Prova delle cessioni intracomunitarie: regole dal 1° gennaio 2020
La cessione di beni a clienti comunitari è considerata “operazione non imponibile” ai sensi dell’art. 41 D.L. 331/1993, in presenza dei seguenti presupposti:
- onerosità dell’operazione;
- acquisizione o trasferimento del diritto di proprietà o di altro diritto reale sui beni;
- status di operatore economico del cedente nazionale e del cessionario comunitario;
- effettiva movimentazione del bene dall’Italia ad un altro Stato membro dell’UE, indipendentemente dal fatto che il trasporto o la spedizione avvengano a cura del cedente, del cessionario o di terzi per loro conto.
In mancanza anche solo di un requisito, come ad esempio il trasferimento in territorio UE, l’operazione diventa imponibile IVA, con applicazione della sanzione dal 90 al 180% dell’imposta.
Elemento costitutivo della cessione intracomunitaria è il movimento fisico dei beni dallo Stato membro del cedente a quello del cessionario o altro Stato membro e l’onere della prova incombe sul soggetto che richiede la non imponibilità, ovvero il cedente.
Il trasferimento deve essere quindi provato e, a partire dal 01.01.2020, con l’entrata in vigore dell’art. 45-bis del Regolamento di esecuzione (UE) n. 282/2011, si è cercato di disciplinare quelli che sono i documenti ritenuti sufficienti a provare il trasferimento stesso.
Si presume che i beni siano stati spediti/trasportati a partire dallo Stato membro di partenza verso lo Stato membro di arrivo qualora il venditore:
- sia in possesso di almeno due dei seguenti elementi di prova non contradditori rilasciati da due diverse parti indipendenti l’una dall’altra dal venditore e dall’acquirente:
1. documenti relativi al trasporto o alla spedizione dei beni quale ad esempio il CMR firmato dal destinatario, una polizza di carico, la fattura relativa al trasporto aereo, la fattura dello spedizioniere
OPPURE
2. di uno qualsiasi degli elementi di cui sopra in combinazione con uno qualunque degli elementi di prova non contradditori che confermano il trasporto o la spedizione, quali:
a) polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto o documenti bancari che attestano il pagamento del trasporto;
b) documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio un notaio, che confermano l’arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
c) ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione.
Nel caso di cessioni EXW (Ex Works/Franco Fabbrica), il venditore dovrà inoltre essere in possesso anche di una dichiarazione scritta dell’acquirente, rilasciata entro il decimo giorno del mese successivo alla cessione, che certifichi che la merce sia giunta nel Paese di destinazione.
Tale dichiarazione deve riportare:
- Data di rilascio;
- Nome e indirizzo dell’acquirente;
- Quantità e qualità dei beni;
- Data e luogo di arrivo dei beni;
- Identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente.
Si propone il seguente modello di dichiarazione, da allegare alle fatture di vendita; la restituzione della stessa dovrà esser oggetto di attenta verifica.
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RECEIPT DECLARATION
Certification of the receipt of the goods related to intra-Community supplies in EU member States
(EU Directive 2006/112/CE – DL 331/93 art.41)
(Name and address of the recipient of the intra-Community supply
The above indicated company, in the quality of costumer of the goods, hereby certifies the receipt of the goods related to the intra-Communty supplies from Italy referred to the following commercial invoices issued by __________________, legal seat in __________________, Italy:
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____________________________________
____________________________________
____________________________________
The transportation ended on the following date: ______________________________
Place, _______________________________
Date, _______________________________
(Signature of the customer or of the authorised representative as well as the signatory’s name in capitals)