15.12.22

Tax credit energia e gas prorogati a dicembre 2022 con (probabile) rafforzamento e riproposizione per il 2023

Il Decreto Aiuti-Ter (si veda la nostra circolare n. 16 del 04.10.2022) ha riproposto alcuni crediti di imposta introdotti nei precedenti decreti per contrastare l’aumento dei costi di energia elettrica e gas gravanti sulle imprese, riferiti alle spese sostenute nei primi trimestri del 2022. Con tale Decreto è stato previsto l’innalzamento dei crediti spettanti e l’estensione degli stessi anche ai costi sostenuti dalle imprese nei mesi di ottobre e novembre 2022. In seguito, il Decreto Aiuti-Quater ha ulteriormente esteso il credito anche alle spese sostenute nel mese di dicembre 2022 per l’acquisto di energia elettrica e gas naturale. Il quadro agevolativo che ne emerge è il seguente:

Soggetti

Percentuale del credito d’imposta

I trimestre

II trimestre

III trimestre

ottobre e novembre

dicembre

Imprese energivore

20%

25%

40%

40%

Imprese non energivore

-

15%

30%

30%

Imprese gasivore

10%

25%

40%

40%

Imprese non gasivore

-

Il Decreto Aiuti-Quater ha modificato anche il termine ultimo per la fruizione dei crediti d’imposta energia elettrica e gas relativi al terzo trimestre 2022 ed ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022: tali crediti potranno essere utilizzati in compensazione entro il 30.06.2023; resta invariato il termine ultimo per la compensazione per i crediti maturati nel primo ed il secondo trimestre, ovvero il 31.12.2022.

Tutti i crediti d’imposta sopra richiamati sono:

- utilizzabili esclusivamente in compensazione F24 entro le date sopra indicate oppure sono cedibili per intero ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari;

- non sono tassati ai fini IRPEF, IRES ed IRAP;

- non si applica il limite annuale di compensazione di 2 milioni di Euro;

- sono cumulabili con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell’imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto;

- non viene più richiesto il rispetto del limite de minimis per nessuno dei crediti d’imposta relativi all’acquisto di energetica e gas naturale (a seguito dell’abrogazione del comma 3-ter dell’articolo 2 del D.L. 50/2022, c.d. “Decreto Aiuti”).

Con la risoluzione 54/E del 30.09.2022 e la 72/E del 12.12.2022 l’Agenzia delle Entrate ha stabilito i codici tributo per l’utilizzo in compensazione dei crediti in parola:

- 6983 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (ottobre e novembre 2022) – art.1, c. 1, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

- 6984 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art.1, c. 2, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

- 6985 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore ((ottobre e novembre 2022) – art.1, c. 3, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

- 6986 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (ottobre e novembre 2022) – art.1, c. 4, del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144”;

- 6993 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese energivore (dicembre 2022) – art.1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;

-6994 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art.1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;

- 6995 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese non energivore (dicembre 2022) – art.1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”;

- 6996 denominato “credito d’imposta a favore delle imprese diverse da quelle a forte consumo gas naturale (dicembre 2022) – art.1, del decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176”.

In sede di compilazione del modello F24, i suddetti codici tributo sono esposti nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”. Nel campo “anno di riferimento” è indicato l’anno di sostenimento della spesa, ovvero il 2022.

Entro il 16.03.2023 i beneficiari dei crediti relativi al III e IV trimestre 2022 dovranno inviare all’Agenzia delle Entrate un’apposita comunicazione sull’importo del credito maturato nell’esercizio 2022, a pena di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito. Il contenuto e la modalità di presentazione della stessa saranno definiti con successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia.

Si evidenzia, infine, che nella bozza del Decreto di Bilancio 2023 è prevista la proroga anche per il primo trimestre 2023 dei crediti d’imposta riconosciuti alle imprese per l’acquisto di energia e gas, con un ulteriore incremento, rispetto alle attuali misure previste per il quarto trimestre 2022, dal 40% al 45% per le imprese energivore, gasivore e non gasivore e dal 30% al 35% per le imprese non energivore.