Riversamento spontaneo dei crediti R&S
L’art. 19 del D.L. n. 25/2025 ha riaperto il termine di adesione al c.d. riversamento spontaneo del credito d’imposta ricerca e sviluppo ex art. 3 del D.L. n. 145/2013, limitatamente a fattispecie non caratterizzate da frodi o condotte simulate.
La possibilità di aderire è ammessa sino al 03.06.2025 ed è possibile riversare, senza sanzioni e interessi e senza avvalersi della compensazione di cui all’art. 17 del D.Lgs. n. 241/1997, i crediti d’imposta R&S maturati dal periodo d’imposta 2015 fino al periodo d’imposta in corso al 31.12.2019, indebitamente compensati sino al 22.10.2021 (purché l’utilizzo non sia già stato accertato con atti divenuti definitivi alla medesima data). In caso di adesione, è possibile optare per il versamento in un’unica soluzione entro il 03.06.2025 ovvero in tre rate di pari importo (di cui la prima entro il 03.06.2025 e le successive entro il 16.12.2025 e il 16.12.2026. In caso di riversamento rateale sono dovuti gli interessi legali, a decorrere dal 04.06.2025
La possibilità di aderire al riversamento potrà ora riguardare anche atti impositivi divenuti definitivi, per mancata impugnazione, purché tra il 22.10.2021 e la data di presentazione dell’istanza. Nel decreto viene disciplinata anche l’ipotesi di adesione in pendenza di contenzioso e si stabilisce la proroga di due anni dei termini a disposizione dell’Agenzia delle Entrate per i controlli.