Soppressione del SISTRI e istituzione del Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti
Per effetto dell’art. 6 del DL 135/2018 convertito, a decorrere dal 01.01.2019 è soppresso il sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti – SISTRI.
Conseguentemente, non sono più dovuti i contributi a carico degli operatori iscritti e di altri soggetti per il funzionamento del SISTRI.
A decorrere dal 13.02.2019 (data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 135/2018) è istituito il Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamente dal Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Sono obbligati ad iscriversi al nuovo Registro:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- [con riferimento ai rifiuti non pericolosi] chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e di trasporto di rifiuti, compresi i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, ovvero svolge le operazioni di recupero e di smaltimento dei rifiuti. Sono esonerati da tale obbligo gli imprenditori agricoli con un volume di affari annuo non superiore ad € 8.000.
Le modalità di organizzazione e funzionamento del nuovo Registro saranno definite da un apposito decreto ministeriale, con il quale dovranno essere stabiliti anche i contributi a carico dei soggetti iscritti e le sanzioni in caso di inadempimento agli obblighi previsti.
Dal 01.01.2019 e fino al termine di piena operatività del nuovo Registro elettronico nazionale, la tracciabilità dei rifiuti è garantita effettuando gli adempimenti di cui agli artt. 188, 189, 190 e 193 del DLgs. 152/2006 quali ad esempio i registri di carico e scarico, i formulari di trasporto, il MUD, con applicazione del regime sanzionatorio precedentemente previsto.