03.10.22

Tax credit energia e gas prorogati ad ottobre e novembre, ampliamento della platea dei beneficiari e rafforzamento delle percentuali

Il “Decreto Aiuti-Ter”, approvato il 16.09.2022, proroga e rafforza i tax credit alle imprese per l’acquisto di energia e gas per i mesi di ottobre e novembre 2022, con ampliamento alle imprese non energivore con contatori di potenza pari o superiore ai 4,5 kW. Esclusivamente per i mesi di ottobre e novembre 2022 i crediti d’imposta a favore delle imprese per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale verranno determinati con le seguenti percentuali:

- per le imprese “energivore” e per le imprese “non energivore”, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW (N.B. fino al terzo trimestre rientrano fra le imprese “non energivore” quelle dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW), il credito d’imposta viene riconosciuto nella percentuale del 40%. Il credito d’imposta riguarda le spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nei mesi di ottobre e novembre 2022, a condizione che i costi per kW/h della componente energia elettrica, calcolati sulla base della media del terzo trimestre 2022 (al netto delle imposte e degli eventuali sussidi), abbiano subito un incremento del costo per kW/h superiore al 30% relativo al medesimo trimestre dell’anno 2019;

- per le imprese “gasivore” il credito d’imposta viene riconosciuto nella percentuale del 30% e per le imprese “non gasivore” il credito d’imposta viene riconosciuto nella percentuale del 40%. Il credito d’imposta  riguarda le spese sostenute per l’acquisto del gas naturale utilizzato per la produzione, consumato nei mesi di ottobre e novembre 2022. L’agevolazione spetta qualora il prezzo di riferimento del gas naturale, calcolato come media, riferita al terzo trimestre 2022 dei prezzi di riferimento del Mercato Infragiornaliero abbia subito un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio riferito al medesimo trimestre dell’anno 2019.

Viste le numerose modifiche normative intervenute negli ultimi mesi, si riporta la seguente tabella di sintesi:

Soggetti

Percentuale del credito d’imposta

I trimestre

II trimestre

III trimestre

ottobre/novembre

Imprese energivore

20%

25%

40%

Imprese non energivore

-

15%

30%

Imprese gasivore

10%

25%

40%

Imprese non gasivore

-

Il Decreto Aiuti-Ter ha modificato anche il termine ultimo per la fruizione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022 ed ai mesi di ottobre e novembre 2022: tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31.03.2023; resta invariato il termine ultimo per la compensazione per i crediti maturati nel primo ed il secondo trimestre, ovvero il 31.12.2022.

Tutti i crediti d’imposta sopra richiamati:

- sono utilizzabili esclusivamente in compensazione F24 entro le date sopra indicate oppure sono cedibili per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari;

- non sono tassati ai fini IRPEF, IRES ed IRAP;

- non concorrono al calcolo del limite annuale di compensazione di 2 milioni di Euro;

- sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto;

- non vengono conteggiati ai fini del rispetto del limite de minimis.

Con le risoluzioni nn. 49/E e 54/E di settembre 2022 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti relativi al terzo trimestre 2022 e ai mesi di ottobre e novembre 2022:

- 6968 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (terzo trimestre 2022) – art.6, c. 1, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;

- 6969 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art.6, c. 2, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;

- 6970 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (terzo trimestre 2022) – art.6, c. 3, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;

- 6971 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (terzo trimestre 2022) – art.6, c. 4, del decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115”;

- 6983 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art.1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

- 6984 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art.1, c. 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

- 6985 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (ottobre e novembre 2022) – art.1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

- 6986 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art.1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, ovvero il 2022.