07.06.22

Obbligo di fattura elettronica per minimi/forfetari

Nell’ambito del c.d. “Decreto PNRR 2” è stato recentemente soppresso l’esonero dall’obbligo di emissione della fattura elettronica previsto a favore dei

- contribuenti minimi/forfetari;

- soggetti in regime forfetario ex L. 398/91.

L’obbligo di emissione della fattura elettronica decorre dall’1.7.2022 ed interessa i predetti soggetti con ricavi/compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000.

A partire dall’1.1.2024 l’utilizzo della fattura elettronica sarà generalizzato e interesserà anche i soggetti con ricavi/compensi 2021 pari o inferiori a € 25.000.

Ricordiamo che le operazioni, per le quali permane la non applicazione dell’IVA, sono contraddistinte dal codice natura “N.2.2”, da indicare in fattura elettronica.

E’ previsto un periodo transitorio dall’1.7.2022 al 30.9.2022 nell’ambito del quale, in caso di emissione della fattura elettronica entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione, non trovano applicazione sanzioni.

Di fatto, quindi, per i nuovi soggetti obbligati dall’1.7.2022, per il periodo luglio-settembre, la fattura, in luogo degli ordinari termini (entro 12 giorni dall’effettuazione dell’operazione, ecc.), può essere emessa entro il mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Permane il divieto di emissione della fattura elettronica per i soggetti tenuti all’invio dei dati STS (Sistema Tessera Sanitaria), con riferimento alle fatture relative alle prestazioni sanitarie effettuate nei confronti delle persone fisiche.

L'utilizzo della fattura elettronica richiede:

- la ricezione delle fatture dai propri fornitori nazionali in modalità esclusivamente elettronica;

- di procedere alla conservazione elettronica delle fatture dalla propria area riservata di Fatture e Corrispettivi;

- di assolvere l’imposta di bollo in modalità virtuale, con versamento trimestrale, con modello F24 oppure tramite l’area riservata nella piattaforma Fatture e Corrispettivi.

Si ricorda che l’accesso all’area riservata dell’Agenzia delle Entrate è possibile solo tramite SPID, CNS (Carta Nazionale Servizi) o CIE (Carta di Identità Elettronica). Per adeguarsi in modo efficace al nuovo obbligo, si consiglia fortemente di dotarsi di adeguato accesso a SPID (attivabile su molteplici piattaforme on-line o alle Poste) e di una valida PEC per la ricezione delle fatture.

Inoltre, sempre a decorrere dall’1.7.2022, i minimi/forfetari e i soggetti forfetari ex L. 398/91, con ricavi/compensi 2021, ragguagliati ad anno, superiori a € 25.000, sono tenuti anche all’invio dei dati delle operazioni con/da soggetti non residenti, c.d. “esterometro”, adempimento verso il quale beneficiavano di specifico esonero.