Comunicazione preventiva 4.0 per il 2025

Con il DM 16.06.2025, pubblicato sul sito del MIMIT, è stata ufficialmente prevista l’apertura della piattaforma informatica 4.0, attraverso la quale le imprese possono presentare, secondo quanto disposto dal DM 15.05.2025, il modello di comunicazione per l’accesso al credito d’imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0 effettuati dal  01.01.2025 al 31.12.2025, ovvero fino al 30.06.2026 in caso di “prenotazione”, nel limite di spesa complessivo di 2,2 miliardi di euro.

Le comunicazioni possono essere presentate, dalle ore 14:00 del 17.06.2025, esclusivamente tramite il sistema telematico per la gestione della misura disponibile nell’apposita sezione “Transizione 4.0” del sito internet del GSE (Piattaforma GSE), accessibile tramite SPID, utilizzando il modello editabile ivi disponibile.
Si ricorda che, ai fini della prenotazione delle risorse, rileva l’ordine cronologico di presentazione delle comunicazioni preventive.

Spese di trasferta: vincoli alla deducibilità e all’esenzione solo per le spese sostenute in Italia

Il Decreto chiarisce in modo definitivo che le nuove regole sulla tracciabilità delle spese di trasferta si applicano solo alle spese sostenute in Italia. Questo significa che, per poter beneficiare dell’esenzione da tassazione (in capo al lavoratore/professionista) e della deducibilità per l’impresa o il committente, i pagamenti devono essere effettuati con strumenti tracciabili (bonifici, carte, assegni bancari/circolari).

Qualora la spesa sia pagata in contanti, anche se analiticamente riaddebitata, concorre alla formazione del reddito del professionista.

Inoltre, se il committente non provvede al rimborso, la spesa rimane deducibile in capo al professionista, ma solo a condizione che sia stata tracciata al momento del pagamento.

Slittamento dei termini di versamento per soggetti ISA e forfetari al 21.07.2025

Il decreto prevede una proroga dei termini per i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA. In particolare, i soggetti che applicano gli ISA o rientrano nei regimi forfetari (compresi i soci di società trasparenti), potranno effettuare i pagamenti:

– entro il 21 luglio 2025 (invece che entro il 30 giugno), senza nessuna maggiorazione;

– oppure dal 22 luglio al 20 agosto 2025, invece che entro il 30 luglio, con la maggiorazione dello 0,4% a titolo di interesse corrispettivo.

La proroga si applica ai soggetti che, al contempo:

– esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA), di cui all’art. 9-bis del DL 50/2017;

dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore a euro 5.164.569, limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Lo slittamento si estende ai soggetti che:
– partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti;
– devono dichiarare redditi “per trasparenza”, ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR.