Soglia di esenzione fringe benefits a 3.000 euro
In data 18 novembre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Aiuti quater contenente un ulteriore pacchetto di misure urgenti in materia di energia elettrica, gas naturale e carburanti.
Di assoluto rilievo, per datori di lavoro/sostituti d’imposta e lavoratori, risulta essere l’incremento, per il periodo d’imposta 2022, da euro 600 ad euro 3.000, del limite di non concorrenza alla formazione del reddito imponibile del valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori nonché delle somme erogate o rimborsate agli stessi per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale.
Resta invariata la tempistica per l’erogazione di questi fringe benefit, che non potrà andare oltre l’anno 2022 ovvero, secondo il “principio di cassa allargato”, entro il 12 gennaio 2023. Infatti, l’art. 51 del TUIR (D.P.R. n. 917/1986), considera percepiti nell’anno d’imposta anche i compensi in denaro e in natura corrisposti dai datori di lavoro a dipendenti e collaboratori a entro il 12 gennaio dell’anno successivo a quello cui si riferiscono (rientrano nella disciplina anche i compensi erogati agli amministratori).
Oltre ai fringe benefits ordinari, quali ad esempio i buoni spesa, i buoni benzina, beni e servizi in genere, è quindi possibile riconoscere al lavoratore un fringe benefit pari alle somme da questo sostenute per il pagamento delle utenze domestiche (acqua, energia elettrica e riscaldamento).
In questo caso, è fondamentale che il datore di lavoro richieda, alternativamente, al lavoratore:
1. il documento attestante l’utenza domestica (la bolletta) pagata;
2. la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il possesso della documentazione, comprovante il pagamento dell’utenza domestica.
In entrambi i casi dovrà essere affiancata una dichiarazione, da parte del lavoratore, che autocertifica che non ha richiesto il rimborso di quella specifica utenza ad altro datore di lavoro, proprio (del lavoratore) ovvero del coniuge o del familiare (rif. circ. agenzia delle entrate 35/2022).
Si ricorda, infine, che per questa tipologia di “welfare” non è necessario stipulare alcun accordo vincolante e, soprattutto, non è necessario riconoscere il fringe benefit alla totalità dei lavoratori, ma può essere accordato liberamente, a scelta del datore di lavoro, nei tempi e nei modi che si riterranno opportuni.