Minimali e massimali ENASARCO per l’anno 2026
Sono stati aggiornati gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali applicabili dal 01.01.2026.
I contributi devono essere corrisposti avendo riguardo alle provvigioni maturate nel singolo trimestre, assumendo rilevanza il criterio della competenza (e non invece il criterio della cassa).
Il calcolo dei contributi dovuti varia a seconda della forma di esercizio dell’attività:
- in caso di svolgimento dell’attività in forma di ditta individuale e di società di persone commerciale (S.N.C. o S.A.S.), trova applicazione un minimale contributivo e un massimale provvigionale annuo;
- in caso di svolgimento dell’attività in forma di società di capitali (tipicamente nella veste giuridica di S.R.L.), non trova applicazione alcun minimale o massimale.
L’aliquota contributiva Enasarco applicabile dalla casa mandante a tutte le somme dovute all’agente in dipendenza del rapporto di agenzia è rimasta invariata rispetto all’anno scorso ed è pari al 17%, di cui l’8,5% a carico della casa mandante e l’8,5% a carico dell’agente.
Diversamente, dal 01.01.2026, gli importi dei minimali contributivi e dei massimali provvigionali sono stati rideterminati come segue:
- per quanto riguarda gli agenti plurimandatari, il massimale provvigionale annuo per ciascun rapporto di agenzia è fissato in misura pari a € 30.478, mentre il minimale contributivo annuo per ciascun rapporto di agenzia ammonta a € 515;
- con riferimento agli agenti monomandatari il massimale provvigionale annuo è fissato in misura pari a € 45.717; invece, il minimale contributivo annuo per il rapporto di agenzia è pari a € 1.026.
Il versamento dei contributi va effettuato entro il giorno 20 del secondo mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre e la casa mandante è responsabile del pagamento dei contributi anche per la parte a carico dell’agente, nei confronti del quale trattiene la parte di contributi a suo carico all’atto della liquidazione delle relative competenze.