Le novità in materia di LAVORO in vigore dal 12/01/2025
Il Ddl Lavoro collegato alla legge di Bilancio introduce norme di semplificazione e regolazione, con particolare riferimento ai temi della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, della disciplina dei contratti, dell'adempimento degli obblighi contributivi e degli ammortizzatori sociali; di seguito le principali novità.
Risoluzione per assenza ingiustificata
L’art. 19 stabilisce che l’assenza ingiustificata del lavoratore protratta oltre il termine previsto dal contratto collettivo o, in mancanza di previsione contrattuale, oltre i quindici giorni, il datore di lavoro ne dà comunicazione all'ispettorato e il rapporto si intende risolto per volontà del lavoratore senza che sia necessario applicare la disciplina sulle dimissioni telematiche. Dunque, in tale caso, il lavoratore non potrà richiedere la NASPI.
La disposizione non trova applicazione se il lavoratore dimostra l’impossibilità, per causa di forza maggiore o per fatto imputabile al datore di lavoro, di comunicare i motivi che giustificano l’assenza.
Somministrazione di lavoro e tempo determinato
L’art. 10 prevede l'esclusione nel computo del tetto del 30% previsto per i lavoratori in somministrazione a tempo determinato rispetto al totale dei contratti a tempo indeterminato nei seguenti casi:
1. lavoratori over 50;
2. lavoratori assunti:
– per l’avvio di nuove attività,
– da imprese start up innovative,
– per lo svolgimento di attività stagionali,
– per specifici programmi e spettacoli televisivi o radiofonici,
– per sostituire lavoratori assenti;
3. lavoratori assunti dall’Agenzia per il lavoro a tempo indeterminato.
È, infine, precisato che siano esclusi dall’obbligo di causali i contratti di somministrazione di lavoro a tempo determinato stipulati con soggetti disoccupati che godano da almeno sei mesi di trattamenti di disoccupazione o di ammortizzatori sociali e con lavoratori svantaggiati o molto svantaggiati.
Durata del periodo di prova
L’art. 13 ridefinisce il periodo di prova dei contratti a tempo determinato stabilendo criteri univoci per la durata.
La nuova norma prevede che dal 12.01.2025, fatte salve le previsioni più favorevoli della contrattazione collettiva, la durata del periodo di prova per i rapporti di lavoro a tempo determinato è fissata in un (1) giorno di effettiva prestazione ogni quindici (15) giorni di calendario di durata del contratto.
In ogni caso, la durata del periodo di prova non può essere inferiore a due (2) giorni né superiore a quindici (15) giorni per i contratti con durata non superiore a sei mesi, e non può essere inferiore a due giorni e superiore a trenta giorni per quelli con durata superiore a sei mesi e inferiori a dodici mesi.
Smart working
L’art. 14 prevede che il datore di lavoro comunichi, in via telematica al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, i nominativi dei lavoratori e la data di inizio e di fine del lavoro agile entro cinque giorni dalla data di avvio o termine del periodo.
Attività stagionali
L’art. 11 specifica che oltre alle attività indicate nel D.P.R. n. 1525/1963 si intendono stagionali le attività organizzate per fare fronte a intensificazioni dell’attività lavorativa in determinati periodi dell’anno, nonché a esigenze tecnico-produttive o collegate ai cicli stagionali dei settori produttivi o dei mercati serviti dall’impresa secondo quanto previsto dai contratti collettivi.
Cassa integrazione e attività lavorativa
Viene riconosciuta la possibilità per il lavoratore in cassa integrazione di svolgere attività di lavoro in forma subordinata o autonoma, salvo dover comunicare tempestivamente all’INPS l’inizio della nuova attività. Durante lo svolgimento di tale attività il lavoratore perde il diritto al trattamento di integrazione salariale.
Conciliazioni telematiche
Con l’art. 20 viene introdotta una semplificazione per la conciliazione in materia di lavoro. Tali procedimenti potranno svolgersi in modalità telematica mediante collegamenti audiovisivi.
Contratto a causa mista
L’art. 17 prevede l’introduzione di un contratto ibrido, a causa mista, con la possibilità di assumere un lavoratore in parte con un contratto dipendente, in parte con un rapporto autonomo a partita Iva, beneficiando del regime forfettario per il reddito autonomo.
Sicurezza sul lavoro
Il decreto prevede all’art. 1 una serie di novità in materia di salute e sicurezza sul lavoro:
- nell’ambito della sorveglianza sanitaria effettuata dal medico competente viene riconosciuta la possibilità di svolgere visite mediche preventive per valutare l’idoneità alla mansione specifica anche in fase pre-assuntiva;
- l’opportunità se svolgere le visite mediche precedenti alla ripresa del lavoro, a seguito di assenze superiori a sessanta giorni continuativi, viene valutata dal medico competente (lett. d, punto 1.3);
- sempre nell’ambito della sorveglianza sanitaria viene introdotta la possibilità per il medico competente di evitare la ripetizione di esami clinici e diagnostici già effettuati risultanti dalla cartella clinica del lavoratore.