Novità contratti di lavoro a tempo determinato

Viene introdotta una nuova regolamentazione per il ricorso ai rapporti a termine modificando le regole che erano state introdotte dal decreto Dignità nel 2018. 

Come noto il contratto a termine può essere stipulato liberamente per una durata fino a 12 mesi senza indicazione di alcune causale, un eventuale proroga per un massimo di 12 mesi era possibile sono in presenza di specifiche causali che, in pratica, erano di difficile applicazione.

Viene riscritto l’art. 19 del D.lgs. n. 81/2015 condizionando l’apposizione di un termine oltre i 12 mesi alle seguenti motivazioni:
a) nei casi previsti dai contratti collettivi di cui all’art. 51;
b) nelle more dell’attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a), e comunque entro il 30 aprile 2024, per esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva individuate dalle parti;
c) in sostituzione di altri lavoratori

Oltre al fatto che saranno i contratti collettivi a definire le tipologie di causali da adottare per eventuali proroghe oltre i 12 mesi, si fa presente che fino a quando la contrattazione collettiva non si pronunci saranno le parti individuali a motivare il ricorso al prolungamento oltre i 12 mesi di un contratto a termine (ovvero il suo rinnovo). La motivazione, che dovrà essere chiaramente evidenziata nel contratto di lavoro, dovrà riferirsi a esigenze di natura tecnica, organizzativa o produttiva. 

 

 

 

 

Soglia di esenzione fringe benefits a 3.000 euro per lavoratori dipendenti con figli a carico

Il D.L 48/2023 prevede l’incremento, per il periodo d’imposta 2023, da euro 258,23 ad euro 3.000, del limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori nonché delle somme erogate o rimborsate agli stessi, anche per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.

Diversamente dall’anno scorso tale soglia sarà applicabile solamente ai lavoratori dipendenti con figli a carico! (previa consegna di apposita dichiarazione rilasciata dal lavoratore all’azienda).

Resta invariata la tempistica per l’erogazione di questi fringe benefit, che non potrà andare oltre l’anno 2023 ovvero, secondo il “principio di cassa allargato”, entro il 12 gennaio 2024. Infatti, l’art. 51 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), considera percepiti nell’anno d’imposta anche i compensi in denaro e in natura corrisposti dai datori di lavoro a dipendenti entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono.

Oltre ai fringe benefits ordinari, quali ad esempio i buoni spesa, i buoni benzina, beni e servizi in genere, è possibile riconoscere al lavoratore un fringe benefit pari alle somme da questo sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, energia elettrica e riscaldamento).

Si ricorda, infine, che per questa tipologia di “welfare” non è necessario stipulare alcun accordo vincolante e, soprattutto, non è necessario riconoscere il fringe benefit alla totalità dei lavoratori, ma può essere accordato liberamente, a scelta del datore di lavoro, nei tempi e nei modi che si riterranno opportuni.

Esonero contributivo per le assunzioni di giovani under 36 e donne svantaggiate

La Commissione Europea, con il comunicato stampa del 19 giugno 2023, ha dato il via libera agli incentivi per le assunzioni di giovani con età inferiore ai 36 anni e di donne in condizione di svantaggio, previsti dalle Legge di Bilancio 2023. L’INPS con apposite circolari, ha reso operative le agevolazioni che di seguito si riepilogano.

Esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36

Viene confermato l’esonero per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2023 di soggetti che non hanno compiuto 36 anni e che non abbiano avuto contratti a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa.
In particolare la Legge di Bilancio prevede che per l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore ai 36 anni (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico), i datori di lavoro potranno beneficiare dell’esonero totale dei contributi, per un importo massimo pari a 8.000 euro l’anno (esonero mensile massimo pari 666,66 euro) e per un periodo massimo di 36 mesi.

Il datore di lavoro per potere fruire dell’agevolazione deve trovarsi nelle seguenti condizioni: 

non deve aver proceduto nei sei mesi precedenti l’assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva, 

non deve procedere nei nove mesi successivi all’assunzione a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo ovvero a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge n. 223/1991, nei confronti di lavoratori inquadrati con la medesima qualifica nella stessa unità produttiva. 

Esonero contributivo donne svantaggiate

Ai datori di lavoro è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui (esonero mensile massimo pari a 666,66 euro), per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato effettuate nel 2023 di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

– donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
– donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
– donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Il beneficio è riconosciuto per 12 mesi se l’assunzione è a tempo determinato ovvero 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato.

 

Riduzione del cuneo fiscale

Il D.L. 48/2023 prevede una riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori, misura che innalza quanto già previsto dalla legge di bilancio 2022.

In particolare, per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un aumento dell‘ esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, per un totale pari al:

– 6% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro lordi;
– 7% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro lordi.

La legge prevede che la verifica del rispetto della soglia reddituale debba essere effettuata con riferimento a ciascun mese di paga preso singolarmente (con esclusione della tredicesima): la riduzione della quota dei contributi previdenziali dovuta dal lavoratore può quindi ragionevolmente assumere misura diversa, in base alla retribuzione effettivamente percepita in ciascun mese pertanto può anche accadere che in qualche mese non sia possibile applicarla proprio in seguito al superamento del massimale (ad es. in conseguenza di compensi per lavoro straordinario e/o premi).

L’intervento posto in essere ha l’effetto di incrementare l’importo netto delle buste paga dei lavoratori dipendenti mentre il costo del lavoro per l’azienda non subirà alcuna variazione.

Domande di contributo per le imprese artigiane

Dal 31.03.2023 saranno aperti i termini per la presentazione delle domande di contributo al Centro Assistenza Tecnica ed Artigianato (CATA) a favore delle imprese artigiane. I contributi sono concessi in regime de minimis, nei limiti delle risorse finanziare disponibili, per i seguenti canali contributivi:

ammodernamento tecnologico, riservato alle imprese iscritte all’Albo Imprese Artigiane da almeno tre anni (e non siano iscritte alla sezione riservata all’artigianato artistico e tradizionale), per investimenti di macchinari, impianti, attrezzature, strumenti, macchine operatrici prive di targa, hardware, software, installazione, assistenza iniziale per corretto utilizzo e personalizzazione di programmi informatici. Il contributo è pari al 40% delle spese sostenute con un minimo di 3.000 Euro ed un massimo di 25.000 Euro;

commercio elettronico, per la creazione od il potenziamento di un sito rivolto al commercio elettronico. Il contributo è pari al 30% (elevato al 40% qualora l’impresa sia giovanile, femminile oppure localizzata in una zona di svantaggio economico) delle spese sostenute con un minimo di 3.000 Euro ed un massimo di 30.000 Euro;

partecipazione a mostre e fiere al di fuori del territorio regionale (estere tutte, italiane solo quelle pubblicate sul calendario fieristico nazionale). Il contributo è pari al 30% (elevato al 40% qualora l’impresa sia giovanile, femminile oppure localizzata in una zona di svantaggio economico) delle spese sostenute con un minimo di 2.000 Euro ed un massimo di 40.000 Euro;

consulenze per l’innovazione, la qualità, la certificazione dei prodotti, l’organizzazione aziendale. Vengono agevolate le consulenze finalizzate alla messa a punto di nuovi prodotti, processi produttivi o al miglioramento degli stessi; realizzazione di sistemi aziendali di assicurazione e gestione della qualità; realizzazione di sistemi aziendali di gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro; realizzazione di sistemi aziendali per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente o di valutazioni ambientali; conformità dei prodotti alle direttive comunitarie. Il contributo è pari al 30% (elevato al 40% qualora l’impresa sia giovanile, femminile oppure localizzata in una zona di svantaggio economico) delle spese sostenute con un minimo di 3.000 Euro ed un massimo di 24.000 Euro;

imprese artigianali di piccolissime dimensioni (massimo 10 dipendenti, 500.000 Euro di valore aggiunto o totale del bilancio), per il sostegno al pagamento di oneri finanziari (interessi passivi su mutui, sugli anticipi, sugli affidamenti, sulle ricevute bancarie, eccetera), le commissioni di garanzia e le consulenze. Il contributo è pari al 50% delle spese sostenute;

nuove imprese, rivolto esclusivamente per le imprese di nuova costituzione, per l’acquisto di macchinari, attrezzature, hardware, software, lavori edili, arredi, piani consulenziali, costi dei dipendenti ed oneri per facilitare l’accesso al commercio elettronico. Le spese possono essere sostenute nei sei mesi antecedenti all’iscrizione all’Albo Imprese Artigiane e nei successivi 24 mesi. Il contributo è pari al 40% delle spese sostenute (elevato al 50% qualora l’impresa sia giovanile, femminile oppure localizzata in una zona di svantaggio economico) con un minimo di 5.000 Euro ed un massimo di 75.000 Euro;

artigianato artistico e tradizionale, rivolto esclusivamente alle imprese con l’iscrizione presso tale sezione speciale dell’Albo Imprese Artigiane, per l’acquisto di macchinari, attrezzature, arredi e lavori edili, a patto che il laboratorio sia situato in un centro urbano (dove per centro urbano si intendono le zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici generali comunali). Il contributo è pari al 30% (elevato al 40% qualora l’impresa sia giovanile, femminile oppure localizzata in una zona di svantaggio economico) delle spese sostenute con un minimo di 5.000 Euro ed un massimo di 75.000 Euro.

L’invio delle domande è possibile dalle ore 10:00 del 31.03.2023 e fino alle ore 16:00 del 30.11.2023. Gli incentivi sono concessi e liquidati tramite procedimento valutativo a sportello secondo l’ordine cronologico di presentazione delle domande ed entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda di contributo. Per tutte le linee agevolative sono finanziabili le iniziative:

avviate successivamente al primo gennaio dell’anno precedente (quindi dal 01.01.2022);

fino alla presentazione della domanda con contestuale rendiconto del contributo (ossia si concludono entro la data di presentazione della stessa).

Analogamente allo scorso anno, per il 2023 le domande devono essere presentate per via telematica tramite il sistema dedicato online, accessibile dal sito della Regione e da quello del CATA Artigianato FVG, allegando la documentazione prevista. L’accesso alla piattaforma può avvenire attraverso le credenziali SPID o la Carta Nazionale dei Servizi.

Opzione per l’utilizzo in compensazione dei crediti da bonus edilizi

Per i crediti d’imposta relativi al Superbonus e agli altri bonus edilizi, derivanti da comunicazioni di opzione (cessione del credito/sconto in fattura) presentate all’Agenzia delle Entrate a decorrere dal 1° maggio 2022, l’utilizzo in compensazione impone al cessionario/fornitore di comunicare preventivamente tramite la Piattaforma cessione crediti la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale. Dopo tale adempimento l’utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni.

L’eventuale utilizzo in compensazione di crediti derivanti da comunicazioni di opzione presentate dal 1° maggio 2022, senza la preventiva comunicazione della scelta irrevocabile, determina lo scarto del modello F24 su cui tali compensazioni vengono evidenziate.

Legge di bilancio 2023

Di seguito si riepilogano alcune delle novità in materia fiscale e di agevolazioni contenute nella c.d. Legge di bilancio 2023.

Regime forfettario

A decorrere dal 1° gennaio 2023 il limite dei ricavi/compensi annuali per l’accesso al regime forfettario è stato innalzato a € 85.000 (prima € 65.000). La nuova soglia va verificata con riferimento all’anno precedente in cui si applica il regime; pertanto, un soggetto che nel 2022 ha oltrepassato il previgente limite di € 65.000 ma è rimasto al di sotto degli € 85.000, potrà mantenere il regime forfettario.

In deroga alla regola generale secondo cui la fuoriuscita dal regime si verifica dall’anno successivo a quello in cui sono persi i requisiti d’accesso e permanenza o si è verificata una causa di esclusione, viene prevista l’esclusione immediata dal regime forfetario se, in corso d’anno, i ricavi/compensi superano la soglia di € 100.000. In tal caso:

– ai fini delle imposte dirette, il reddito dell’intero anno è determinato con le modalità ordinarie con applicazione di IRPEF e relative addizionali;

– ai fini IVA, è dovuta l’imposta a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.

Aumento dei limiti per la contabilità semplificata e le liquidazioni IVA trimestrali

Vengono incrementati i limiti per l’utilizzo del regime di contabilità semplificata per le imprese di cui all’art. 18 del D.P.R. 600/73 (imprese individuali, società di persone, enti non commerciali). A decorrere dal 2023, detto regime è adottato “naturalmente” qualora i ricavi, di cui agli artt. 57 e 85 del TUIR, non siano superiori a:

– € 500.000, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi (anziché € 400.000);

– € 800.000 per le imprese aventi per oggetto altre attività (anziché € 700.000).

L’intervento non ha alcun rilievo per gli esercenti arti e professioni, i quali adottano “naturalmente” il regime di contabilità semplificata (fatta salva l’opzione per quella ordinaria), indipendentemente dall’ammontare dei compensi percepiti.

I nuovi limiti si riflettono anche ai fini IVA (anche per gli esercenti arti e professioni) per la possibilità di effettuare le liquidazioni con periodicità trimestrale.

Utilizzo di denaro contante e pagamenti elettronici

A partire dal 1° gennaio 2023, il limite per il trasferimento di denaro contante/titoli al portatore tra soggetti diversi non è più di € 1.999,99 ma di € 4.999,99.

Per i servizi di rimessa di denaro, c.d. “Money transfer”, ossia i trasferimenti mediante intermediario tra soggetti, senza la necessità per questi di aprire un conto corrente, il limite rimane pari a € 1.000.

Rottamazione delle cartelle, stralcio dei singoli carichi e definizione agevolata degli avvisi bonari

E’ stato previsto:

– per le cartelle esattoriali, una rottamazione dei ruoli (salve le imposte) affidati alla riscossione dal 01.01.2000 sino al 30.06.2022, previa richiesta di parte entro il 30.04.2023;

– per i debiti di importo residuo fino a € 1.000, al 01.01.2023, risultanti dai carichi affidati alla riscossione, l’annullamento automatico alla data del 31.03.2023 (stralcio completo);

– per gli avvisi bonari, una riduzione delle sanzioni (dal 10% al 3%) sui controlli relativi ai periodi d’imposta 2019, 2020, e 2021;

– per gli avvisi bonari, la possibilità di ricalcolo dei piani di rateazione in corso (a prescindere dal periodo d’imposta cui si riferiscono) applicando al debito residuo per imposte la sanzione del 3% (in luogo del 10%).

Esenzione IRPEF coltivatori diretti/IAP

Confermata l’estensione anche per il 2023 dell’esenzione ai fini IRPEF per i redditi dominicali e agrari dei coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola.

Riduzione IVA applicabile al pellet

Per il solo anno 2023, l’aliquota IVA riferita alle cessioni di pellet è stabilita nel 10%, in deroga all’aliquota del 22% prevista per tali prodotti in via ordinaria.

Aliquota IVA prodotti igiene femminile e infanzia

Per i prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell’igiene femminile, diversi da quelli compostabili secondo la norma UNI EN 13432:2002 e da quelli lavabili, l’aliquota IVA è ridotta dal 10% al 5%. È introdotta l’aliquota IVA del 5% per:

– il latte in polvere o liquido per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini nella prima infanzia, condizionato per la vendita al minuto;

– le preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto per l’alimentazione dei lattanti o dei bambini, condizionate per la vendita al minuto (codice NC 1901.10.00);

–  i pannolini per bambini;

–  i seggiolini per bambini da installare negli autoveicoli.

Confermati i sostegni per i rincari dei costi energetici per dicembre 2022 ed il primo trimestre 2023

Al fine di ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi del settore energetico il Governo è intervenuto a più riprese con specifiche agevolazioni, sotto forma di credito d’imposta, per la spesa sostenuta dalle imprese per il consumo di energia elettrica e gas naturale.

Un primo intervento è avvenuto in sede di conversione del Decreto Aiuti-quater dove vengono confermate le citate agevolazioni anche per il mese di dicembre 2022, prevedendo inoltre il differimento dell’utilizzo in compensazione al 30.09.2023 (in precedenza era il 30.06.2023). Con la Legge di bilancio 2023 vengono confermate tutte le agevolazioni anche per il primo trimestre 2023, potenziando le aliquote:

Soggetti

Percentuale del credito d’imposta

I trimestre 2022

II trimestre 2022

III trimestre 2022

ottobre-novembre 2022

dicembre 2022

I trimestre 2023

Imprese energivore

20%

25%

40%

40%

45%

Imprese non energivore

15%

30%

30%

35%

Imprese gasivore

10%

25%

40%

40%

45%

Imprese non gasivore

I nuovi crediti in esame sono utilizzabili esclusivamente in compensazione tramite modello F24 entro il 31.12.2023 oppure sono cedibili entro il 31.12.2023, solo per intero, ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Si invita a consultare la nostra circolare n. 20 del 19.12.2022 per i codici tributo relativi all’utilizzo in compensazione dei crediti maturati sino al dicembre 2022; alla data odierna non sono stati ancora stabiliti i codici tributo per la compensazione dei crediti che matureranno durante il primo trimestre 2023.

Buoni benzina detassati fino a 200 euro per tutto il 2023

Per l’anno 2023, i datori di lavoro privati hanno la possibilità di cedere a titolo gratuito buoni benzina o analoghi titoli per l’acquisto di carburanti esenti da imposizione fiscale nel limite di euro 200 per ciascun lavoratore.

Tale valore, fino a euro 200, non deve essere considerato al fine del raggiungimento del limite di esenzione di euro 258,23 annuo per i beni e servizi prestati ai sensi dell’art. 51, comma 3, del TUIR pertanto è da considerarsi aggiuntivo e non va ad “intaccare” tale limite.

In sintesi per l’anno 2023 si potrà erogare:

– buono benzina D.L. 5/2023 fino a euro 200 appena introdotto,
– beni e servizi art. 51, co.3, TUIR per l’eventuale ulteriore buono benzina fino a euro 258,23,

per un totale di euro 458,23, esenti da imposizione fiscale e contributiva.

Legge di Bilancio 2023 (N. 197/2022)

Taglio del cuneo fiscale per i lavoratori

La legge di Bilancio 2023 prevede una riduzione del cuneo fiscale per i lavoratori, misura analoga a quella adottata nel 2022 (art. 1, comma 281).
In particolare, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, è previsto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali dovuti dai lavoratori dipendenti pubblici e privati, esclusi i lavoratori domestici, pari al:

– 2% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 2.692 euro lordi;
– 3% se la retribuzione imponibile non eccede l’importo mensile di 1.923 euro lordi.

In entrambi i casi, la retribuzione imponibile è parametrata su base mensile per 13 mensilità e i limiti di importo mensile sono maggiorati del rateo di tredicesima per la competenza del mese di dicembre.

L’intervento posto in essere ha l’effetto di incrementare l’importo netto delle buste paga dei lavoratori dipendenti mentre il costo del lavoro per l’azienda non subirà alcuna variazione.

Esonero contributivo per l’assunzione di giovani under 36

Viene confermato l’esonero per le nuove assunzioni a tempo indeterminato effettuate nel corso del 2023 di soggetti che non hanno compiuto 36 anni e che non abbiano avuto contratti a tempo indeterminato nella loro vita lavorativa.
In particolare la Legge di Bilancio prevede che per l’assunzione o la trasformazione a tempo indeterminato di giovani di età inferiore ai 36 anni (con esclusione dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico), i datori di lavoro potranno beneficiare dell’esonero totale dei contributi, per un importo massimo pari a 8.000 euro l’anno e per un periodo massimo di 36 mesi.

Esonero contributivo donne svantaggiate

Viene confermato l’esonero contributivo per l’assunzione di donne svantaggiate previsto dalla legge di Bilancio 2021.
In particolare, ai datori di lavoro è riconosciuto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico (con esclusione dei premi e dei contributi dovuti all’INAIL), nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro annui, per le assunzioni a tempo determinato, a tempo indeterminato, nonché per le trasformazioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto agevolato effettuate nel 2023 di donne che si trovano in una delle seguenti condizioni:

– donne con almeno 50 anni di età e disoccupate da oltre 12 mesi;
– donne di qualsiasi età, residenti in regioni ammissibili ai finanziamenti nell’ambito dei fondi strutturali dell’Unione europea, prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
– donne di qualsiasi età che svolgono professioni o attività lavorative in settori economici caratterizzati da un’accentuata disparità di genere, con un tasso di disparità uomo-donna che superi di almeno il 25% la disparità media uomo-donna, e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi;
– donne di qualsiasi età, ovunque residenti e prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi.

Il beneficio è riconosciuto per 12 mesi se l’assunzione è a tempo determinato ovvero 18 mesi in caso di assunzioni a tempo indeterminato.

Esonero contributivo per l’assunzione di percettori del reddito di cittadinanza

Viene istituito un beneficio contributivo a favore dei datori di lavoro che assumono beneficiari del reddito di cittadinanza.
In particolare viene riconosciuto, ai datori di lavoro che assumono con contratto di lavoro a tempo indeterminato percettori del reddito di cittadinanza, l’esonero dal versamento del 100% dei contributi previdenziali a loro carico, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL e ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L’esonero spetta anche per le trasformazioni dei contratti a tempo determinato in contratti a tempo indeterminato effettuate dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, mentre sono esclusi i rapporti di lavoro domestico.
Il beneficio è riconosciuto per un periodo massimo di 12 mesi e nel limite massimo di importo pari a 8.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

L’efficacia degli esoneri contributivi è subordinata all’autorizzazione della commissione europea e pertanto non immediatamente fruibile.