Nuovi termini differenziati per l’obbligo di polizze rischi catastrofali e chiarimenti
Con il DL n. 39/2025 il Legislatore ha prorogato l’obbligo in esame all’1.10.2025 per le Medie imprese e al 31.12.2025 per le Piccole / Micro imprese.
Nel caso di mancato rispetto dell’obbligo di assicurazione entro i suddetti termini “si deve tener conto nell’assegnazione di contributi, sovvenzioni o agevolazioni di carattere finanziario a valere su risorse pubbliche, anche con riferimento a quelle previste in occasione di eventi calamitosi e catastrofali”(per i casi di obbligo si fa riferimento a quanto riportato nella nostra circolare n. 6 del 25.03.2025).
A seguito della proroga, il Ministero del Made in Italy ha pubblicato sul proprio sito internet una serie di chiarimenti:
- l’obbligo assicurativo interessa tutte le imprese tenute all’iscrizione nel Registro Imprese, indipendentemente dalla relativa Sezione (ordinaria / speciale);
- in caso di beni (fabbricati/impianti/attrezzature) detenuti in affitto, leasing o altro titolo, l’obbligo assicurativo ricade in capo al detentore, salvo che il bene non sia già assicurato da parte di soggetti terzi;
- i veicoli iscritti al PRA sono esclusi dall’obbligo in esame.
Infine, lo stesso Ministero si è espresso in merito all’operatività del regime sanzionatorio in caso di mancata stipula della polizza, precisando che:
- la disciplina contenuta nella norma “non ha carattere autoapplicativo” e di conseguenza sarà la singola Pubblica Amministrazione a dover definire le modalità con cui intende tener conto del mancato adempimento all’obbligo assicurativo in relazione alle proprie misure agevolative;
- la disposizione non è retroattiva, in quanto opera dalla data del Provvedimento di adeguamento/recepimento della stessa nell’ambito della disciplina normativa del contributo/sovvenzione o agevolazione pubblica, ovvero dalla diversa data ivi indicata.