Regolarizzazione inadempimenti contributivi INPS artigiani e commercianti

Alla luce del nuovo regime sanzionatorio di cui all’art. 30 del DL 19/2024 convertito, con modificazioni dalla legge 56/2024, l’INPS ha diffuso il messaggio n. 3991 del 27 novembre 2024 con il quale ha esplicitato le disposizioni per poter pagare con ravvedimento i contributi previdenziali scaduti dal 1° settembre 2024. In dettaglio il commerciante o l’artigiano potrà versare i contributi:

– con un ritardo di 120 giorni rispetto alla scadenza originaria pagando un costo aggiuntivo di una sanzione pari al TUR (tasso ufficiale di riferimento) del 3,4% annuo;

– presentando la domanda di dilazione entro la scadenza originaria pagando un costo aggiuntivo pari all’8,9% annuo (TUR di 3,4 %+ 5,5%);

– presentando la domanda di dilazione entro 60 giorni rispetto alla scadenza originaria pagando un costo aggiuntivo pari al 10,9% annuo (TUR di 3,4 %+ 7,5%).

 

Gli omaggi natalizi

 

 

In occasione delle festività natalizie, si riepiloga il trattamento fiscale degli omaggi a clienti / dipendenti, distinguendo la tipologia del bene (oggetto o meno dell’attività).

Si ricorda che gli omaggi ai clienti rientrano nelle “spese di rappresentanza” quando sono offerti per promuovere l’immagine aziendale o consolidare i rapporti con i clienti.

La Circolare 13.07.2009 n .34/E identifica la definizione di “spese di rappresentanza” le spese per erogazioni a titolo gratuito di beni e servizi, effettuate con finalità promozionali o di pubbliche relazioni e il cui sostenimento risponda a criteri di ragionevolezza in funzione dell’obiettivo di generare, anche potenzialmente, benefici economici per l’impresa ovvero sia coerente con pratiche commerciali di settore”

Si sottolinea (così come evidenziato nelle tabelle riepilogative) che per le spese classificabili “di rappresentanza” è rimasto invariato il limite di € 50:

–          che consente di detrarre l’IVA e di dedurre il costo sostenuto;

–          oltre tale limite l’IVA è indetraibile e la deducibilità del costo è proporzionata ai ricavi / proventi dell’attività caratteristica.

Si schematizza il trattamento fiscale nel caso di:

–          beni non oggetto di attività per Impresa e Lavoratore autonomo

–          beni oggetto dell’attività  

 

 

 

 

 

 

 

IMPRESA

Destinatari omaggi

IVA

IRPEF / IRES

 

IRAP

Detrazione IVA a credito

Cessione gratuita

Deducibilità spesa

 

 

Clienti

SI se

costo unitario ≤ € 50

(anche alimenti e bevande)

 

Esclusa

da IVA

integrale nell’esercizio se

valore unitario ≤ € 50

deducibile nel limite annuo

(1,5% – 0,6% e 0,4% dei

ricavi / proventi)

deducibili se

metodo da bilancio

indeducibili se

metodo fiscale

NO se

costo unitario >50

 

Dipendenti

NO

(mancanza di inerenza)

Esclusa

da IVA

integrale nell’esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)

 

indeducibili (*)

 

LAVORATORE AUTONOMO

Destinatari omaggi

IVA

IRPEF

 

IRAP

Detrazione IVA a credito

Cessione gratuita

Deducibilità spesa

 

 

Clienti

SI se

costo unitario ≤ € 50

(anche alimenti e bevande)

 

Esclusa

da IVA

 

nel limite dell’1% dei compensi incassati nell’anno

deducibili nel limite dell’1% dei compensi percepiti nell’anno

NO se

costo unitario >50

 

Dipendenti

NO

(mancanza di inerenza)

Esclusa

da IVA

integrale nell’esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)

 

indeducibili (*)

 
   

 

Destinatari omaggi

IVA

IRPEF / IRES

 

IRAP

Detrazione IVA a credito

Cessione gratuita

Deducibilità spesa

 

 

Clienti

 

◆  SI se spesa non di

rappresentanza

SI (**) ma solo se costo unitario ≤ € 50 se spesa rappresentanza

 

 

 

Imponibile IVA (**)

integrale nell’esercizio se

valore unitario ≤ € 50

deducibile nel limite annuo (1,5% – 0,6% e 0,4% dei ricavi / proventi)

deducibili se

metodo da bilancio

indeducibili se

metodo fiscale

 

Dipendenti

integrale nell’esercizio (spesa per prestazioni di lavoro)

 

indeducibili (*)

(*) salvo non risultino funzionali all’attività di lavoro autonomo oppure siano afferenti a lavoratori per i quali è prevista la deducibilità analitica dei relativi costi (es. dipendenti a tempo indeterminato, addetti alla ricerca e sviluppo)

(**) Salvo si scelga di non detrarre l’IVA sull’acquisto per non assoggettare, dunque, ad IVA la cessione gratuita.

“Ceste regalo”

Considerata la tipologia degli “omaggi” tipici del periodo natalizio, al fine di verificare il superamento o meno del limite di € 50 e la detraibilità dell’imposta, merita rammentare che, qualora l’omaggio sia rappresentato da più beni costituenti un’unica confezione (ad esempio, cesto regalo) è necessario considerare il costo dell’intera confezione e non quello dei singoli componenti. È quindi indetraibile l’IVA relativa all’acquisto di un cesto di costo superiore a € 50 ancorché composto da beni di costo unitario inferiore a tale limite, mentre per i limiti di deducibilità va verificato di volta in volta il soggetto destinatario cliente/dipendente ed il soggetto che effettua l’omaggio Impresa/lavoratore autonomo (rimandiamo alle tabelle riepilogative alla presente).

 

Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, nuove modalità per la gestione dei rifiuti

 Il Ministero dell’ambiente e della sicurezza energetica (MASE) ha stabilito la progressiva digitalizzazione dei documenti relativi alla movimentazione e al trasporto dei rifiuti attraverso il Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti (RENTRI).  Il RENTRI introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento degli adempimenti, quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico, consentendo, attraverso la messa a sistema delle informazioni contenute in questi documenti, un costante monitoraggio dei flussi dei rifiuti e di materiali, basato sulla verifica di ogni codice CER (Codice Europeo dei Rifiuti) e di ciascun punto di generazione del rifiuto.

La normativa prevede un inizio scaglionato dell’obbligo di operare attraverso il sistema RENTRI, a seconda delle dimensioni aziendali e della tipologia di attività svolta, per facilità di lettura, si indica la seguente tabella di sintesi:

 

Categoria

Iscrizione al RENTRI

Tenuta registri in formato digitale

Emissione di formulari in formato digitale

Enti o imprese produttrici iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 50 dipendenti, imprese che effettuano il trattamento di rifiuti e/o il trasporti di rifiuti a prescindere dal numero di dipendenti

dal 15.12.2024 ed entro il 13.02.2025

dal 13.02.2025

dal 13.02.2026

Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi con più di 10 dipendenti

dal 15.06.2025 ed entro il 14.08.2025

dalla data di iscrizione al RENTRI

dal 13.02.2026

Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericoloso con meno di 10 dipendenti

dal 15.12.2025 ed entro il 13.02.2026

dalla data di iscrizione al RENTRI

dal 13.02.2026

 

Il numero dei dipendenti, ai fini del sistema RENTRI, è calcolato in base al numero di persone presenti nell’impresa al 31 dicembre dell’anno precedente, che lavorano con vincoli di subordinazione in forza di un contratto di lavoro e che percepiscono remunerazione.

 

Nuovi modelli di registro di carico e scarico

 

Dal 13.02.2025 entrerà in vigore il nuovo formato di registro di carico e scarico dei rifiuti, le aziende del primo gruppo terranno il registro in formato digitale nei seguenti modi:

–          o attraverso un proprio sistema gestionale;

–          o attraverso i servizi di supporto messi a disposizione dal MASE tramite il RENTRI.

Il registro digitale dovrà essere vidimato digitalmente utilizzando il servizio delle Camere di Commercio accessibile sempre tramite il portale RENTRI a partire dal 23.01.2025.

Dal 13.02.2025 e fino alla data di iscrizione al RENTRI i produttori di rifiuti fino a 50 dipendenti(quindi solo per un giorno?) (secondo e terzo gruppo) continueranno a tenere i registri in formato cartaceo, ma con il nuovo modello reperibile dal portale RENTRI. Una volta stampati su supporto cartaceo i registri dovranno essere vidimati presso gli uffici delle Camere di Commercio territorialmente competenti. Per la vidimazione dei registri cronologici di carico e scarico cartacei dovrà essere versato alla Camera di Commercio un diritto di segreteria. La funzionalità di stampa del registro di carico e scarico in bianco da presentare per la vidimazione alla CCIAA è già disponibile dal 04.11.2024.

Dalla data di iscrizione al RENTRI si applicherà, anche ai soggetti del secondo e terzo gruppo, l’obbligo di tenuta del registro in formato digitale.

 Formulari di identificazione dei rifiuti (FIR)

 Dal 13.02.2025 entreranno in vigore i formulari di identificazione dei rifiuti (FIR) in formato digitale. Con l’entrata in vigore del nuovo modello i FIR verranno emessi e vidimati digitalmente tramite la piattaforma RENTRI e saranno utilizzati in formato cartaceo da tutti gli operatori, anche da quelli non ancora iscritti o non obbligati all’iscrizione al RENTRI.

A decorrere dal 13.02.2025 tutti i soggetti che non dispongono di sistemi gestionali, per la gestione del FIR cartaceo e la sua vidimazione digitale possono utilizzare i servizi di supporto resi disponibili dal RENTRI. Per l’utilizzo dei servizi di supporto:

–          i soggetti già iscritti al RENTRI possono accedere all’area riservata “Operatori”;

–          i soggetti non ancora iscritti, o non soggetti ad obbligo di iscrizione, possono accede all’area “Produttori di rifiuti non iscritti”.

L’accesso alle aree riservate avviene mediante autenticazione con identità digitale (SPID, carta nazionale dei servizi, carta di identità elettronica).

 

L’occasione è gradita per augurarVi Buone Feste!

                                                                                lo Studio