19.06.25

Spese di trasferta: vincoli alla deducibilità e all’esenzione solo per le spese sostenute in Italia

Il Decreto chiarisce in modo definitivo che le nuove regole sulla tracciabilità delle spese di trasferta si applicano solo alle spese sostenute in Italia. Questo significa che, per poter beneficiare dell’esenzione da tassazione (in capo al lavoratore/professionista) e della deducibilità per l’impresa o il committente, i pagamenti devono essere effettuati con strumenti tracciabili (bonifici, carte, assegni bancari/circolari).

Qualora la spesa sia pagata in contanti, anche se analiticamente riaddebitata, concorre alla formazione del reddito del professionista.

Inoltre, se il committente non provvede al rimborso, la spesa rimane deducibile in capo al professionista, ma solo a condizione che sia stata tracciata al momento del pagamento.