023. Il legale rappresentante dell’impresa può presentare autonomamente la domanda senza caricare alcun allegato, accedendo con SPID, Carta Nazionale dei Servizi o Carta d’Identità Elettronica.

Per ogni sede, legale od operativa, anche facente riferimento ad un’unica attività economica, che abbia subito danni in conseguenza dell’evento calamitoso, deve essere presentata una sola domanda di contributo. In caso di presentazione di più domande per la stessa sede, sarà considerata valida solo l’ultima presentata in ordine cronologico.

Alla chiusura dei termini di presentazione delle domande, i dati raccolti saranno elaborati al fine di ottenere un quadro completo e dettagliato dei danni rilevati sul territorio regionale. Sulla base di questa ricognizione la Giunta regionale stabilirà le modalità e l’intensità del contributo.

I tempi e le modalità di rendicontazione saranno stabiliti con successiva deliberazione della Giunta regionale. Si presume pertanto che saranno comunque necessarie ulteriori disposizioni affinché i ristori vengano erogati.

Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, nuove modalità per la gestione dei rifiuti

 Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha stabilito la progressiva digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti attraverso il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).  Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti, quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo, attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materiali, basato sulla verifica di ogni codice CER (Codice Europeo dei Rifiuti) e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

La normativa prevede un inizio scaglionato dell’obbligo di operare attraverso il sistema RENTRI, a seconda delle dimensioni aziendali e della tipologia di attività svolta, per facilità di lettura, si indica la seguente tabella di sintesi:

 

Categoria

Iscrizione al RENTRI

Tenuta registri in formato digitale

Emissione di formulari in formato digitale

Enti o imprese produttrici iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, imprese che effettuano il trattamento di rifiuti e/o il trasporti di rifiuti a prescindere dal numero di dipendenti

dal 15.12.2024 ed entro il 13.02.2025

dal 13.02.2025

dal 13.02.2026

Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti

dal 15.06.2025 ed entro il 14.08.2025

dalla data di iscrizione al RENTRI

dal 13.02.2026

Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericoloso con meno di 10 dipendenti

dal 15.12.2025 ed entro il 13.02.2026

dalla data di iscrizione al RENTRI

dal 13.02.2026

 

Il numero dei dipendenti, ai fini del sistema RENTRI, è calcolato in base al numero di persone presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono remunerazione.

 

Nuovi modelli di registro di carico e scarico

 

Dal 13.02.2025 entrerà in vigore il nuovo formato di registro di carico e scarico dei rifiuti, le aziende del primo gruppo terranno il registro in formato digitale nei seguenti modi:

–          o attraverso un proprio sistema gestionale;

–          o attraverso i servizi di supporto messi a disposizione dal MASE tramite il RENTRI.

Il registro digitale dovrà essere vidimato digitalmente utilizzando il servizio delle Camere di Commercio accessibile sempre tramite il portale RENTRI a partire dal 23.01.2025.

Dal 13.02.2025 e fino alla data di iscrizione al RENTRI i produttori di rifiuti fino a 50 dipendenti(quindi solo per un giorno?) (secondo e terzo gruppo) continueranno a tenere i registri in formato cartaceo, ma con il nuovo modello reperibile dal portale RENTRI. Una volta stampati su supporto cartaceo i registri dovranno essere vidimati presso gli uffici delle Camere di Commercio territorialmente competenti. Per la vidimazione dei registri cronologici di carico e scarico cartacei dovrà essere versato alla Camera di Commercio un diritto di segreteria. La funzionalità di stampa del registro di carico e scarico in bianco da presentare per la vidimazione alla CCIAA è già disponibile dal 04.11.2024.

Dalla data di iscrizione al RENTRI si applicherà, anche ai soggetti del secondo e terzo gruppo, l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale.

 Formulari di identificazione dei rifiuti (FIR)

 Dal 13.02.2025 entreranno in vigore i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato digitale. Con l’entrata in vigore del nuovo modello i FIR verranno emessi e vidimati digitalmente tramite la piattaforma RENTRI e saranno utilizzati in formato cartaceo da tutti gli operatori, anche da quelli non ancora iscritti o non obbligati all’iscrizione al RENTRI.

A decorrere dal 13.02.2025 tutti i soggetti che non dispongono di sistemi gestionali, per la gestione del FIR cartaceo e la sua vidimazione digitale possono utilizzare i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI. Per l’utilizzo dei servizi di supporto:

–          i soggetti già iscritti al RENTRI possono accedere all’area riservata “Operatori”;

–          i soggetti non ancora iscritti, o non soggetti ad obbligo di iscrizione, possono accede all’area “Produttori di rifiuti non iscritti”.

L’accesso alle aree riservate avviene mediante autenticazione con identità digitale (SPID, carta nazionale dei servizi, carta di identità elettronica).

 

L’occasione è gradita per augurarVi Buone Feste!

                                                                                lo Studio

Rivalutazione terreni e partecipazioni societarie ”a regime”

La nuova norma introduce a regime la facoltà di rideterminazione del costo dei terreni e delle partecipazioni agli effetti delle plusvalenze rilevanti ai sensi ex art. 67, comma 1, lettere a) e b) DPR 917/1986 (per i terreni) e ai sensi ex art. 67, comma 1 lettere c) e c-bis) DPR 917/1986 (per le partecipazioni).

Soggetti interessati

– Persone fisiche non in regime di impresa;

– Società semplici e soggetti ad essi equiparati ai sensi art. 5 DPR 917/86;

– Enti non commerciali se il reddito derivante dall’ operazione non è effettuata nell’esercizio di impresa;

– Soggetti non residenti.

 Oggetto della rideterminazione del costo

– Partecipazioni possedute a titolo di proprietà /usufrutto/nuda proprietà (quotate e non quotate), oltre ad azioni o diritti di acquisto (diritti di opzione, warrant, obbligazioni convertibili in azioni) che non costituiscono beni relativi all’impresa ex art.65 DPR 917/86;

– Terreni edificabili e agricoli posseduti a titolo di proprietà.

Posseduti alla data del 01.01 di ciascun anno.

Perizia di stima

La rivalutazione delle partecipazioni/terreni deve essere eseguita tramite redazione di perizia di stima asseverata entro il 30.11 del medesimo anno.

I soggetti abilitati alla redazione della perizia di stima sono:

– per i terreni: ingegneri, architetti, geometri, dottori agronomi, agrotecnici, periti agrari e periti industriali edili, periti iscritti nei ruoli tenuti dalla Cciaa.

– per le partecipazioni: commercialisti, esperti contabili e revisori contabili, periti iscritti nei ruoli tenuti dalla Cciaa.

 Misura dell’imposta sostitutiva e scadenza versamento

Sulla base del valore determinato con la perizia di stima dovrà essere versata un’imposta sostitutiva del 18% che dovrà essere versata entro il 30.11 nell’anno in cui viene effettuata la rivalutazione, in unica soluzione, oppure in massimo 3 rate annuali di pari importo(con prima rata scadente sempre il 30.11 nell’anno in cui viene effettuata la rivalutazione).

L’operazione si considera perfezionata con il versamento entro i termini previsti dell’intero importo (ovvero, in caso di pagamento rateale, con il versamento della prima rata).

Potenziati i finanziamenti agevolati Simest per la competitività internazionale

A decorrere da aprile 2025 la SIMEST, la società del gruppo Cassa Depositi e Prestiti, che sostiene la competitività internazionale delle imprese italiane, ha potenziato la propria offerta di finanziamenti agevolati introducendo rilevanti novità operative. Le imprese beneficiarie sono le piccole e medie imprese e le grandi imprese con vocazione internazionale, ma le nuove misure si rivolgono a una platea sempre più ampia: il requisito minimo di export per talune misure è stato fissato al 3% del volume d’affari ed è consentito l’accesso alle imprese non esportatrici, purché prevedano progetti di sviluppo internazionale.

Un’altra novità risiede nelle finalità dei finanziamenti agevolati. Assume sempre più rilevanza la quota destinabile ad investimenti senza specifici vincoli di destinazione che, in taluni casi, può raggiungere il 100% del programma ammissibile.

Il finanziamento (massimo € 2.500.000 per le PMI e € 5.000.000 per le grandi imprese) si configura come prestito fuori Centrale Rischi, con durata sei anni (di cui due di preammortamento in cui sostenere le spese), tasso agevolato minimo 0,371% (sulla base del tasso di riferimento rilevato a marzo 2025) e possibile abbinamento di una quota di cofinanziamento a fondo perduto fino al 20%.

Il nuovo pacchetto di misure prevede condizioni dedicate per le imprese energivore (o che abbiano intrapreso percorsi certificati di efficientamento energetico) o aventi interessi (anche di modesta entità rispetto al volume d’affari) in mercati strategici quali l’America centro-meridionale, l’Africa ed i Balcani occidentali.

Le agevolazioni sono concesse ai sensi del Regolamento de minimis, con specifici assorbimenti dipendenti dal rating attribuito all’impresa richiedente in fase d’istruttoria (valutazione che può essere simulata in anteprima). È comunque possibile modulare la domanda in termini di importo, entità di agevolazione sul tasso e contributo in modo che la richiesta sia consona allo spazio disponibile sul relativo plafond.

Il Registro dei titolari effettivi e i conseguenti obblighi di comunicazione

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell’atteso decreto ministeriale, il 9 ottobre 2023 è ufficialmente operativo il Registro dei titolari effettivi di imprese dotate di personalità giuridica (Srl, Spa, Sapa e società cooperative) e di persone giuridiche private (associazioni, fondazioni, altre istituzioni di carattere privato che acquistano la personalità giuridica con l’iscrizione nel registro delle persone giuridiche), nonché di trust produttivi di effetti giuridici rilevanti a fini fiscali e di istituti giuridici affini al trust.

Le comunicazioni dei dati e delle informazioni sulla titolarità effettiva sono effettuate entro i 60 giorni successivi alla pubblicazione del provvedimento attestante l’operatività del sistema. Il termine, quindi, scadrebbe l’8 dicembre 2023, ma, trattandosi di giorno festivo, slitta a lunedì 11 dicembre 2023.

Le imprese con personalità giuridica e le persone giuridiche private con costituzione successiva al 9 ottobre (data di pubblicazione del DM) provvedono alla comunicazione entro 30 giorni dalla iscrizione nei registri. Analogamente, trust e istituti giuridici affini costituiti successivamente alla stessa data, provvedono entro 30 giorni dalla loro costituzione.

Variazioni rispetto ai dati e alle informazioni sul titolare effettivo (ovvero della persona fisica alla quale, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell’ente ovvero il relativo controllo) devono essere comunicate entro 30 giorni dal compimento dell’atto. Con cadenza annuale è necessario confermare dati e informazioni già trasmesse, entro 12 mesi dalla prima comunicazione o dall’ultima della loro variazione o dall’ultima conferma. La conferma potrà essere presentata, per le società di capitali, contestualmente all’adempimento del deposito del bilancio, allegata alla relativa pratica.

La pratica di comunicazione della titolarità effettiva, firmata digitalmente dall’obbligato (ovvero, ad esempio, dagli amministratori di società di capitali), deve essere trasmessa da un soggetto abilitato all’invio telematico, che potrà essere l’obbligato stesso o un intermediario abilitato. Non è prevista la possibilità di delegare la firma dell’adempimento ad un professionista (che, comunque, potrà supportare l’obbligato nell’invio della pratica).

L’omessa comunicazione delle informazioni sul titolare effettivo al Registro delle imprese è punita (ai sensi dell’art. 2630 c.c.) con la sanzione amministrativa da 103 a 1.032 euro (in capo a ciascun soggetto obbligato ex art. 5 della L. 689/1981). Se la comunicazione avviene nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini prescritti, la sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un terzo.

Lo Studio rimane a disposizione per la consulenza e gli adempimenti del caso.