Il nuovo Regime degli impatriati
L'art. 5 del D.Lgs. 209/2023 riscrive la disciplina relativa al regime agevolativo degli impatriati, riservato ai lavoratori che trasferiscono la residenza in Italia ai sensi dell'art. 2 del TUIR. Nella tabella che segue si riportano le modifiche intervenute:
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Trasferimenti di residenza dal 30.4.2019 al 2023 |
Trasferimenti di residenza dal 2024 |
Residenza estera pregressa |
2 periodi di imposta |
3 periodi di imposta |
Impegno a mantenere la residenza in Italia |
2 anni |
4 anni |
Redditi agevolati - Natura |
Reddito di lavoro dipendente e assimilato, redditi di lavoro autonomo, redditi d'impresa dell'imprenditore individuale |
Reddito di lavoro dipendente e assimilato, reddito di lavoro autonomo "professionale" |
Redditi agevolati - Entità |
Nessun limite |
Limite annuo di 600.000 euro |
Misura dell'agevolazione |
Reddito imponibile al 30% |
Reddito imponibile al 50% |
Durata dell'agevolazione |
5 periodi di imposta |
5 periodi di imposta |
Attività lavorativa svolta prevalentemente in Italia |
Non necessaria la discontinuità con l'attività svolta ante trasferimento (con l'eccezione dell'ipotesi di distacco) |
La prestazione può essere svolta in favore del medesimo soggetto estero o in favore di un soggetto appartenente allo stesso gruppo con innalzamento del periodo di residenza estera pregressa |
Qualificazione o specializzazione |
Nessuna |
Possesso dei requisiti di elevata qualificazione o specializzazione |