19.05.25

Ultimi orientamenti giurisprudenziali in tema di contratti di locazione in cedolare secca e conduttore impresa

Con la sentenza n. 12079 del 7 maggio 2025, la Corte di Cassazione ha confermato, a un anno esatto dalla precedente sentenza n. 12395 del 7 maggio 2024, che è possibile optare per il regime della cedolare secca anche se il contratto di locazione a uso abitativo è stipulato da un conduttore nell'esercizio della propria attività professionale o imprenditoriale, quando l'immobile è destinato alle esigenze abitative dei suoi dipendenti.

Posizione dell'Agenzia delle Entrate:
L'Agenzia delle Entrate, però, ha adottato un'interpretazione più restrittiva, escludendo la cedolare secca in due casi:

  • Locatore: se il proprietario dell'immobile agisce nell'esercizio di imprese, arti o professioni (punto sempre condiviso);
  • Conduttore: anche se il conduttore stipula il contratto nell'esercizio dell'impresa, arte o professione, ad esempio per utilizzare l'immobile come foresteria per i propri dipendenti.

La risposta n. 5-03773 del Ministero dell'Economia del 26 marzo 2025 aveva inizialmente lasciato intendere che una sola apertura da parte della Cassazione non fosse sufficiente a modificare l'orientamento restrittivo dell'Agenzia delle Entrate.

Ulteriori conferme:

-          il 17 aprile 2025, anche la Corte di Giustizia Tributaria di Caserta ha riconosciuto il diritto del locatore di optare per la cedolare secca nei casi in cui il conduttore stipuli il contratto a uso abitativo nell'esercizio della propria attività professionale, accogliendo così il ricorso di un contribuente a cui era stata rifiutata la registrazione del contratto.

-          sul portale dell'Agenzia delle Entrate è stata rimossa l'anomalia che bloccava la registrazione dei contratti con opzione per la cedolare secca se il conduttore non era una persona fisica.

Con questa seconda pronuncia della Cassazione, ci si augura che anche l'Amministrazione finanziaria stia ora valutando un allineamento al nuovo orientamento giurisprudenziale.