Concordato preventivo biennale – Modifiche del DLgs. 12.6.2025 n. 81
La disciplina del concordato preventivo biennale (CPB), di cui al DLgs. 12.2.2024 n. 13, è stata modificata dal DLgs. 12.6.2025 n. 81, e reca le seguenti novità che interessano le adesioni al CPB con decorrenza 13.06.2025:
- proroga del termine di adesione, che viene differito dal 31 luglio al 30 settembre. Per i soggetti con periodo d’imposta non coincidente con l’anno solare, il termine si sposta all’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta;
- previsione di una soglia massima per l’applicazione dell’imposta sostitutiva. A partire dalle adesioni relative al biennio 2025-2026, viene introdotto il limite di € 85.000 all’eccedenza, tra reddito concordato e quello dichiarato nel periodo precedente a quello di adesione, sulla quale i soggetti che aderiscono al concordato possono applicare l’imposta sostituiva con aliquota del 10%, 12% o 15%, a seconda del livello di affidabilità fiscale. Sulla parte eventualmente eccedente gli € 85.000 dovrà invece applicarsi l’aliquota ordinaria del 43%, per i soggetti IRPEF e del 24%, per i soggetti IRES;
- modifiche alle componenti che non concorrono alla determinazione del reddito concordatario. Per le adesioni esercitate a partire dal biennio 2025-2026, tra le componenti che non concorrono alla rettifica in aumento del reddito concordatario, già previste nella norma istitutiva del CPB (quali plusvalenze, sopravvenienze attive, minusvalenze, perdite su crediti, etc) si include anche la maggiorazione del 120% del costo del lavoro per le nuove assunzioni, di cui all’art. 4 del Dlgs n. 216/2013;
- introduzione di soglie massime del reddito concordatario proposto dall’Amministrazione finanziaria per i contribuenti con punteggio ISA elevato (punteggi ISA pari e superiori a 8);
- nuove clausole di esclusione dal concordato preventivo biennale per i professionisti che, con riferimento al periodo d’imposta precedente a quelli cui si riferisce la proposta, dichiarano individualmente un reddito di lavoro autonomo e, allo stesso tempo, partecipano a un’associazione professionale o a una società tra professionisti, ovvero a una società tra avvocati. L’esclusione dal concordato non si verifica se l’associazione o la società partecipata aderisce al concordato preventivo biennale per i medesimi periodi d’imposta cui aderisce il socio o l’associato;
- nuove clausole di cessazione: il professionista e l’associazione professionale(o la società tra professionisti o la società tra avvocati) non determinano il reddito sulla base della proposta di concordato nei medesimi periodi d’imposta cui aderisce l’associazione o la società partecipata.